§ 3.4.46 - L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30 e 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modifiche, in materia di trasporti, e alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:19/11/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 11 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, s aggiunge il seguente comma quinto:
Art. 2.      1. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, è così sostituito:
Art. 3.      1. All'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, si aggiunge il seguente comma sesto:
Art. 4.      1. Nel comma sesto dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, le parole: "ai sensi del comma terzo dell'art. 17" sono [...]
Art. 5.      1. Nel comma primo dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, le parole: "progettazione e ristrutturazione di impianti [...]
Art. 6.      1. Nel comma settimo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituto dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, le parole: "ordinari di cui all'art. 14" sono soppresse.
Art. 7.      1. Il comma secondo dell'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Il comma quarto dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così modificato:
Art. 9.      1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985, sostituto dall'art. 11 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:
Art. 10.      1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:
Art. 11.      1. Nel comma quinto dell'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, sostituito dall'art. 13 della legge provinciale n. 28/1991, le parole: "Gli importi riscossi a titolo di sanzione [...]
Art. 12.      Tessere di servizio
Art. 13.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma del testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su [...]
Art. 14.      1. Dopo il comma quarto dell'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, è inserito il seguente comma quinto:
Art. 15.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 16.      1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.


§ 3.4.46 - L.P. 19 novembre 1993, n. 24.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30 e 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modifiche, in materia di trasporti, e alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14.

(B.U. 7 dicembre 1993, n. 59).

 

     Art. 1.

     1. All'art. 11 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, s aggiunge il seguente comma quinto:

     “5.Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo art. 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto."

     2. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sostituito dal comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, è così sostituito:

     ”1. Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527."

 

          Art. 2.

     1. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, è così sostituito:

     “4. L'assessore competente in materia è autorizzato, previa deliberazione della Giunta provinciale, a definire con le " Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi per Azioni" i necessari accordi per l'integrazione delle tariffe e degli orari di tutti i servizi di trasporto locale."

 

          Art. 3.

     1. All'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, si aggiunge il seguente comma sesto:

     “La Giunta provinciale può autorizzare, ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma terzo dell'art. 17, l'acquisto di cespiti che non usufruiscano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della presente legge. Le quote di ammortamento sono riconosciute sul valore dei cespiti al netto di eventuali altri contributi sugli investimenti."

 

          Art. 4.

     1. Nel comma sesto dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, le parole: "ai sensi del comma terzo dell'art. 17" sono sostituite le parole: "ai sensi dell'art. 17".

 

          Art. 5.

     1. Nel comma primo dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, le parole: "progettazione e ristrutturazione di impianti tecnici e di autostazioni che presentino notevole rilevanza ai fini dell'organizzazione e funzionalità dei servizi di interesse provinciale" sono sostituite dalle parole: "progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale."

 

          Art. 6.

     1. Nel comma settimo dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituto dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, le parole: "ordinari di cui all'art. 14" sono soppresse.

     2. Nel comma nono dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, le parole: "non superiore in ogni caso a dieci volte la tariffa corrispondente alla tariffa minima del servizio extraurbano" sono sostituite dalle parole: "non superiore in ogni caso a trenta volte la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana."

 

          Art. 7.

     1. Il comma secondo dell'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, è sostituito dal seguente:

     “ 2.Nel caso di consorzi di imprese approvati ai sensi dell'art. 11, il contributo è erogato direttamente al consorzio stesso."

 

          Art. 8.

     1. Il comma quarto dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così modificato:

     “4. Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 1, comporta il trasferimento anche dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista al comma settimo dell'art. 17. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni, prima del periodo di normale utilizzo di cui al precedente comma secondo, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista al comma settimo dell'art. 17."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985, sostituto dall'art. 11 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:

     “Art. 16

     Modalità di erogazione dei contributi di esercizio

     1. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, è autorizzato ad erogare in rate mensili, nel corso dell'esercizio, i contributi di cui agli articoli 14 e 17, nella misura del 90% dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione prevista al comma sesto dell'art. 17.

     2. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, è autorizzato ad erogare alle imprese interessati i contributi previsti per i servizi di cui al comma terzo dell'art. 2, nella misura che verrà stabilita ai sensi del comma settimo dell'art. 13."

 

          Art. 10.

     1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:

Art. 17

     Contributi ordinari di esercizio integrativi

     1.Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'art. 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da secondo a quarto.

     2.I costi, al netto di quelli relativi ai servizi di interesse comune di cui al comma secondo dell'art. 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari e delle imposte sul reddito, sono riconosciute sulle base di un costo standard per vettura-chilometro definito con criteri di efficiente gestione dei diversi centri di costo aziendale. Ai fini del calcolo del costo-standard aziendale le vetture-chilometro prodotte dalle aziende comprensive di quelle di trasferimento devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi del precedenti articoli 2 e 4.

     3.Ai costi standard di cui al comma precedente al netto di quelli relativi ai servizi di cui ai commi primo e terzo dell'art. 2 si sommano i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, i costi relativi ai servizi di cui al comma secondo dell'art. 12, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma terzo dell'art. 3 al netto delle quote di utilizzo dei fondi costituiti secondo quanto previsto al comma terzo dell'art. 15 e le quote di ammortamento riconosciute ai sensi del comma sesto dell'art. 3. Le quote di utilizzo dei fondi sono determinate in modo da garantire alle aziende un contributo sulle quote di ammortamento dell'esercizio non superiore alla differenza tra gli investimenti effettuati e i relativi contributi di competenza dell'esercizio.

     4.Ai fini di cui al comma primo si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

     a) ricavi relativi ai proventi del traffico, ivi compresi quelli derivanti dall'emissione dei documenti di riconoscimento di cui al comma nono dell'art. 13;

     b) ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'art. 14;

     c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni, trasferiti dallo Stato e da altri enti;

     d) altri ricavi della gestione caratteristica.

     5.Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi della Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.

     6.La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza.

     7.Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma primo lettera g) dell'art. 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma secondo dell'art. 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.

     8.Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'art. 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente."

 

          Art. 11.

     1. Nel comma quinto dell'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, sostituito dall'art. 13 della legge provinciale n. 28/1991, le parole: "Gli importi riscossi a titolo di sanzione pecuniaria sono devoluti alle imprese esercenti" sono sostituite dalle parole: "Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono da versare all'amministrazione provinciale."

 

          Art. 12.

     Tessere di servizio

     E' fatto divieto alle imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo le tessere di servizio per i dipendenti delle imprese stesse.

 

          Art. 13.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma del testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su impianti fissi riconosciuti di interesse sociale, in concessione provinciale.

 

          Art. 14.

     1. Dopo il comma quarto dell'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, è inserito il seguente comma quinto:

     “ 5.La costituzione delle commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe è resa altresì obbligatoria dall'assessore provinciale competente in materia di trasporto, qualora l'ufficio forestale competente per territorio segnali all'ufficio provinciale trasporti funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe. In tali casi il direttore dell'ufficio provinciale trasporti funiviari dispone della sospensione dell'esercizio della concessione, ai sensi dell'art. 28, terzo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 43, fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della commissione stessa."

 

          Art. 15.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.