§ 5.1.76 – L.P. 3 gennaio 1986, n. 2.
Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici - recupero spese sanitarie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/01/1986
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidii terapeutici.
Art. 2.  Recupero spese sanitarie.
Art. 3.  Finanziamento.
Art. 4. 


§ 5.1.76 – L.P. 3 gennaio 1986, n. 2.

Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici - recupero spese sanitarie.

(B.U. 14 gennaio 1986, n. 2).

 

     Art. 1. Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidii terapeutici.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidii terapeutici.

     2. La Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei farmacisti e l'Ordine dei medici, individua i prodotti da erogare e stabilisce i limiti e le modalità di erogazione.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali. [1]

 

          Art. 2. Recupero spese sanitarie. [2]

 

          Art. 3. Finanziamento. [3]

     [1. Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 100 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio). E' contestualmente modificata, per l'importo da prelevare, la destinazione economica del fondo predetto.

     3. Le spese a carico dell'esercizio finanziario 1986 e successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.]

 

          Art. 4. [4]

     [1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

     (Omissis)]


[1] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1 e così modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.