§ 5.1.92 – L.P. 22 novembre 1988, n. 51.
Misure nel settore socio-sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/11/1988
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici.
Art. 2.  Medico igienista distrettuale.
Art. 3.  Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.
Art. 4.  Assistenza odontoiatrica.
Art. 5.  Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali.
Art. 6.  Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.1.92 – L.P. 22 novembre 1988, n. 51.

Misure nel settore socio-sanitario.

(B.U. 6 dicembre 1988, n. 55).

 

     Art. 1. Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici.

     1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali, spettano, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, i seguenti compensi lordi:

     1) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato in posizione funzionale apicale:

     a) fino a 5 candidati lire 400.000;

     b) oltre 5 candidati lire 500.000;

     2) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato nella 10a posizione funzionale:

     a) fino a 5 candidati lire 300.000;

     b) oltre 5 candidati lire 400.000;

     3) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato e non laureato nella 7, 8 o 9 posizione funzionale:

     a) fino a 5 candidati lire 150.000;

     b) da 6 a 15 candidati lire 200.000;

     c) da 16 a 30 candidati lire 250.000;

     d) da 31 a 100 candidati lire 300.000;

     e) da 101 a 200 candidati lire 400.000;

     f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati;

     4) per i concorsi per l'assunzione del restante personale non laureato:

     a) fino a 5 candidati lire 100.000;

     b) da 6 a 15 candidati lire 150.000;

     c) da 16 a 30 candidati lire 200.000;

     d) da 31 a 100 candidati lire 250.000;

     e) da 101 a 200 candidati lire 350.000;

     f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati;

     5) per l'assunzione di personale con selezione per chiamata diretta:

     a) fino a 5 candidati lire 50.000;

     b) da 6 a 15 candidati lire 100.000;

     c) da 16 a 30 candidati lire 150.000;

     d) da 31 a 100 candidati lire 200.000;

     e) da 101 a 200 candidati lire 250.000;

     f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati.

     2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si fa riferimento al numero dei candidati presenti alla prima prova d'esame.

     3. Ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità su base provinciale ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, spettano i seguenti compensi:

     a) fino a 5 candidati lire 400.000;

     b) oltre 5 candidati lire 500.000.

     4. Al professore universitario componente delle commissioni di cui ai precedenti commi primo e terzo si applica il disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62.

     5. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, ai fini della determinazione del compenso dovuto si ha riguardo al numero di candidati rispettivamente assegnati alla commissione e ad ogni sottocommissione.

     6. In caso di sostituzione dei componenti delle commissioni esaminatrici nel corso della procedura concorsuale, il compenso di cui ai precedenti commi è suddiviso tra il componente titolare e il sostituto, proporzionalmente al numero delle sedute cui i medesimi hanno partecipato.

     7. I compensi di cui al presente articolo vengono applicati per i concorsi e gli esami di idoneità per i quali la prima prova d'esame si è svolta in data successiva al 1° settembre 1988.

 

          Art. 2. Medico igienista distrettuale. [1]

     1. Ai medici igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennità mensile di funzione fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennità non può superare il 50 per cento dello stipendio base tabellare iniziale di medico dirigente sanitario [2].

     2. Le somme riscosse dalle unità sanitarie locali per le prestazioni di cui all'art. 42 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, effettuate dai medici igienisti distrettuali, sono devolute agli stessi nella misura del novanta per cento. Qualora per le predette prestazioni i medici si avvalgano di personale dipendente dell'unità sanitaria locale o di ambulatorio di cui alla legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, tale percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

     3. Per le prestazioni richieste dagli enti pubblici, le unità sanitarie locali riconoscono ai medici igienisti distrettuali le tariffe fissate dalla Giunta provinciale.

     4. L'incarico di medico igienista distrettuale non comporta per il medico di base alcuna limitazione del massimale di scelte e del trattamento economico collegato al rapporto convenzionale di medicina generale, ivi incluse tutte le indennità.

 

          Art. 3. Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28. [3]

     [1. All'art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

     “A tutti gli allievi che frequentano scuole o corsi di cui all'art. 2 o scuole o corsi di formazione per ostetriche, per i quali è richiesto un tirocinio, viene concesso mensilmente un contributo fino ad un importo massimo di Lire 700.000. L'ammontare del contributo da corrispondente agli allievi delle singole scuole o dei corsi entro il limite massimo sopraccitato, e le modalità do erogazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."]

 

          Art. 4. Assistenza odontoiatrica.

     1. Per assicurare una completa assistenza odontoiatrica ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, possono essere rimborsate anche se fruite in Austria.

 

          Art. 5. Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali.

     1. Nell'art. 1, comma secondo, della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, le parole "che abbia la residenza nel comune stesso" sono stralciate.

     2. Per garantire nei distretti di base un'adeguata attività ambulatoriale decentrata, i comuni possono assegnare ai medici di base operanti nel distretto di base idonei locali nelle frazioni. Le spese per la gestione dei locali sono a carico del o dei medici di base.

 

          Art. 6. Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa.

     1. Ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente art. 1 competono, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione alle condizioni e nella misura stabilite dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

     2. I componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente art. 1 possono fruire dei servizi di mensa delle Unità Sanitarie Locali alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle medesime.

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1988 gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per l'applicazione della vigente normativa nella materia, secondo le seguenti relazioni:

     a) agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario provinciale di parte corrente a destinazione indistinta. Le spese relative alle omissioni nominate dalla Provincia ed in particolare per gli esami di idoneità su base provinciale ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, sono a carico della Provincia e gravano sul capitolo 52211;

     b) la spesa per compensi agli ufficiali sanitari ai sensi dell'art. 2 fa carico alle assegnazioni disposte dalla Provincia sul capitolo 52110 a favore delle Unità Sanitarie Locali;

     c) la spesa per i contributi ai tirocinanti ai sensi dell'art. 3 grava sul capitolo 52122 per la parte a carico delle Unità Sanitarie Locali, e sul capitolo 52310 per la parte a carico diretto della Provincia.

     2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi graveranno sui corrispondenti capitoli e stanziamenti del bilancio provinciale, secondo le indicazioni della rispettiva legge finanziaria annuale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall’art. 56 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[3] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9 e abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.