§ 5.1.50 – L.P. 1 dicembre 1978, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali in materia di sanità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/12/1978
Numero:62


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella [...]
Art. 3.      Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale.
Art. 4.      All'art. 10 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 10-bis:
Art. 5.      Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
Art. 6.      All'art. 19 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 19-bis:
Art. 7.      Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel [...]
Art. 8.      All'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 9.      Il primo e secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 10. 
Art. 11.      Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario può essere designato dalla [...]
Art. 12.      Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono [...]
Art. 13.      Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. [...]
Art. 14. 


§ 5.1.50 – L.P. 1 dicembre 1978, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali in materia di sanità.

(B.U. 13 febbraio 1979, n. 7).

 

     Art. 1. [1]

     [In casi di comprovata necessità su richiesta di un comune della provincia, la commissione di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, può porre le spese di ricovero di un soggetto iscritto nel ruolo provinciale ai sensi dell'art. 21 della medesima legge in tutto o in parte a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", qualora si tratti di ricoveri di data anteriore alla decorrenza del diritto all'assistenza prevista dalla legge.

     La stessa commissione esprime, inoltre, a parziale modifica di quanto dispone il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, il parere richiesto dal consiglio provinciale di sanità.]

 

          Art. 2.

     Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella clinica per ogni ricoverato.

     L'Assessore provinciale competente, sentito il consiglio provinciale di sanità, determina con proprio decreto dei massimali di ricovero, nonché la procedura richiesta per il prolungamento del ricovero oltre detti massimali.

     Ai fini del rimborso previsto dall'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, i sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno accertare sulla base delle cartelle cliniche, di cui ai commi precedenti, la necessità e la durata del ricovero con la facoltà di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", qualora sulla base della documentazione risulti ingiustificato il ricovero stesso.

     I sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno disporre altresì i necessari accertamenti presso gli enti ospedalieri e le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate con il potere di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, in caso di ricovero palesemente ingiustificato, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere delle spese di degenza a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", ad eccezione dei ricoveri in osservazione.

     Resta salva comunque la facoltà di ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale.

 

          Art. 4.

     All'art. 10 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 10-bis:

     "I bandi per l'assunzione di tirocinanti, nonché l'inizio del tirocinio stesso possono avvenire a seconda della disponibilità di posti e in deroga alle date stabilite dal decreto ministeriale 28 ottobre 1975, art. 6, e successive modifiche".

 

          Art. 5.

     Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

     "Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca".

 

          Art. 6.

     All'art. 19 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 19-bis:

     "Nei casi di comprovata necessità ai fini di garantire i relativi servizi sanitari in provincia, il personale sanitario ospedaliero può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a sostituire medici ospedalieri in altri enti ospedalieri e medici condotti ed a collaborare nei servizi di medicina sociale.

     Qualora vengano sostituiti medici di enti ospedalieri ai sensi del comma precedente, viene corrisposto all'interessato per ogni giornata di servizio un compenso pari ad 1/26 dello stipendio mensile in atto attribuito alla qualifica del sostituto oltre alle indennità e al trattamento di missione eventualmente spettanti.

     Detto trattamento è corrisposto tramite l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario che ha effettuato la sostituzione".

 

          Art. 7.

     Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel consiglio di amministrazione, il personale appartenente al predetto gruppo linguistico deve essere proporzionato alla consistenza del gruppo linguistico stesso quale è rappresentato nei Consigli comunali del comprensorio dell'ente ospedaliero.

     Presso gli enti di cui al comma precedente il personale per il quale non era applicabile l'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, per mancanza di posti riservati al gruppo linguistico italiano non rappresentato nel consiglio di amministrazione e che comunque all'entrata in vigore della legge stessa era in servizio presso l'ente stesso, vengono applicate le norme del succitato art. 35 a partire dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della proporzionale di cui al comma precedente.

 

          Art. 8.

     All'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nel caso di nomina diretta in ruolo il servizio prestato dai dipendenti ospedalieri trattenuti ai sensi del precedente comma è equiparato al servizio di ruolo e comporta la ricostruzione della carriera.

     Per l'accesso ai posti di ruolo presso enti pubblici locali mediante concorso, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, il servizio prestato ai sensi del terzo comma è equiparato a quello di ruolo.

     La nomina diretta in ruolo del personale trattenuto ai sensi del terzo comma è ammessa anche per posti di qualifica professionale corrispondente presso altri enti ospedalieri e presso l'Amministrazione provinciale, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

     Il personale avente un'anzianità di servizio di almeno due anni, prestato ai sensi dell'art. 35, ha diritto alla aspettativa per motivi di salute e di studio".

 

          Art. 9.

     Il primo e secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai sanitari residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico o l'internato in uno degli ospedali della provincia, viene concesso a richiesta un assegno pari alla quota spettante ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

     Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50% degli esami universitari prescritti dall'università stessa, oppure limitatamente agli studenti iscritti ad università estere, gli esami relativi al periodo preclinico ("vorklinischer Studienabschnitt") e che frequentano un ospedale della provincia, viene concesso a richiesta, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, un assegno da liquidarsi mensilmente e fino a un massimo complessivo da cumularsi durante il periodo di studio di sei mesi. A coloro che invece frequentano un ospedale della provincia e che non hanno superato gli esami richiesti nel presente comma, potrà essere concesso a richiesta il vitto gratuito presso la mensa dell'ente".

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

     Gli assegni di cui alla presente legge possono essere concessi agli aventi diritto con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1976".

     Il primo periodo del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, salvo che il medico assuma in questo periodo un posto di medico condotto nella provincia di Bolzano; in nessun caso può eccedere i due anni".

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nella specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, geriatria, malattie infettive, oculistica, nonché di materie affini; il direttore sanitario deve pertanto provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o servizi in quanto esistenti".

     Le disposizioni previste nel presente articolo hanno decorrenza a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

 

          Art. 10. [2]

     [Il punto 3), primo comma, dell'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, è sostituito come segue:

     "Ai componenti diversi dal professore universitario, nonché al segretario delle commissioni di cui alla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, spettano, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, i compensi previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano per i membri delle proprie commissioni analoghe.

     Al professore universitario, componente delle commissioni di cui al precedente comma, spetta, oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio, un compenso forfettario per ogni concorso che verrà fissato con decreto dell'Assessore provinciale competente entro i limiti massimi fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     Per i membri delle commissioni di esame sorteggiati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, la partecipazione a commissioni di concorso viene valutata quale regolare servizio".]

 

          Art. 11.

     Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario può essere designato dalla Provincia un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero presso il quale viene effettuato il sorteggio stesso.

 

          Art. 12.

     Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, fatta eccezione per l'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, nel cui seno la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco, l'elezione degli aiuti e degli assistenti è distinta per gruppo linguistico.

 

          Art. 13.

     Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, è consentito, fino all'espletamento degli esami provinciali di idoneità ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, l'incarico ad un primario o aiuto in servizio presso l'ente ospedaliero di dirigere il servizio del centro trasfusionale, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

     Per gli incarichi di cui al comma precedente è ammesso il pagamento di un'indennità in misura percentuale dello stipendio tabellare iniziale lordo prevista per il posto stesso.

     La percentuale di cui al comma precedente è fissata con decreto dell'Assessore competente entro il limite massimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 14. [3]

     [Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale provvede, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, alla determinazione definitiva delle quote spettanti a ciascun ente per l'assistenza ospedaliera con le relative destinazioni".]


[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.