§ 3.5.39 - L.P. 3 giugno 1983, n. 14.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, riguardante l'istituzione del laboratorio biologico provinciale e l'ufficio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:03/06/1983
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, viene sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      All'art. 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      All'art. 9 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, vengono aggiunti i seguenti commi:
Art. 6.      1. I compiti demandati dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 al laboratorio biologico provinciale e all'ufficio idrografico provinciale sono attribuiti rispettivamente agli uffici [...]
Art. 7.      1. La presente legge non comporta maggiori oneri rispetto alle vigenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18.
Art. 8.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 3.5.39 - L.P. 3 giugno 1983, n. 14.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, riguardante l'istituzione del laboratorio biologico provinciale e l'ufficio idrografico provinciale.

(B.U. 14 giugno 1983, n. 30).

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

     “1.L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e la manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge.

     2. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;

     b) le osservazioni meteorologiche che abbiano riferimento all'andamento idrologico;

     c) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;

     d) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;

     e) le osservazioni inerenti ai ghiacciai ed al manto nevoso;

     f) la rilevazione dei dati idrometeorologici connessi con gli eventi di piena e di siccità dei corsi d'acqua;

     g) le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici;

     h) l'attività di prevenzione dalle valanghe che comprende:

     1) l'organizzazione delle stazioni di rilevamento nivometeorologico, nonché il rilevamento, la raccolta e l'elaborazione dei dati meteonivometrici;

     2) la preparazione e l'aggiornamento dei componenti le commissioni di cui al successivo art. 7, nonché di altro personale che, a giudizio dell'ufficio, può avere interesse alle attività di cui alla presente lett. h);

     3) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;

     4) la compilazione della cartografia con relative osservazioni delle zone soggette a pericolo di valanghe, con il compito di trasmetterle ai comuni interessati e agli uffici provinciali che ne abbiano interesse;

     5) la diffusione del bollettino delle valanghe e la trasmissione delle informazioni di carattere nivometeorologico generale alle commissioni di cui al successivo art. 7;

     6) l'attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici operanti nel settore, per quanto concerne la prevenzione;

     7) il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;

     i) curare le pubblicazioni relative al servizio da espletare.

     3. In esecuzione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h)”.

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, viene sostituito dal seguente:

     “1. Per i fini di cui al precedente art. 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.

     2. L'Amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente art. 3 a persone estranee all'Amministrazione provinciale disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale."

 

          Art. 3.

     L'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 è sostituito dal seguente:

     “1. Per le finalità di cui alla lett. h) del precedente art. 3, quando le condizioni dei luoghi richiedano un particolare controllo dei fenomeni nivometeorologici, possono essere costituite commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe, composte da non meno di cinque e non più di dieci membri, con particolare conoscenza della zona e dei fenomeni legati all'innevamento.

     2. Le commissioni che operano nel territorio di competenza vengono costituite con deliberazione dei Consigli comunali interessati.

     3. L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può segnalare ai comuni interessati l'opportunità di costituire la commissione sulla base di un'adeguata motivazione.

     4. La costituzione delle commissioni è resa obbligatoria qualora il benestare dell'Assessore provinciale competente sull'apprestamento di un'area sciabile, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, venga subordinato ai controlli e alle segnalazioni da disporsi, ai sensi del successivo comma, dalle stesse commissioni.

     5. Le commissioni svolgono operazioni di controllo sui fenomeni nivometeorologici al fine di segnalare tempestivamente ai sindaci dei comuni interessati l'eventuale incombenza di pericolo di valanghe sui centri e nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico. Sulla base delle segnalazioni trasmesse, il sindaco è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei agli enti o soggetti direttamente interessati.

     6. Le commissioni esplicano altresì una funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà di adottare ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma.

     7. Il sindaco può obbligare i gestori di piste o di impianti di risalita a tenere affissi al pubblico, in appositi spazi, visibili da parte degli utenti, i bollettini dell'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe, nonché le segnalazioni della commissione riguardanti la situazione nivometeorologica.

     8. Nel caso di impianti di risalita o aree sciabili riguardanti più comuni, i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono adottati dal sindaco nell'ambito del cui territorio è ubicata la stazione di partenza dell'impianto e/o ricada la prevalenza di percorso dell'area sciabile su cui incomba pericolo di valanghe.

     9. Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dall'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe.

     10. Il presidente viene eletto dalla commissione nel suo seno e provvede alla convocazione della medesima. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     11. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio del comune interessato, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     12. Avuto riguardo della dislocazione del territorio e degli impianti di risalita e delle piste di sci, le commissioni possono operare suddividendosi in sottocommissioni, composte da non meno di tre membri."

 

          Art. 4.

     All'art. 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

     “1. Per le finalità di cui alla lett. h) del precedente art. 3, l'Amministrazione provinciale può assegnare ai comuni nei territori dei quali viene costituita la commissione di cui al precedente art. 7, contributi per l'acquisto di apparecchiature di segnalazione e di rilevamento o per interventi operativi diretti a prevenire danni."

 

          Art. 5.

     All'art. 9 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, vengono aggiunti i seguenti commi:

     “1. Il personale tecnico dell'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe preposto al servizio operativo in campo nivoglaciologico deve essere assicurato contro eventuali infortuni derivantigli dall'espletamento delle relative funzioni.

     2. Lo stesso personale è dotato dell'attrezzatura ed equipaggiamento necessari per l'espletamento delle funzioni ad esso affidate."

 

          Art. 6.

     1. I compiti demandati dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 al laboratorio biologico provinciale e all'ufficio idrografico provinciale sono attribuiti rispettivamente agli uffici provinciali n. 88 e n. 78 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri rispetto alle vigenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18.

 

          Art. 8.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).