§ 4.2.50 - L.P. 11 maggio 1988, n. 17.
Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:11/05/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Requisiti per la concessione dei mutui.
Art. 2.  Erogazione dei mutui.
Art. 3.  Aumento dell'organico.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.
Art. 6.  Clausola d'urgenza.


§ 4.2.50 - L.P. 11 maggio 1988, n. 17.

Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilità.

(B.U. 24 maggio 1988, n. 23).

 

     Art. 1. Requisiti per la concessione dei mutui.

     1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui ad imprese per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, nonché la costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.

     2. I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60%:

     a) da lavoratori iscritti alle liste di mobilità approvate dalla commissione provinciale per l'impiego [1] ;

     b) da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell'attività produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego;

     c) da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché da persone affette da devianze sociali;

     d) da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa.

     3. Nella percentuale prevista in seguito dal comma precedente non vengono considerate le personale che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di età inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il 3o grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonché quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro.

     4. L'ammontare del mutuo può essere determinato nella sua misura massima del 75% delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attività produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite nel limite del 30 per cento del valore complessivo dell'impianto utilizzato [2] ..

 

          Art. 2. Erogazione dei mutui.

     1. Per ottenere i mutui di cui alla presente legge, le imprese devono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro, corredata da documentazione atta a giustificare l'ammontare del mutuo richiesto e lo stato del personale.

     2. La concessione dei mutui, la cui durata non potrà superare gli anni 10, compresi 3 anni di preammortamento, è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, con le modalità di cui all'art. 19 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 della citata legge provinciale.

     3. La misura del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie è stabilita in ragione del 60% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della concessione.

     4. La gestione dei mutui concessi dal fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito. La Giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra Provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

     5. L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore e dalla legislazione statale in materia di mobilità, qualora ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge può essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti, ed al massimo della misura complessiva prevista dall'art. 1 [3] .

     6. Il necessario coordinamento per l'attribuzione delle diverse incentivazioni è stabilito dalla Giunta provinciale con apposito regolamento di esecuzione.

 

          Art. 3. Aumento dell'organico.

     1. Per l'attuazione della presente legge la dotazione organica del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di 1 posto nella VI qualifica funzionale.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti spese:

     a) Lire 3.000 milioni quale dotazione iniziale del fondo di rotazione indicato all'art. 1;

     b) Lire 10 milioni per maggiori oneri del personale derivanti dall'art. 3.

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma primo si provvede mediante riduzione per Lire 10 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per Lire 3.000 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).

     3. Ulteriori conferimenti al fondo di cui all'art. 1 saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

     4. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, derivanti dall'art. 3, valutati in Lire 30 milioni all'anno si provvede: per il biennio 1989-90 con quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1, settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1988-90 e per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

     5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Modifica della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.

     1. Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, dopo la parola "previsto" vengono inserite le seguenti parole: "entro il termine di 10 giorni, rispettivamente dall'inizio, dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro".

 

          Art. 6. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.