§ 5.1.107 - L.P. 28 ottobre 1994, n. 10.
Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/10/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni.
Art. 2.  Adempimento dei servizi.
Art. 3.  Rinvio e esonero per motivi sanitari.
Art. 4. 


§ 5.1.107 - L.P. 28 ottobre 1994, n. 10.

Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale.

(B.U. 22 novembre 1994, n. 52).

 

     Art. 1. Ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni.

     1. Per le persone minori di età devono ottemperare all'obbligo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico a privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.

 

          Art. 2. Adempimento dei servizi.

     1. Il servizio sanitario pubblico deve offrire gratuitamente a tutta la popolazione le vaccinazioni per le quali sussiste l'obbligatorietà, provvedere ad inviare le persone interessate a presentarsi o a presentare i minori per la somministrazione del vaccino e tenere un'anagrafe delle vaccinazioni.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma primo, le unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali.

     3. Il servizio sanitario provinciale, anche tramite le unità sanitarie locali, si attiva per assicurare una capillare informazione sulle vaccinazioni e la preparazione alle medesime.

     4. Devono essere offerte gratuitamente anche le vaccinazioni raccomandate ufficialmente dall'autorità sanitaria.

 

          Art. 3. Rinvio e esonero per motivi sanitari.

     1. Ai fini dell'esonero permanente o temporaneo dall'obbligatorietà delle vaccinazioni, il certificato del medico curante o del medico specialista, presentati dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

     2. Il certificato di cui al comma primo, deve presentarsi al medico responsabile per la vaccinazione dell'unità sanitaria locale, deve corrispondere alle direttive tecniche impartite dalla Ripartizione provinciale sanità e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne il relativo periodo.

 

          Art. 4. [1]

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale istituisce una commissione composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in pediatria. Il presidente e il segretario sono designati dalla Giunta provinciale con la delibera di istituzione della commissione.

     2. La commissione svolge i seguenti compiti nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali:

     a) consulenza per quanto riguarda l'attuazione della presente legge;

     b) consulenza per quanto riguarda l'attuazione della normativa vigente riguardante le vaccinazioni e la prevenzione dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     c) riesame e decisione su richiesta motivata dei responsabili dei Servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, nei confronti dei certificati di esenzione dalla vaccinazioni obbligatorie non conformi alle direttive tecniche impartite ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della presente legge.

     3. AI membri della commissione sono riconosciuti i compensi secondo la normativa provinciale; per ciascuna decisione di cui alla lettera c) del comma secondo è riconosciuto e ciascun componente della commissione il compenso stabilito per i componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

     4. E' confermata la validità delle esenzioni delle vaccinazioni obbligatorie certificate dai medici curanti e specialisti nel periodo di vigenza dei decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 8, 8 marzo 1994, n. 164 e 6 maggio 1994, n. 273.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.