§ 5.2.53 - L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti" e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:25/10/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con le leggi provinciali 1° agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto 1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono [...]
Art. 2.  Norme transitorie e finali.
Art. 3.  Ufficio – Personale.
Art. 4.  Testo unificato.
Art. 5.  Norme finanziarie.
Art. 6.  Variazioni al bilancio 1989.
Art. 7.      1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'art. 3 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, è modificato come segue:
Art. 9.  Clausola d'urgenza.


§ 5.2.53 - L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti" e alle leggi provinciali 19 agosto 1988, n. 37, e 22 novembre 1988, n. 51.

(B.U. 7 novembre 1989, n. 48).

 

     Art. 1.

     1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con le leggi provinciali 1° agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto 1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

     1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. Prestazioni.

     1. Le prestazioni economiche sono:

     1) la pensione per invalidi civili assoluti;

     2) la pensione per invalidi civili parziali;

     3) la pensione per ciechi civili assoluti;

     4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;

     5) la pensione per sordomuti;

     6) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;

     7) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni (prestazione in vigore fino al 31 dicembre 1989);

     8) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;

     9) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo;

     10) l'indennità speciale per ciechi con residuo visivo;

     11) l'indennità di comunicazione per sordomuti.

     2. Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

     3. La prestazione di cui al punto 2) del comma primo non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

     4. Le prestazioni di cui ai punti 6) e 8) del comma primo non sono compatibili tra loro; qualora il richiedente abbia titolo, in relazione a diverse minorazioni, ad ambedue le indennità, viene erogata quella più favorevole."

     2. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. Requisiti generali.

     1. Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:

     1) essere cittadini italiani;

     2) risiedere in un comune della Provincia di Bolzano;

     3) non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, nè di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

     2. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o siano familiari di lavoratore subordinato comunitario. Questa condizione deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15."

     3. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni.

     1. I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

     1) pensione per invalidi civili assoluti:

     a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o

     b) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o

     c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali, quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa.

     2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%;

     3) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

     4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

     5) pensione per sordomuti: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica;

     6) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;

     7) indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, quando abbiano determinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età minore e comportino l'impossibilità di deambulazione autonoma;

     8) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma;

     9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma;

     10) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma;

     11) indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma.

     2. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

     4. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni.

     1.I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di età per l'accesso alle varie prestazioni:

     1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65° ;

     2) per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: non avere compiuto il 18° anno di età.

     3) per la pensione per ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

     2. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minima o massima."

     5. Nell'art. 7 i commi terzo e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     “3. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

     5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.

     6. All'art. 8, comma primo, è aggiunta la seguente frase: "Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali."

     7. All'art. 12 è aggiunto il seguente quarto comma:

     “4. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso."

     8. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. Ricorso in relazione all'accertamento.

     1. Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'art. 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta, oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente art. 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanità."

     9. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     “Art. 15. Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva.

     1. L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

     1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

     2) che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, nè di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

     3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

     2. Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) dell'art. 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

     3. Qualora la richiesta di cui al comma primo non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. E' fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda."

     10. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. Misure delle prestazioni.

     1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti:

     a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'art. 3, nonché l'indennità di accompagnamento di cui al punto 7) dello stesso articolo: dal 1° maggio 1989 lire 310.065, dal 1° novembre 1989 lire 315.335;

     b) assegno integrativo per ciechi assoluti: dal 1° maggio 1989 lire 102.900, dal 1° novembre 1989 lire 104.650;

     c) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal 1° maggio 1989 lire 73.520, dal 1° novembre 1989 lire 74.765;

     d) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185;

     e) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 621.455;

     f) indennità speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300;

     g) indennità di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200.

     2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza."

     11. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

     “Art. 20. Tredicesima mensilità - Perequazione automatica.

     1. E' corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

     2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'art. 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1° maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'art. 3.

     3. Gli importi delle indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennità speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennità di comunicazione per sordomuti, di cui punti 6), 8.10) e 11) dell'art. 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente."

     12. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

     “Art. 21. Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente.

     1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione di cui fanno parte:

     1) il direttore o altro funzionario della ripartizione provinciale competente;

     2) un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi;

     3) un funzionario provinciale esperto nei problemi dell'assistenza sociale.

     2. Per ciascun componente e per il segretario viene previsto un sostituto per i casi di impedimento o malattia.

     3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la materia di cui alla presente legge; questi comunica la decisione all'interessato e per conoscenza alla rispettiva associazione rappresentativa."

     13. Il comma primo dell'art. 23 viene sostituito dal seguente:

     “1. La composizione delle commissioni sanitarie ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino."

     14. L'art. 31 è sostituito dal seguente:

     “Art. 31. Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca.

     1. E' fatto obbligo a titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi.

     2. In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'art. 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.

     3. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'art. 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed è impugnabile ai sensi della presente legge.

     4. In ogni tempo d'ufficio può fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facoltà di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'art. 15, comma terzo, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.

     5. Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti di arretrati spettanti."

     15. Dopo l'art. 31 è inserito il seguente art. 31-bis:

     “Art. 31 bis. Ripetizione delle somme percepite senza titolo.

     1. Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

     2. La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base.

     3. La rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni."

     16. Nell'art. 36 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     “3. Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal rimo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione.4. Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente art. 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione."

 

          Art. 2. Norme transitorie e finali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai ciechi civili assoluti minorenni, in luogo della pensione per ciechi civili assoluti, verrà erogata d'ufficio l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, Le domande dirette al conseguimento della pensione per conto di tali soggetti si intendono rivolte a conseguire detta indennità.

     2. Agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 73%, che possiedano gli altri requisiti previsti dalla presente legge per la concessione della pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2), comma primo, dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 della presente legge, la pensione medesima viene erogata purché abbiano presentato la relativa domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. I titolari di pensione per invalidi civili parziali di cui al punto 2) comma primo, dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 della presente legge, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74%, continuano, in presenza degli altri requisiti, a percepire la pensione.

     4. L'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni di cui al punto 7), comma primo, dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 della presente legge, rimane in vigore in via transitoria fino al 31 dicembre 1989. Fino a tale data saranno erogate le prestazioni già assegnate e concesse nuove prestazioni a coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti per essa previsti.

     5. Le indennità di cui ai punti 10 e 11), primo comma, dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 della presente legge, vengono corrisposte d'ufficio ai ciechi ed ai sordomuti che siano già titolari delle pensioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma primo, dello stesso articolo, con la medesima decorrenza della relativa pensione, risalendo al massimo fino al 1° gennaio 1988.

     6. Le indennità di cui al comma precedente vengono concesse, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di apposita domanda, anche ai ciechi ed ai sordomuti che non abbiano diritto alle pensioni ivi indicate, purché nei loro confronti siano accertate le minorazioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma primo, dell'art. 5, come modificato dall'art. 1 della presente legge. Qualora la domanda venga presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prestazione è concessa, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1989.

     7. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più concesse prestazioni a cittadini iscritti negli elenchi dei censiti residenti all'estero (A.I.R.E.). Restano salvi di diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiano di prestazioni o abbiano presentato la relativa domanda alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Per i titolari di indennità di accompagnamento quali invalidi e ciechi di cui ai punti 6) e 8), comma primo, dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 della presente legge, è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione della prestazione più favorevole; la nuova indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla relativa domanda.

     9. L'art. 26 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è soppresso.

 

          Art. 3. Ufficio – Personale.

     1. A parziale modifica dell'ufficio 24 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, all'ufficio assistenza invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, istituito nell'ambito della ripartizione VIII, è assegnato il numero 191 anziché 184.

     2. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale legate al costante aumento delle domande di prestazioni, nonché all'esplicazione della presente legge, la dotazione organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto della IV qualifica funzionale e di un posto della VI qualifica funzionale.

 

          Art. 4. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 5. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la maggiore spesa valutata in lire 2.900 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale e troveranno copertura con gli stanziamenti iscritti con l'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 7, alla Sezione 5, Settore 5.1, del bilancio pluriennale 1989-1991.

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio 1989.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

     (Omissis)

 

          Art. 7.

     1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:

     “2. Per ciascun componente della commissione e per il presidente vengono nominati uno o più supplenti, per i casi i assenza o impedimento."

     2. All'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. Della commissione fa parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposte a visita persone di cui alla lettera a) del comma quarto dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché, sempre nella suddetta ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con riserva di individuazione da parte della Giunta provinciale della corrispondente figura professionale allorché la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessone per il Trentino-Alto Adige sarà soppressa in applicazione dell'art. 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

     5. A richiesta dell'interessato può intervenire, inoltre, un medico di sua fiducia."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, è modificato come segue:

     “Art. 3.

     1. All'art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

     A tutti gli allievi che frequentano scuole o corsi di cui all'art. 2 o scuole o corsi di formazione per ostetriche, per i quali è richiesto un tirocinio, viene concesso mensilmente un contributo fino ad un importo massimo di Lire 700.000. L'ammontare del contributo da corrispondente agli allievi delle singole scuole o dei corsi entro il limite massimo sopraccitato, e le modalità do erogazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

 

          Art. 9. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.