§ 6.3.121 – L.P. 18 agosto 1983, n. 32.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:18/08/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie [...]
Art. 2.      1. Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 la Provincia corrisponde a ciascun comune un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile [...]
Art. 3.      1. Qualora la Provincia non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini stabiliti dalla legge, verranno riconosciuti ai comuni gli interessi passivi relativi al periodo che [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per gli anni 1984 e 1985, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, [...]
Art. 6.      1. La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente al cento per cento e di 1/ 3 qualora i [...]
Art. 7.      1. Mutui assunti per gli anni 1983 e 1984 da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti vengono ammortizzati dalla Giunta provinciale nelle misure e per [...]
Art. 8.      1. Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti [...]
Art. 9.      1. Fino all'ammontare delle somme attribuite ai comuni per investimenti ai sensi della legislazione provinciale, i comuni possono assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi [...]
Art. 9 bis. Addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica  [4]
Art. 10.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 6.3.121 – L.P. 18 agosto 1983, n. 32.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 30 agosto 1983, n. 44).

 

     Art. 1.

     1. I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con le direttive e determinazioni del programma provinciale di sviluppo.

     2. I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi della legislazione regionale sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

          Art. 2.

     1. Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 la Provincia corrisponde a ciascun comune un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e con la stessa periodicità fissata per il 1983.

 

          Art. 3.

     1. Qualora la Provincia non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini stabiliti dalla legge, verranno riconosciuti ai comuni gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni comune.

     2. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e semprechè il ritardo nell'emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.

 

          Art. 4. [1]

     1. La Provincia corrisponde, per l'anno 1984, a ciascun comune un contributo integrativo da calcolarsi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo risultante:

     a) dai trasferimenti statali, di cui all'art. 2, cifra 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

     b) dal contributo provinciale attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11;

     c) dalla sovraimposta sul reddito dei fabbricati stanziata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

     2. La Provincia corrisponde, inoltre, per gli anni 1984 e 1985, ad ogni comune, una somma pari all'importo della sovrimposta sul reddito dei fabbricati risultante dal calcolo di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11.

     3. Per l'anno 1985 è assegnato ai comuni un contributo integrativo nella misura corrispondente al tasso programmato di inflazione per l'anno sesso, calcolato sull'importo complessivo di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma del presente articolo, con inclusione del contributo integrativo determinato per l'anno 1984.

     4. Il versamento delle somme a favore dei comuni, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, avrà luogo in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984 per l'anno 1984 ed entro il 31 luglio 1985 per l'anno 1985.

 

          Art. 5.

     1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per gli anni 1984 e 1985, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, la Giunta provinciale comunica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti è in grado di destinare al territorio della provincia nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.

 

          Art. 6.

     1. La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente al cento per cento e di 1/ 3 qualora i prestiti vengano assunti per [2] :

     a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

     b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

     d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza dei comuni;

     e) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

     f) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

     g) altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato;

     h) investimenti destinati ad aziende municipalizzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;

     i) case di ricovero per persone anziane;

     j) opere cimiteriali;

     k) ristrutturazione di opere elencate nelle precedenti lett. c), e), g), i) e j).

     2. Anche per i mutui assunti nel 1982, il cui ammortamento inizia nel 1983 e che risultano disciplinati dal sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, si applicano le limitazioni alle opere elencate nel precedente comma.

     3. La Provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno [3] .

 

          Art. 7.

     1. Mutui assunti per gli anni 1983 e 1984 da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti vengono ammortizzati dalla Giunta provinciale nelle misure e per opere di cui al precedente art. 6.

     2. L'onere per la Provincia non può comunque superare le rate di ammortamento di un mutuo dello stesso importo assunto presso la Cassa depositi e prestiti.

     3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio della Provincia.

 

          Art. 8.

     1. Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti funzionali. La copertura finanziaria nel relativo bilancio deve essere garantita per lo stralcio o il lotto per il quale si procede all'appalto.

     2. L'importo delle perizie di varianti o suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20% dell'importo progettuale originario.

 

          Art. 9.

     1. Fino all'ammontare delle somme attribuite ai comuni per investimenti ai sensi della legislazione provinciale, i comuni possono assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, mutui a breve scadenza, la cui restituzione è garantita dalla delibera di assegnazione da parte della Giunta provinciale.

     2. Per l'estinzione dei mutui di cui al comma precedente la liquidazione dei contributi provinciali può essere effettuata dalla Provincia direttamente agli istituti di credito mutuanti.

 

          Art. 9 bis. Addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica [4]

     1. La liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto -legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. La dichiarazione di consumo deve essere presentata dal fabbricante alla ripartizione di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di consumo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

          Art. 10.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste alla sezione 10, settore 1 (finanza locale), del bilancio pluriennale 1983-85 della Provincia, secondo le indicazioni della legge finanziaria annuale di cui all'art. 24 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

[2] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.