§ 5.1.86 – L.P. 11 maggio 1988, n. 16.
Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/05/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Assistenza indiretta.
Art. 2.  Assistenza indiretta protesica.
Art. 3.  Servizio odontoiatrico festivo.
Art. 4.  Assegnazione delle somme necessarie.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Variazioni al bilancio 1988.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.1.86 – L.P. 11 maggio 1988, n. 16.

Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica.

(B.U. 24 maggio 1988, n. 23).

 

     Art. 1. Assistenza indiretta. [1]

     1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la Giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

     2. La Giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare.

 

          Art. 2. Assistenza indiretta protesica. [2]

     1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare è inferiore al limite massimo fissato annualmente dalla Giunta Provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione di tale reddito familiare si applicano le disposizioni in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

     2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1. Alla documentazione necessaria per la liquidazione del concorso nelle spese deve essere allegata la documentazione richiesta per la determinazione del reddito familiare dalla legge provinciale di cui al comma 1.

     3. Le unità sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso.

     4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta.

 

          Art. 3. Servizio odontoiatrico festivo.

     1. Per poter garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi, le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano possono stipulare convenzioni con medici specialisti in odontoiatria, con odontoiatri, nonché con dentisti abilitati ed iscritti all'albo professionale della provincia, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale determinerà, con propria deliberazione, le strutture pubbliche e private adeguate a detto servizio, le prestazioni ivi erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici.

 

          Art. 4. Assegnazione delle somme necessarie.

     1. La Giunta provinciale regolerà con proprio provvedimento amministrativo le modalità di assegnazione delle somme necessarie alle unità sanitarie locali ed i relativi rapporti contabili.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali [3].

 

          Art. 5. Disposizioni finanziarie. [4]

     [1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di Lire 2.500 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Gli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.]

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio 1988. [5]

     [1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis)]

 

          Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 55 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 55 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1 e così modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.