§ 5.4.34 - L.P. 7 dicembre 1983, n. 49.
Disciplina del controllo sul collocamento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:07/12/1983
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento.
Art. 2.  Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego.
Art. 3.  Commissione provinciale di controllo sul collocamento.
Art. 4.  Attribuzioni della commissione provinciale di controllo sul collocamento.
Art. 5.      1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata diversamente, la commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, inoltre, sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul [...]
Art. 6.  Procedimento.
Art. 7.  Elenco degli esperti in materia di lavoro.
Art. 8.  Compensi.
Art. 9.  Precedenza nel collocamento dei lavoratori residenti in provincia.
Art. 10.  Rimborso spese.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Variazioni al bilancio 1983.
Art. 13.  Norma transitoria.


§ 5.4.34 - L.P. 7 dicembre 1983, n. 49.

Disciplina del controllo sul collocamento.

(B.U. 27 dicembre 1983, n. 67).

 

     Art. 1. Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento.

     1. Presso i comuni della provincia possono essere istituite le commissioni locali di controllo sul collocamento. La Giunta provinciale, avuto riguardo alla competenza territoriale degli uffici di collocamento, tenuto conto della consistenza delle popolazioni comunali e della situazione occupazionale, può, a tal fine, provvedere alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni, determinando il comune presso il quale la commissione avrà la propria sede; in questo caso la competenza territoriale è estesa ai singoli comuni raggruppati nel comprensorio. La costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento è obbligatoria, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali locali più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro.

     2. Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dal Presidente della Giunta provinciale e rimangono in carica per 5 anni e comunque per la durata del quinquennio di amministrazione del rispettivo Consiglio comunale; la composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel comune rispettivamente nei comuni raggruppati nel comprensorio, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     3. Le commissioni sono composte dal sindaco del comune dove ha sede la commissione o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e dal dirigente della competente sezione circoscrizionale per l'impiego. In relazione alla materia trattata può essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all'elenco di cui all'art. 7 [1].

     4. I rappresentanti dei lavoratori sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello locale oppure provinciale ove non esistano articolazioni locali di esse. I rappresentanti dei datori di lavoro sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Le designazioni devono essere fatte, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale si provvede d'ufficio.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione comunale incaricato dal sindaco del comune ove ha sede la commissione.

     6. Per ogni membro della commissione è nominato un membro supplente che interviene alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

 

          Art. 2. Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego. [2]

     1. Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.

     2. Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.

     3. Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento.

 

          Art. 3. Commissione provinciale di controllo sul collocamento.

     1. Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è costituita, nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego, una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale di controllo sul collocamento.

     2. La commissione è composta dal presidente della commissione provinciale per l'impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione può delegare le sue funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro [3].

     3. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato partecipa con diritto di voto alle sedute della commissione quando vengono trattate questioni di cui al successivo art. 5.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 4. Attribuzioni della commissione provinciale di controllo sul collocamento.

     1. La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni provinciali per l'impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimità e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione [4] .

 

          Art. 5.

     1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata diversamente, la commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, inoltre, sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo ad un altro o da una categoria ad un'altra dello stesso settore produttivo.

     2. [5].

     3. [6].

     4. Contro le deliberazioni di cui al precedente comma può essere proposto, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'atto stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 

          Art. 6. Procedimento. [7]

     1. Il Presidente della commissione provinciale del controllo sul collocamento può richiedere agli organi di collocamento l'invio di determinati atti al fine del controllo di legittimità, indirizzando richiesta scritta all'organo che ha emanato l'atto. L'organo è tenuto a inviare gli atti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

     2. Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi.

 

          Art. 7. Elenco degli esperti in materia di lavoro.

     1. Gli esperti in materia di lavoro, di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge, devono essere scelti tra le persone iscritte in un apposito elenco che viene istituito presso l'Amministrazione provinciale.

     2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli esperti in materia di lavoro, gli interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta provinciale comprovando di possedere:

     1) un titolo di studio di scuola media superiore;

     2) cognizioni in materia di legislazione del lavoro;

     3) esperienze pratiche di applicazione della legislazione del lavoro, acquisite nell'esercizio di professione oppure attraverso l'espletamento di impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

     3. Le iscrizioni nell'elenco e le cancellazioni dall'elenco vengono disposte dal Presidente della Giunta provinciale.

     4. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad istituire dei corsi di perfezionamento degli esperti iscritti nell'elenco ai sensi dei precedenti commi. A tal fine si applicano le disposizioni della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29. la vigilanza tecnica e amministrativa dei corsi è esercitata dall'ufficio mercato del lavoro, che provvede altresì a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 1, settimo comma, di tale legge.

 

          Art. 8. Compensi.

     1. Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissione operanti presso l'amministrazione provinciale [8] .

     2. I presidenti e i segretari delle commissioni locali hanno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria nella misura prevista dalla disposizioni provinciali, quando siano stati invitati a conferire con la segreteria della commissione provinciale di controllo sul collocamento.

 

          Art. 9. Precedenza nel collocamento dei lavoratori residenti in provincia. [9]

     1. Al fine di rendere operante il precetto di cui all'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed i relativi recapiti periodici, prima di provvedere all'avviamento di lavoratori non residenti in provincia di Bolzano devono effettuare l'accertamento di indisponibilità di lavoratori residenti e iscritti nelle liste di collocamento in provincia di Bolzano, che siano in possesso della qualifica o specializzazione richiesta, fatte salve le norme sulla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri della CEE Le modalità e i criteri da seguire nell'accertamento sono stabiliti nel regolamento di esecuzione. Degli accertamenti effettuati deve essere fatta menzione negli atti di avviamento.

 

          Art. 10. Rimborso spese.

     1. Le spese derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge sono a carico della Provincia; le stesse sono rimborsate annualmente in base ad apposito rendiconto.

     2. La Giunta provinciale può concedere delle anticipazioni sulle spese derivanti ai comuni nella misura del 70% delle spese riconosciute per l'anno precedente.

 

          Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 20 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 (punto n. 6 dell'allegato al bilancio n. 3).

     3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 12. Variazioni al bilancio 1983.

     1. Nello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

in aumento:

 

 

Cap. 53005 - (modificato nel testo) Spese derivanti dalla applicazione della legge provinciale concernente la disciplina del controllo sul collocamento

L.

20.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

20.000.000

 

          Art. 13. Norma transitoria.

     1. In sede di prima costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento per i membri esperti in materia di lavoro si può derogare dal requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 della presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[3] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[4] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[5] Comma abrogato dall'art. 53 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[6] Comma abrogato dall'art. 53 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[8] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.