§ 3.4.28 - L.P. 29 giugno 1978, n. 30.
Integrazioni e modificazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:29/06/1978
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia" sono apportate le [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Per l'attuazione dell'art. 1, primo e secondo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1978 l'ulteriore limite d'impegno di Lire 200 [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 3.4.28 - L.P. 29 giugno 1978, n. 30.

Integrazioni e modificazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia".

(B.U. 18 luglio 1978, n. 36).

 

     Art. 1.

     Alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia" sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

     All'art. 1 dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

     "Al fine di un ammodernamento sostanziale di funivie bifuni che rivestono particolare importanza sociale in quanto a collegamento di centri abitati alla rete viabile di fondovalle e semprechè ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, possono essere concesse, sulle spese ritenute ammissibili, contributi rateali costanti fino alla misura massima del 24 per cento per la durata di cinque anni".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Per i casi di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 si assume quale spesa ammissibile il costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento, mentre per le ricorrenze di cui al secondo comma la spesa ammissibile viene determinata in base ad un preventivo dettagliato".

 

          Art. 2. [1]

     [1. I viaggiatori di messi di pubblico trasporto delle linee di interesse provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido sono soggetti, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 40.000 (Euro 20) a Lire 150.000 (Euro 77). Entri o predetti limiti, la Giunta provinciale determina l'effettivo ammontare della sanzione [2].

     2. In caso di mancato pagamento della sanzione al momento dell'accertamento dell'infrazione, la sanzione è maggiorata del 10%.

     3. Il personale incarico dalle imprese esercenti dell'accertamento delle violazioni, munito di tessera di riconoscimento e distintivo, che nell'esercizio delle funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, può richiedere ai viaggiatori di cui al comma primo un valido documento di riconoscimento o le generalità.

     4. per l'esazione delle sanzioni pecuniarie, l'ufficio provinciale dei trasporti fornisce alle imprese appositi moduli numerati progressivamente secondo un modello approvato dall'assessore provinciale competente in materia.

     5. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono da versare all'amministrazione provinciale [3].]

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione dell'art. 1, primo e secondo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1978 l'ulteriore limite d'impegno di Lire 200 milioni.

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa per gli anni dal 1978 al 1982 compreso.

     Alla copertura dell'onere di Lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 (punto n. 15 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 4489 - Contributi annui costanti per la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46

L.

200.000.000

In diminuzione

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

200.000.000

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28 ed abrogato dall’art. 34 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.