§ 5.1.25 – L.P. 17 marzo 1975, n. 18.
Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/03/1975
Numero:18


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale nelle more della formazione del piano provinciale ospedaliero, da approvarsi con legge provinciale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, può [...]
Art. 2.      L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa con rispetto di quanto stabilito agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ed in presenza [...]
Art. 3.      Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 della presente legge, le amministrazioni ospedaliere interessate devono presentare alla Giunta provinciale, previa deliberazione del [...]
Art. 4.      Fino a che la Provincia autonoma di Bolzano non avrà provveduto all'attuazione delle norme fondamentali di riforma e dei principi stabiliti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, ai sensi dell'art. [...]


§ 5.1.25 – L.P. 17 marzo 1975, n. 18. [1]

Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera.

(B.U. 8 aprile 1975, n. 17).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale nelle more della formazione del piano provinciale ospedaliero, da approvarsi con legge provinciale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, può autorizzare, sentito il parere del comitato provinciale di sanità, le amministrazioni ospedaliere ad eseguire opere di costruzione, ampliamento e trasformazione degli stabilimenti ospedalieri esistenti, nonché a provvedere all'istituzione di nuovi stabilimenti di ricovero e cura, di nuove divisioni e sezioni e di nuovi servizi ospedalieri.

     Le convenzioni concernenti i servizi ospedalieri sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale sentito il parere del comitato provinciale di sanità.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa con rispetto di quanto stabilito agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ed in presenza di esigenze inderogabili ed urgenti di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatti mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi.

 

          Art. 3.

     Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 della presente legge, le amministrazioni ospedaliere interessate devono presentare alla Giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione, motivate domande corredate di tutti gli elementi ritenuti utili per un'adeguata illustrazione e documentazione delle esigenze da soddisfare.

 

          Art. 4.

     Fino a che la Provincia autonoma di Bolzano non avrà provveduto all'attuazione delle norme fondamentali di riforma e dei principi stabiliti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, è disposto quanto segue:

     1) al personale dipendente dagli enti ospedalieri della provincia continuano ad applicarsi l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia secondo le modalità ed i limiti stabiliti con deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione.

     Il premio di fine servizio continua ad essere corrisposto secondo i rispettivi regolamenti organici in atto;

     2) ai dipendenti ospedalieri che, fuori dell'orario di lavoro, svolgono funzioni direttive, didattiche ed amministrative presso le scuole ed i corsi di formazione del personale sanitario paramedico presso l'ospedale, competono compensi aggiuntivi deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ospedale stesso, a partire dall'anno scolastico 1974/75, nei limiti e secondo le modalità che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

     3) ai componenti diversi dal professore universitario, nonché al segretario delle commissioni di cui alla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, spettano, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, i compensi previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano per i membri delle proprie commissioni analoghe.

     Al professore universitario, componente delle commissioni di cui al precedente comma, spetta, oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio, un compenso forfettario per ogni concorso che verrà fissato con decreto dell'Assessore provinciale competente entro i limiti massimi fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     Per i membri delle commissioni di esame sorteggiati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, la partecipazione a commissioni di concorso viene valutata quale regolare servizio [2].

     Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, numero 386.


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Numero così sostituito dall'art. 10 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.