§ 5.2.60 - L.P. 1 luglio 1993, n. 10.
Provvedimenti in favore delle persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/07/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Il comma terzo dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è così sostituito:
Art. 2.      1. Dopo l'art. 40-bis della legge provinciale n. 77/1973, aggiunto dall'art. 9 della legge provinciale n. 17/1978 integrato dall'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, è [...]
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Prestazioni sanitarie a cittadini extracomunitari.


§ 5.2.60 - L.P. 1 luglio 1993, n. 10.

Provvedimenti in favore delle persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo.

(B.U. 13 luglio 1993, n. 32).

 

     Art. 1.

     1. Il comma terzo dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è così sostituito:

     “La caso di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria e di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza totale o parziale o per la non autosufficienza."

     2. Il comma quarto dell'art. 9 della legge provinciale n. 77/1973, è abrogato dall'art. 2, comma primo, della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, è così ripristinato:

     “4. Nelle case di riposo possono essere allestiti, previo convenzionamento con l'unità sanitaria locale territorialmente competente, centri di degenza per anziani non autosufficienti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, modificato dall'art. 32, comma undicesimo della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. In ogni caso la casa di riposo è tenuta ad erogare l'assistenza anche agli ospiti divenuti non autosufficienti dopo il ricovero."

     3. Il comma quarto dell'art. 12 della legge provinciale n. 77/1973, è sostituito dall'art. 2 della legge provinciale n. 17/1978, è così sostituito:

     “4. Con regolamento di esecuzione sono fissati gli standards minimi e massimi di personale."

     4. Il comma terzo dell'art. 21 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 4, comma secondo, della legge provinciale n. 17/1978, è così sostituito:

     “3. La retta è differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. La retta per posti in stanze a più letti può esser ridotta fino al 10%."

     5. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la lettera f) del comma primo dell'art. 23 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 4, comma quarto, della legge provinciale n. 17/1978, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23, è abrogata.

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 40-bis della legge provinciale n. 77/1973, aggiunto dall'art. 9 della legge provinciale n. 17/1978 integrato dall'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente art. 40-ter:

Art. 40 ter. Assistenza agli ospiti non autosufficienti.

     1.Per sostenere i maggiori oneri derivanti dall'assistenza agli anziani non autosufficienti ospitati nelle case di riposo, è posta a carico dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a partire dal 1° gennaio 1994, una quota parte della retta per le persone non autosufficienti.

     2.La quota della retta a carico dell'unità sanitaria locale è fissata annualmente dalla Giunta provinciale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio-assistenziale, nonchè alle spese specifiche derivanti dall'assistenza, agli ospiti non autosufficienti, e non può essere superiore al 50% della retta, con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, ad esclusivo carico dell'unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'art. 22, comma secondo, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

     3.Il pagamento della quota a carico dell'unità sanitaria locale avviene con le modalità fissate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma secondo. A tal fine le unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con gli enti gestori delle case di riposo."

 

          Art. 3. Modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è sostituito come segue:

     “1.Le domande sono presentate alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Esse devono essere corredate dai dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente e da una relazione sull'attività programmata per l'anno in corso."

 

          Art. 4. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1993.

     2. Alla copertura delle spese degli esercizi finanziari 1994 e successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie.

 

          Art. 5. Prestazioni sanitarie a cittadini extracomunitari. [1]

     1. I cittadini extracomunitari presenti occasionalmente sul territorio della provincia di Bolzano sono ammessi alle prestazioni di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.

     2. La Giunta provinciale stabilisce tramite delibera i provvedimenti di cui al comma 1 da adottare.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.