§ 6.1.122 - L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1997 - Tabella A.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 per opere ad esecuzione pluriennale -Tabella B.
Art. 3.  Disposizioni per la finanza locale.
Art. 4.  Modifica alla legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, concernente "Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, concernente "Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi [...]
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, concernente "Disposizioni in materia di finanza locale".
Art. 7.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, concernente "Disposizioni in materia di finanza locale".
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".
Art. 10.  Modifica alla legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997".
Art. 11.  Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 12.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, concernente "Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio [...]
Art. 13. 
Art. 14.  Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, concernente " Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Art. 15.  Modifica alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, concernente " Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro".
Art. 16.  [2]
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente " Interventi per la protezione degli animali".
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, concernente " Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 19.  Contributi per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale.
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente " Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano".
Art. 21.  Modifica alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente "Disciplina del volontariato".
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente " Piano sanitario provinciale 1988-91".
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 28 ottobre 1993, n. 10, concernente " Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale".
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie".
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, concernente " Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici -recupero spese sanitarie".
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, concernente " Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica".
Art. 27.  Abrogazioni.
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, concernente " Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso [...]
Art. 29.  [4]
Art. 30.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, concernente " Norme per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo speciale dei servizi anticendi e modifiche agli organici -istituzione [...]
Art. 31.  Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, concernente "Autorizzazione alla costituzione di una scuola provinciale superiore di design industriale e di moda".
Art. 32.  Copertura.
Art. 33.  Disposizione transitoria.
Art. 34.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.122 - L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1997).

(B.U. 12 febbraio 1997, n. 8 – S.S.).

 

     Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1997 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1997 per l'applicazione di norme provinciali, regionali statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione siano scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nelle misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 per opere ad esecuzione pluriennale -Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1997 e per il biennio 1998-1999 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'Amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 1997 nei limiti dell'intera somma prevista, ivi compresi gli impegni assunti negli esercizi precedenti, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     3. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 1997 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 3. Disposizioni per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 è stabilita per l'anno finanziario 1997 come segue:

     a) fondo ordinario - lire 279.645.671.000

     (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti - lire 82.549.429.000

     (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui - lire 94.985.100.000

     (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo - lire 2.500.000.000

     (capitolo 91060)

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 11.624.400.000 è autorizzata come limite di impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2016 incluso.

 

          Art. 4. Modifica alla legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, concernente "Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14 è inserito il seguente:

     "2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare un importo forfettario che gli enti convenzionati di cui al comma 2 devono corrispondere al Consiglio provinciale per le maggiori spese derivanti dall'espletamento da parte dell'Ufficio del difensore civico del servizio a favore dei predetti enti."

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, concernente "Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "2. I relativi contributi, salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, sono fissati nella seguente misura annuale percentuale dell'importo mutato:

     a) per i mutui ventennali alla percentuale corrispondente al tasso d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione, decurtato di tre punti e comunque non superiore al 6 per cento;

     b) per i mutui decennali alla percentuale corrispondente al tasso d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione, decurtato di un punto e comunque non superiore all'8 per cento.

     Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, di fognature, di case di riposo, nonché di opere e strutture per l'assistenza degli anziani non autosufficienti, i contributi sono fissati nella misura annuale percentuale dell'importo mutato corrispondente al tasso d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione e comunque non superiore al 9 per cento per i mutui ventennali, rispettivamente aumentato di due punti e comunque non superiore all'11 per cento per i mutui decennali."

 

          Art. 6. Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, concernente "Disposizioni in materia di finanza locale".

     1. L'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, inserito dall'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7-bis (assegnazioni triennali per gli investimenti) - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, i comuni presentano annualmente entro il 30 aprile le proposte di investimento relative ai settori dello smaltimento dei rifiuti e di acque nere, dell'edilizia scolastica nonché delle case di riposo e centri di degenza per il triennio successivo, finanziabili con leggi provinciali. Sulla base delle proposte, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta provinciale, in sede di accordo finanziario decide in via di massima sull'ammissione delle opere al finanziamento."

 

          Art. 7. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione del personale provinciale dei comparti amministrativo e sanitario, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è autorizzata la spesa di lire 58 miliardi per l'anno 1997 e lire 122 miliardi per l'anno 1998.

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, concernente "Disposizioni in materia di finanza locale".

     1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32 è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis (Addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica) - 1. La liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto -legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. La dichiarazione di consumo deve essere presentata dal fabbricante alla ripartizione di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di consumo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504.".

 

          Art. 9. Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis (Accertamento delle violazioni a norme tributarie) - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 dello stato di autonomia, l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di tributi per i quali la Provincia ha potestà impositiva è demandato a dipendenti della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio incaricati dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. Nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, i dipendenti di cui al comma 1 svolgono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale rispettivamente di agente di polizia tributaria.

     3. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'amministrazione provinciale una tessera personale di riconoscimento, nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni.".

 

          Art. 10. Modifica alla legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997".

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis (Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7.

     2. Per gli atti e provvedimenti aventi efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997, previsti nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7, non è dovuta la tassa di concessione provinciale ivi prevista."

 

          Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "4. La Giunta provinciale può apportare variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa del bilancio annuale, purché compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Può inoltre apportare variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa del bilancio annuale relativi alle spese del personale, indicati in apposito elenco allegato di bilancio."

     2. L'articolo 27 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 27 (Divieto di storni) - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, comma 3, e 25, comma 4, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

     2. E' altresì vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa."

 

          Art. 12. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, concernente "Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 è aggiunto il seguente:

     "3. La Giunta provinciale può inoltre, su proposta del competente assessore provinciale, assumere iniziative e promuovere interventi destinati alla promozione ed allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni.".

 

          Art. 13. [1]

     1. (Omissis).

 

          Art. 14. Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, concernente " Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

     1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 è aggiunto il seguente periodo: "Per la realizzazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici, a richiedenti che non sono imprenditori ai sensi della normativa comunitaria possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse."

 

          Art. 15. Modifica alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, concernente " Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro".

     1. Al comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, inserito dall'articolo 38 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, dopo la parola: "commissione" sono aggiunte le parole: "o sezione".

 

          Art. 16. [2]

     1. (Omissis).

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, concernente " Interventi per la protezione degli animali".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

     "3. Nel caso in cui gli asili per animali o i canili siano gestiti da un'unità sanitaria locale, questa provvede ad anticipare le spese di gestione, che vengono rimborsate dalla Provincia dietro presentazione del relativo rendiconto, ad eccezione delle spese per il servizio veterinario e per l'accalappiacani.

     4. La gestione degli asili per animali e dei canili può essere affidata ad associazioni di volontariato per la tutela degli animali. In tali casi la Provincia può anticipare fino al 50 per cento, in base ad un preventivo, le relative spese, provvedendo al rimborso a conguaglio, previa presentazione del relativo rendiconto semestrale, sulla base di apposita convenzione."

 

          Art. 18. Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, concernente " Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 è sostituito dal seguente:

     "1. Per aree comprese in centri edificati o che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno potenzialità edificatoria, in base ad un complesso di elementi certi ed obiettivi, in relazione all'ubicazione del bene, alla sua accessibilità ed alla presenza di infrastrutture o di altre circostanze che attestano una concreta attitudine del suolo all'utilizzazione edificatoria, l'indennità di esproprio corrisponde alla metà della somma tra il prezzo di mercato che a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, ed il prezzo agricolo secondo il comma 3 del presente articolo senza i coefficienti di maggiorazione previsti dall'articolo 13".

 

          Art. 19. Contributi per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale.

     1. In conseguenza della tardiva entrata in vigore del provvedimento amministrativo relativo alla fissazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 45 del Testo unico delle legge provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20 (articolo 99 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38), i contributi spettanti per l'anno 1996 sono concessi con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 1, tabella A, n. 191 (capitolo 84010) a carico del bilancio 1997.

 

          Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente " Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano".

     1. [3].

     2. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:

     "Art. 23-bis. (Finanziamento di fondi perequativi per oneri straordinari di personale delle istituzioni assistenziali) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere l'istituzione di fondi perequativi per la copertura di oneri straordinari di personale operante nelle strutture assistenziali gestite da comuni, comunità comprensoriali ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed è autorizzata a concorrere al finanziamento degli stessi nella misura massima del 75 per cento.

     2. I costi di personale ammessi, nonché i criteri e le modalità di finanziamento e di rendicontazione della spesa sono stabiliti con regolamento di esecuzione.".

     3. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:

     "Art. 30-bis (Fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate) - 1. In attesa della costituzione degli istituti autonomi di previdenza e assicurazione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalle leggi regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia è istituito il fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate, di seguito denominato " Fondo".

     2. Le assegnazioni della Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, i contributi previdenziali dovuti dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali nonché ogni altra entrata connessa con l'erogazione delle prestazioni previdenziali sono versati direttamente nel fondo.

     3. Le erogazioni delle prestazioni a carico del fondo, l'investimento delle disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per le erogazioni correnti, l'acquisto delle attrezzature, dotazioni tecniche e servizi esterni, e ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono disposti dal direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale approva lo schema di piano finanziario preventivo e di rendiconto della gestione del fondo e stabilisce i criteri per l'investimento delle disponibilità liquide del fondo nonché le modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti alle varie forme di previdenza.

     5. I mezzi finanziari introitati nel bilancio provinciale in conto competenza e in conto residui per gli interventi di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, e non erogati prima che divengano efficaci gli atti di cui al comma 3, sono trasferiti nel fondo."

 

          Art. 21. Modifica alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente "Disciplina del volontariato".

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

     "2. Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato.".

 

          Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente " Piano sanitario provinciale 1988-91".

     1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 è inserito il seguente:

     "Art. 21-bis -1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 50 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali."

     2. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 (Ricovero di malati cronici -costi e rette), aggiunto dall'articolo 8 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, dopo la parola: "pubbliche" sono inserite le parole: "e private".

 

          Art. 23. Modifica alla legge provinciale 28 ottobre 1993, n. 10, concernente " Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale".

     1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, inserito dall'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 (Prestazioni sanitarie a cittadini extracomunitari) - 1. I cittadini extracomunitari presenti occasionalmente sul territorio della provincia di Bolzano sono ammessi alle prestazioni di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.

     2. La Giunta provinciale stabilisce tramite delibera i provvedimenti di cui al comma 1 da adottare."

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48 è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Utilizzo dei moduli del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali) - 1. Per la prescrizione dei medicinali, i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale i predetti medici devono attenersi alle condizioni e limitazioni previste per legge."

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, concernente " Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici -recupero spese sanitarie".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2 è aggiunto il seguente:

     "3. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 50 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali.".

 

          Art. 26. Modifica alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, concernente " Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 è aggiunto il seguente:

     "2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 50 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali.".

 

          Art. 27. Abrogazioni.

     1. L'articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, sostituito dall'articolo 16 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 28, è abrogato.

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, concernente " Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali".

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e i pediatri) - 1. La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano. Dette convenzioni devono:

     a) prevedere che la scelta del medico sia liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, che abbia validità annuale e sia tacitamente rinnovata;

     b) regolamentare la possibilità di revocare la scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrono eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ;

     c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;

     d) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme di associazionismo medico, e prevedere, altresì , le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse. La continuità assistenziale, compito istituzionale della medicina generale e della pediatria di base, viene espletata, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, fra cui la disponibilità domiciliare;

     e) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo dei compiti, delle funzioni e degli obblighi previsti nella convenzione; ad essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed eventualmente per prestazioni ed altre attività mediche previste con apposite disposizioni;

     f) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario provinciale in modo che l'accesso medesimo sia consentito solo ai medici forniti dell'attestato di formazione specifica in medicina generale. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale viene riconosciuto un adeguato punteggio;

     g) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente;

     h) prevedere per il servizio di guardia medica notturna e festiva una tariffa a carico dell'assistito. La stessa deve essere differenziata a seconda che l'assistito sia esente o non esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

     i) prevedere forme di collaborazione reciproca con i presidi ospedalieri in relazione ai propri assistiti.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura del rimborso."

 

          Art. 29. [4]

     1. (Omissis).

 

          Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, concernente " Norme per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo speciale dei servizi anticendi e modifiche agli organici -istituzione dell'Ufficio protezione civile". [5]

 

 

          Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, concernente "Autorizzazione alla costituzione di una scuola provinciale superiore di design industriale e di moda".

     1. Il titolo della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25 è sostituito dal seguente: "Autorizzazione alla costituzione di una scuola provinciale superiore di design".

     2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25 le parole: "scuola provinciale superiore di design industriale e di moda" sono sostituite dalle parole "scuola provinciale superiore di design" e le parole: " corsi di diploma in design industriale e di moda" sono sostituite dalle parole: "corsi di diploma in design".

 

          Art. 32. Copertura.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 3.361 miliardi e 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 7 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 1997.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 774 miliardi e 729 milioni a carico degli esercizi finanziari 1998 e 1999, derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, relativamente alla secondo e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 2 e 7, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1998-1999 nel bilancio triennale 1997-1999.

     3. Le spese per l'attuazione degli articoli 17 e 20, comma 2, trovano copertura con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1, tabella A, n. 116, rispettivamente n. 55, lettera b).

 

          Art. 33. Disposizione transitoria.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano anche nella determinazione dell'indennità di esproprio per i procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).


[1] Le disposizioni di cui al presente articolo non vengono promulgate in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo non vengono promulgate in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.

[3] Le disposizioni di cui al presente comma non vengono promulgate in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.

[4] Le disposizioni di cui al presente articolo non vengono promulgate in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.

[5] Articolo abrogato dall’art. 61 della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.