§ 5.4.44 - L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Interventi di politica attiva del lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:12/11/1992
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto degli interventi.
Art. 3.  Programmazione degli interventi.
Art. 3 bis.  (Disposizioni sul mercato del lavoro).
Art. 4.      1. Per gli interventi a sostegno dell'occupazione si applica la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24.
Art. 5.      1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale n. 24/1987 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. I commi primo e secondo dell'art. 2 della legge provinciale n. 24/1987 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      1. Il comma quarto dell'art. 2 e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale n. 24/1987 sono abrogati.
Art. 8.  Contributi.
Art. 9.      1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11.
Art. 10.      1. L'art. 2 della legge provinciale. 11/1986 è così sostituito:
Art. 11.      1. Il comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. La rubrica dell'art. 6 della legge provinciale n. 11/1986 è modificata in: "Trattamento previdenziale".
Art. 13.      1. L'art. 9 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Gli articoli 3, 4, comma primo, l'art. 6, comma primo, e gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale n. 11/1986 sono abrogati.
Art. 15.      1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 maggio 1988, n. 17.
Art. 16.      1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituita dalla seguente:
Art. 17.      1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 1 della legge provinciale n. 17/1988 sono aggiunte le parole: "nel limite del 30% del valore complessivo dell'impianto utilizzato".
Art. 18.      1. Il comma quinto dell'art. 2 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33.
Art. 20.      1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale n. 33/1986 sono aggiunte le parole: "e presenta copia di quest'ultima richiesta, corredata del programma che [...]
Art. 21.      1. I commi primo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 33/1986 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 22.      1. L'art. 4 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. L'art. 5 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:
Art. 24.      1. Gli articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale n. 33/1986 sono abrogati.
Art. 25.      1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30.
Art. 26.      1. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale n. 30/1982 è modificata in: "Contributi a sostegno dell'attività degli emigrati."
Art. 27.      1. Dopo il comma primo dell'art. 5 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma primo-bis:
Art. 28.      1. Il comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:
Art. 29.      1. Il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:
Art. 30.      1. Dopo il comma primo dell'art. 10 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma primo-bis:
Art. 31.      1. Gli articoli 3, 7, 13 e 14 della legge provinciale n. 30/1982 sono abrogati.
Art. 32.  Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori.
Art. 33.  Attuazione degli interventi.
Art. 34.  Organico.
Art. 35.  Assistenza, consulenza e informazione.
Art. 36.      1. Per l'osservazione del mercato del lavoro si applica la legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.
Art. 37.      1. Alla fine del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 14/1986 è aggiunto il seguente periodo: "Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella [...]
Art. 38.      1. Dopo il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale n. 14/1986 è inserito il seguente comma primo-bis:
Art. 39.      1. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14/1986 sono abrogati.
Art. 40.  Istituzione e finalità.
Art. 41.  Patrimonio.
Art. 42.  Finanziamento.
Art. 43.  Esercizio finanziario.
Art. 44.  Personale.
Art. 45.  Attribuzioni.
Art. 46.      1. L'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, integrato dall'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 47.      1. L'art. 3 della legge provinciale n. 19/1980, è sostituito dal seguente:
Art. 48.  Consulta per il pubblico impiego.
Art. 49.      1. Il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 50.      1. L'art. 2 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 51.      1. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 52.      1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 53.      1. I commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge provinciale n. 49/1983 sono abrogati.
Art. 54.      1. L'art. 6 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 55.      1. Il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 56.      1. L'art. 9 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:
Art. 57.  Libretti di lavoro-categorie e qualifiche dei lavoratori.
Art. 58.  Assunzioni nel pubblico impiego in base a graduatorie.
Art. 59.  Contratti di formazione e lavoro.
Art. 60.  Disposizioni finanziarie.
Art. 61.  Testo unico.


§ 5.4.44 - L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Interventi di politica attiva del lavoro.

(B.U. 24 novembre 1992, n. 48).

 

Titolo I

INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione.

     2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

 

          Art. 2. Oggetto degli interventi.

     1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia può svolgere ogni attività utile al fine di:

     a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese le attività di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego;

     b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro;

     c) intraprendere iniziative atte a sostenere l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonché ad assicurare ad esse pari opportunità di impiego e di carriera;

     d) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi economici e l'erogazione di servizi alle imprese o ai lavoratori per la promozione di nuova professionalità;

     e) favorire attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro, volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni o collocati in mobilità;

     f) favorire e sostenere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori;

     g) favorire l'occupazione nel territorio provinciale degli emigrati altoatesini;

     h) promuovere la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro nei suoi fenomeni quantitativi e qualitativi;

     i) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.

 

          Art. 3. Programmazione degli interventi.

     1. La commissione provinciale per l'impiego avvalendosi dell'assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, comprese quelle di sostegno all'occupazione sostenute con i contributi della CEE, i criteri di partizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attuazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano pluriennale viene inviato per conoscenza al Consiglio provinciale [1] .

     2. Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro comunitaria viene data applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente.

     3. Il piano viene sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e può essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure, in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

     4. Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale assicura il rispettivo raccordo.

 

     Art. 3 bis. (Disposizioni sul mercato del lavoro). [2]

     1. Gli obiettivi e gli indirizzi operativi nonché i criteri per l’adozione, da parte dei servizi competenti, di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono determinati dal piano pluriennale di politica del lavoro di cui all’articolo 3 della presente legge.

 

Titolo II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

          Art. 4.

     1. Per gli interventi a sostegno dell'occupazione si applica la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24.

 

          Art. 5.

     1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale n. 24/1987 è sostituito dal seguente:

     “2. In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità".

     2. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 24/1987 è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. I commi primo e secondo dell'art. 2 della legge provinciale n. 24/1987 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. I finanziamenti annui di cui all'art. 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto.

     2. Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le mobilità di erogazione degli stessi."

 

          Art. 7.

     1. Il comma quarto dell'art. 2 e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale n. 24/1987 sono abrogati.

 

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

          Art. 8. Contributi.

     1. Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o all'estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e può essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per aumentare le possibilità occupazionali.

     2. Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti, i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande e nella concessione dei contributi. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

 

Capo III

IMPIEGO TEMPORANEO DI LAVORATORI DISOCCUPATI

DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

E DI ENTI SOGGETTI A TUTELA

 

          Art. 9.

     1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11.

 

          Art. 10.

     1. L'art. 2 della legge provinciale. 11/1986 è così sostituito:

     “Art. 2. Procedimento.

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 il piano di politica del lavoro determina:

     a) il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;

     b) le fasce di lavoratori da privilegiare nell'impiego;

     c) l'entità dell'assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utilità;

     d) la quota dell'assegno fino ad un massimo della metà dello stesso, finanziabile con i contributi provinciali;

     e) i criteri e le priorità nell'accoglimento della domanda, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

     2. Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.

     3. L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 11.

     1. Il comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:

     “3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi dall'assessore provinciale competente in materia.".

 

          Art. 12.

     1. La rubrica dell'art. 6 della legge provinciale n. 11/1986 è modificata in: "Trattamento previdenziale".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 9 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. Personale a tempo determinato.

     1. La Giunta provinciale, per far fronte a temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automazione nei propri archivi, biblioteche ed uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti nelle materie di competenza provinciale, è autorizzata ad assumere, per una durata non superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabile, giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

     2. Il piano di politica del lavoro determina le fasce dei giovani da privilegiare nell'impiego ed il numero dei posti riservati ai giovani in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole qualifiche funzionali. Gli incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale e non possono eccedere semestralmente le sessanta unità."

 

          Art. 14.

     1. Gli articoli 3, 4, comma primo, l'art. 6, comma primo, e gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale n. 11/1986 sono abrogati.

 

Capo IV

CONCESSIONE DI MUTUI AD IMPRESE PER FAVORIRE LA MOBILITA'

 

          Art. 15.

     1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 maggio 1988, n. 17.

 

          Art. 16.

     1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituita dalla seguente:

     "a) da lavoratori iscritti alle liste di mobilità approvate dalla commissione provinciale per l'impiego."

 

          Art. 17.

     1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 1 della legge provinciale n. 17/1988 sono aggiunte le parole: "nel limite del 30% del valore complessivo dell'impianto utilizzato".

 

          Art. 18.

     1. Il comma quinto dell'art. 2 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituito dal seguente:

     “5. L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore e dalla legislazione statale in materia di mobilità, qualora ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge può essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti, ed al massimo della misura complessiva prevista dall'art. 1.".

 

Capo V

COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER ANTICIPAZIONI

A FAVORE DI IMPRESE ASSOCIATE AL CONFIDI

 

          Art. 19.

     1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33.

 

          Art. 20.

     1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale n. 33/1986 sono aggiunte le parole: "e presenta copia di quest'ultima richiesta, corredata del programma che l'impresa intende attuare, con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, alla commissione provinciale per l'impiego".

 

          Art. 21.

     1. I commi primo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 33/1986 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Il pagamento dell'importo concesso a titolo di anticipazione viene effettuato mensilmente dal CONFIDI, con decorrenza dalla data di richiesta dell'intervento, a favore dell'impresa richiedente su presentazione dell'elenco nominativo dei dipendenti beneficiari e con l'indicazione degli importi ad essi spettanti.

     3. Qualora la domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non venga esaminata dal CIPI entro 6 mesi dall'invio della stessa da parte dell'ufficio regionale del lavoro al Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla presente legge sono sospese fino alla relativa decisione. In caso di accoglimento della richiesta da parte del CIPI possono essere ammesse ulteriori domande al CONFIDI di proroga delle anticipazioni; queste ultime comunque possono essere concesse entro un limite massimo di esposizione dei confronti dell'azienda non superiore a 12 mesi.

     4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da parte dell'autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo a titolo di assistenza e l'impresa non può ripresentare domanda di intervento al CONFIDI per un periodo di 3 anni dalla data di richiesta dell'intervento al consorzio stesso."

 

          Art. 22.

     1. L'art. 4 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. Rimborso.

     1. Le imprese devono rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della cessazione dell'integrazione salariale per qualunque motivo."

 

          Art. 23.

     1. L'art. 5 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5.

     1.L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni può essere deliberata anche nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta ovvero sia cessata, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione, limitatamente alle somme che l'INPS rimborsa, alla prededuzione dell'attivo di quanto ricevuto a tale titolo."

 

          Art. 24.

     1. Gli articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale n. 33/1986 sono abrogati.

 

Capo VI

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI ALTOATESINI

 

          Art. 25.

     1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30.

 

          Art. 26.

     1. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale n. 30/1982 è modificata in: "Contributi a sostegno dell'attività degli emigrati."

     2. Il comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     “3. Le domande devono essere presentate all'ufficio mercato del lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno."

 

          Art. 27.

     1. Dopo il comma primo dell'art. 5 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma primo-bis:

     1-bis.

     Possono essere ammessi anche i figli di emigrati di cui al comma primo, che stabiliscono la propria residenza in provincia di Bolzano."

     2. Il comma terzo dell'art. 5 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     3.Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro e dalla permanenza minima di tre anni per il coniuge ed i figli superstiti di un emigrato deceduto."

 

          Art. 28.

     1. Il comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     “1. Gli emigrati di cui all'art. 5 hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio e parziale di quelle di trasporto per le masserizie e macchinari e strumenti di lavoro per l'attività professionale. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti, qualora questi facciano parte del nucleo familiare. Altresì vengono rimborsate parzialmente le spese per la traslazione nella provincia di Bolzano di salme di persone di cui al comma primo dell'art. 5, decedute all'estero."

     2. Il comma terzo dell'art. 6 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     Le spese di trasporto e di traslazione di cui al comma primo vengono rimborsate nella misura del 60 per cento delle spese comprovate. Se il rientro avviene per i motivi di cui al comma secondo dell'art. 5, le spese possono essere rimborsate fino al 90% delle spese comprovate. Sono escluse le eventuali spese per diritti doganali."

 

          Art. 29.

     1. Il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     “1. Sono ammessi alla frequenza gratuita dei corsi di bilinguismo istituiti dall'amministrazione provinciale ai sensi della legislazione vigente in materia:

     a) le persone di cui all'art. 5 della presente legge ed i loro coniugi;

     b) i loro figli, se frequentano la scuola a partire dalla terza classe elementare fino alla quinta classe media superiore; la frequenza ai corsi può essere prorogata qualora il preside della scuola lo ritenga necessario per il raggiungimento di un sufficiente profitto scolastico nella materia della seconda lingua."

 

          Art. 30.

     1. Dopo il comma primo dell'art. 10 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma primo-bis:

     “1 bis. La domanda per il rimborso delle spese sostenute per la traslazione di salme va presentato entro 6 mesi dalla data del decesso dal coniuge o da uno dei figli superstiti."

     2. Il comma quinto dell'art. 10 della legge provinciale n. 30/982 è sostituito dal seguente:

     “5. Tutti i fatti attinenti alla permanenza all'estero, alla composizione del nucleo familiare e al trasporto possono essere comprovati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche."

     3. Il comma sesto dell'art. 10 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

     “6. L'ammissione alle provvidenze viene disposto con decreto dell'assessore provinciale competente in materia."

 

          Art. 31.

     1. Gli articoli 3, 7, 13 e 14 della legge provinciale n. 30/1982 sono abrogati.

 

Capo VII

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' IN FAVORE DEI LAVORATORI

 

          Art. 32. Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori.

     1. Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per l'organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, nonché possono essere concessi in uso, anche gratuito, locali di proprietà della provincia. [3]

     2. Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50% delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Sono ammesse al finanziamento anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa [4] .

     3. La concessione dei contributi di cui ai commi primo e secondo è disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal relativo preventivo di spesa.

     4. Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

     5. Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma primo per poter beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.

 

Titolo III

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Capo I

RIPARTIZIONE PROVINCIALE LAVORO

 

          Art. 33. Attuazione degli interventi.

     1. L'attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di quelle indicate dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è affidata alla ripartizione provinciale lavoro.

     2. Per l'attuazione dei compiti a livello locale o circoscrizionale, la ripartizione provinciale lavoro può avvalersi delle strutture periferiche dell'orientamento professionale di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e delle commissioni locali per l'impiego e degli uffici di cui all'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 34. Organico.

     1. Per l'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito con l'art. 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, è aumentato di un posto nella VII qualifica funzionale, di tre posti nella VI qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.

 

          Art. 35. Assistenza, consulenza e informazione.

     1. Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.

     2. La Provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o privati:

     a) studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;

     b) iniziative di orientamento al collocamento e all'impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;

     c) l'organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;

     d) l'approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.

     e) tirocini di formazione e orientamento ai sensi della vigente normativa statale, finalizzati all’occupazione di persone svantaggiate sul mercato del lavoro, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale. [5]

 

Capo II

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

 

          Art. 36.

     1. Per l'osservazione del mercato del lavoro si applica la legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.

 

          Art. 37.

     1. Alla fine del comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 14/1986 è aggiunto il seguente periodo: "Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convenzione tra la provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma quarto, della stessa legge."

 

          Art. 38.

     1. Dopo il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale n. 14/1986 è inserito il seguente comma primo-bis:

     “1-bis.La notifica di cui al comma primo è valida anche ai fini delle comunicazioni alla commissione circoscrizionale per l'impiego, previste dalla normativa vigente."

     2.Alla fine del comma secondo dell'art. 4 della legge provinciale n. 14/1986 sono aggiunte le seguenti parole: "anche attraverso l'utilizzo delle tecniche informatiche".

 

          Art. 39.

     1. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14/1986 sono abrogati.

 

Capo III

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEI LAVORATORI

 

          Art. 40. Istituzione e finalità.

     1. E' istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

     2. L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

     3. L'Istituto, in particolare, può:

     a) effettuare, di propria iniziativa o su richiesta, studi e rilevazioni di carattere economico e sociale;

     b) su richiesta della Giunta o di un assessore provinciale, pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali, nonché formulare osservazioni e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, sociale e del lavoro;

     c) realizzare - anche in collaborazione con i sindacati dei lavoratori dipendenti, con altre forze sociali e con le pubbliche amministrazioni-iniziative in materia di formazione, aggiornamento professionale e riconversione professionale dei lavoratori;

     d) provvedere alla traduzione e divulgazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, studi e altri documenti attinenti alla sua attività;

     e) pronunziarsi ed avanzare proposte sul funzionamento e sull'organizzazione del collocamento al lavoro, della formazione professionale, dell'osservatorio del mercato del lavoro, nonché del controllo sul collocamento al lavoro.

     4. Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti di cui ai commi secondo e terzo, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri, aventi stesso o analoghe finalità, favorisce eventuali misure di coordinamento e può stipulare con gli stessi accordi e convenzioni.

     5. Gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Istituto sono disciplinati nel relativo statuto, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

 

          Art. 41. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso l'acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede per lo svolgimento dei suoi servizi, nonché i necessari arredamenti.

 

          Art. 42. Finanziamento.

     1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'istituto sono costituiti da:

     a) un importo annuo stabilito per ogni esercizio nella legge finanziaria;

     b) contributi di enti pubblici e privati;

     c) donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

     d) assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'Istituto della Giunta provinciale o da altri enti;

     e) eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi;

     f) qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità dell'Istituto.

 

          Art. 43. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

     2. Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

     3. Nei 30 giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni di cui al comma secondo, la Giunta provinciale può richiederne motivatamente il riesame.

 

          Art. 44. Personale.

     1. La pianta organica e l'ordinamento del personale dell'Istituto sono approvati dalla Giunta provinciale.

     2. Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a comandare proprio personale all'Istituto. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di comando presso l'istituto. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche funzionali superiori.

 

Titolo IV

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

E DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUL COLLOCAMENTO

 

Capo I

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

 

          Art. 45. Attribuzioni.

     1. La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, svolge, nell'ambito della provincia di Bolzano le funzioni di assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento attribuite dalla legislazione statale alle commissioni regionali per l'impiego.

 

          Art. 46.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, integrato dall'art. 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. Composizione.

     1.La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permanente in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:

     a) dall'assessore provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;

     b) dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato;

     c) dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;

     d) da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta provinciale, o suo delegato;

     e) dal direttore dell'ufficio competente per l'ispettorato del lavoro, o suo delegato;

     f) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o suo delegato;

     g) da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

     h) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;

     i) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

     j) da un rappresentante del comitato di cui all'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, che assume la denominazione di "consigliera di parità";

     k) da sei rappresentanti dei lavoratori e si rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

     l) da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

     2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma primo è nominato un supplente.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI."

 

          Art. 47.

     1. L'art. 3 della legge provinciale n. 19/1980, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. Sottocommissioni.

     1. La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all'atto dell'istituzione.

     2. Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di norma in forma paritetica.

     3. Trovano applicazione ai commi secondo e terzo dell'art. 2.

     In relazione alla materia trattata, il presidente può invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia."

 

          Art. 48. Consulta per il pubblico impiego.

     1. Nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego è istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni necessarie per valutare gli equilibri occupazionali complessivi del mercato del lavoro locale, con particolare riguardo all'applicazione delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo, nonché ai problemi riscontrati nel pubblico impiego in Alto Adige.

     2. La commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione della consulta; di diritto ne fanno parte i rappresentanti della Provincia nel comitato d'intesa di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato, e quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria scelti dalla commissione provinciale per l'impiego da terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

 

Capo II

DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUL COLLOCAMENTO

 

          Art. 49.

     1. Il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “3. Le commissioni sono composte dal sindaco del comune dove ha sede la commissione o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e dal dirigente della competente sezione circoscrizionale per l'impiego. In relazione alla materia trattata può essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all'elenco di cui all'art. 7."

 

          Art. 50.

     1. L'art. 2 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego.

     1. Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.

     2. Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.

     3. Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento."

 

          Art. 51.

     1. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “2.La commissione è composta dal presidente della commissione provinciale per l'impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione può delegare le sue funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro."

 

          Art. 52.

     1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “1.La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni provinciali per l'impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimità e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione."

 

          Art. 53.

     1. I commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge provinciale n. 49/1983 sono abrogati.

 

          Art. 54.

     1. L'art. 6 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Procedimento.

     1. Il Presidente della commissione provinciale del controllo sul collocamento può richiedere agli organi di collocamento l'invio di determinati atti al fine del controllo di legittimità, indirizzando richiesta scritta all'organo che ha emanato l'atto. L'organo è tenuto a inviare gli atti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

     2. Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi."

 

          Art. 55.

     1. Il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “1.Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissione operanti presso l'amministrazione provinciale."

 

          Art. 56.

     1. L'art. 9 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. Precedenza nel collocamento dei lavoratori residenti in provincia.

     1. Al fine di rendere operante il precetto di cui all'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed i relativi recapiti periodici, prima di provvedere all'avviamento di lavoratori non residenti in provincia di Bolzano devono effettuare l'accertamento di indisponibilità di lavoratori residenti e iscritti nelle liste di collocamento in provincia di Bolzano, che siano in possesso della qualifica o specializzazione richiesta, fatte salve le norme sulla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri della CEE Le modalità e i criteri da seguire nell'accertamento sono stabiliti nel regolamento di esecuzione. Degli accertamenti effettuati deve essere fatta menzione negli atti di avviamento."

 

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 57. Libretti di lavoro-categorie e qualifiche dei lavoratori.

     1. Nel regolamento di esecuzione, da approvarsi sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego:

     a) sono determinati i contenuti e le modalità di rilascio del libretto di lavoro;

     b) è determinata la classificazione professionale dei lavoratori.

 

          Art. 58. Assunzioni nel pubblico impiego in base a graduatorie.

     1. Qualora le assunzioni nel pubblico impiego debbano effettuarsi in base a graduatorie riservate a persone iscritte nelle liste di collocamento e/o a persone iscritte in quelle di mobilità, ovvero in base a procedimenti di selezione simili, per l'inserimento in tali graduatorie oppure per la partecipazione a questi procedimenti di selezione sono richiesti l'attestato di conoscenza della seconda lingua ed il certificato di appartenenza al gruppo linguistico previsti dallo Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

     2. L'individuazione dei lavoratori da avviare numericamente alla selezione per il pubblico impiego avviene sulla base delle graduatorie per categoria, qualifica o profilo professionale e per gruppo linguistico degli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità.

     3. Le graduatorie vengono aggiornate ed approvate trimestralmente con effetto dal primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre successivi. In caso di esaurimento delle graduatorie si procede all'immediato aggiornamento delle stesse.

 

          Art. 59. Contratti di formazione e lavoro.

     1. Ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro senza l'approvazione preventiva da parte della commissione provinciale per l'impiego, le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali provinciali o nazionali maggiormente rappresentative devono essere approvate dalla commissione provinciale per l'impiego.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 60. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale di cui all'art. 34, nonché per i compensi e le indennità a favore dei membri della Consulta di cui all'art. 48, valutate rispettivamente in lire 200 milioni e in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede:

     a) per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994;

     b) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

     2. Le altre spese derivanti dalla presente legge saranno autorizzate, a partire dall'anno 1993, dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 61. Testo unico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro.


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 34 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 42 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.