§ 3.1.64 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 4.
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:21/01/1987
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Gli articoli 26, 27, 27-bis e 27-ter dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dai seguenti articoli dal 2 al 23.
Art. 2.  Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia.
Art. 3.  Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
Art. 4.  Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali.
Art. 5.  Determinazione delle variazioni essenziali.
Art. 6.  Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia.
Art. 7.  Annullamento della concessione.
Art. 8.  Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.
Art. 9.  Accertamento di conformità.
Art. 10.  Opere eseguite su ruoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Art. 11.  Varianti in corso d'opera.
Art. 12.  Riscossione.
Art. 13.  Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.
Art. 14.  Lottizzazione.
Art. 15.  Confisca dei terreni.
Art. 16.  Demolizione di opere.
Art. 17.  Valore venale dell'immobile.
Art. 18.  Aziende erogatrici di servizi pubblici.
Art. 19.  Opere interne.
Art. 20.  Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.
Art. 21.  Sanzioni penali.
Art. 22.  Sanzioni a carico dei notai.
Art. 23.  Norme relative all'azione penale.
Art. 24.  Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.
Art. 25.  Sanatoria delle opere abusive.
Art. 26.  Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
Art. 27.  Opere non suscettibili di sanatoria.
Art. 28.  Somma da corrispondere a titolo di oblazione.
Art. 29.  Procedimento per la sanatoria.
Art. 30.  Rateizzazione.
Art. 31.  Contributo di concessione.
Art. 32.  Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria.
Art. 33.  Effetti del diniego di sanatoria.
Art. 34.  Mancata presentazione dell'istanza.
Art. 35.  Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni.
Art. 36.  Procedimenti in corso.
Art. 37.  Sospensione dei procedimenti.
Art. 38.  Benefici fiscali.
Art. 39.  Diritti dell'acquirente.
Art. 40.  Disposizione transitoria.
Art. 41.  Determinazione delle superfici.
Art. 42.  Iscrizione al catasto.
Art. 43.      1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie utile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa [...]
Art. 44.      1. Le domande per la concessione edilizia in sanatoria presentate al comune prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente [...]
Art. 45.      1. Gli articoli 12, 13, 16 e 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dai seguenti articoli dal 46 al 50.
Art. 46.  Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione.
Art. 47.  Revisione periodica del piano urbanistico comunale.
Art. 48.  Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale.
Art. 49.  Efficacia del piano.
Art. 50.  Varianti al piano urbanistico comunale.
Art. 51.      1. Il settimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 52.      1. All'ultimo comma dell'art. 15/a del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, [...]
Art. 53.      1. Al quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora per la realizzazione dell'opera vengano [...]
Art. 54.      1. Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge [...]
Art. 55.      1. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 56.      1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 57.  Norma finale.


§ 3.1.64 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 4.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.

(B.U. 27 gennaio 1987, n. 6).

 

Capo I

 

     Art. 1.

     1. Gli articoli 26, 27, 27-bis e 27-ter dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dai seguenti articoli dal 2 al 23.

 

          Art. 2. Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia.

     1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.

     2. Il sindaco, quanto accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sugli usi civici, nonché delle aree di cui alla legge 1° giugno n. 1939, n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

     3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

     4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta provinciale ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

 

          Art. 3. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.

     1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché - unitamente al direttore di lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

     2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 11, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

 

          Art. 4. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali.

     1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quell'oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

     2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesime ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 5, ingiunge la demolizione.

     3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

     4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per l'intavolazione nel libro fondiario, che deve essere eseguita gratuitamente.

     5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

     6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o provinciali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

     7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, e al Presidente della Giunta provinciale.

     8. In caso d'inerzia, protattasi per 30 giorni dalla data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 ovvero protattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 2, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

     9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 21 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

 

          Art. 5. Determinazione delle variazioni essenziali.

     1. Sono considerate variazioni essenziali al progetto approvato:

     a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97;

     b) aumento della cubatura o della superficie utile superiore al 20% di quella del progetto approvato;

     c) divergenze superiori al 20% dei parametri urbanistici edilizi del progetto approvato;

     d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sull'edilizia residenziale.

     2. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e provinciali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 21 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

 

          Art. 6. Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia.

     1. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 19, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sull'edilizia residenziale eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

     2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dall'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche: "Riforma del diritto di edificare".

     3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, tutela del paesaggio, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

     4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.

     5. Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 4.

     6. E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 2, 6 e 9 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare.

 

          Art. 7. Annullamento della concessione.

     1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio estimo provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte del comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

     2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 9.

 

          Art. 8. Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.

     1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

     2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio estimo provinciale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

 

          Art. 9. Accertamento di conformità.

     1. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 4, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 6, nonché nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'art. 8, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

     2. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

     3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 2, 6 e 9 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare.

     4. Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

 

          Art. 10. Opere eseguite su ruoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

     1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

     2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

 

          Art. 11. Varianti in corso d'opera.

     1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, tutela del paesaggio.

     2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, legge sull'edilizia residenziale.

     3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

     4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 21 della presente legge.

 

          Art. 12. Riscossione.

     1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui all'ordinamento urbanistico provinciale e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 13. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.

     1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 9. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nei casi in cui sia prevista ai sensi del precedente art. 7 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullità degli atti non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 9 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto ammesso dall'autorità giudiziaria.

 

          Art. 14. Lottizzazione.

     1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

     2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati nè intavolati nel libro fondiario ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

     3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

     4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestane l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

     5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

     6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

     7. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree, ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'art. 3, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere annotato a tal fine nel libro fondiario.

     8. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In casi di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 4.

     9. Ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento del sindaco. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della citata legge e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

 

          Art. 15. Confisca dei terreni.

     1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

     2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

     3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata intavolazione nel libro fondiario.

 

          Art. 16. Demolizione di opere.

     1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

     2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

     3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia all'Assessore provinciale ai lavori pubblici, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

     4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa da eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

 

          Art. 17. Valore venale dell'immobile.

     1. L'ufficio estimo provinciale è tenuto a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore degli immobili in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

 

          Art. 18. Aziende erogatrici di servizi pubblici.

     1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziative dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 9 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 29. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

     3. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

     4. Per le opere iniziative anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

 

          Art. 19. Opere interne.

     1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizia vigenti, non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superficie utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

     2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

     3. Le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio.

     5. Ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.

 

          Art. 20. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.

     1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 2, 6 e 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare, comporta:

     a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

     b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;

     c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

     2. Le misure di cui alle lettere precedente non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione ecoattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 12 della presente legge.

 

          Art. 21. Sanzioni penali.

     1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza le sanzioni penali stabile dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

     a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive, previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici, ovvero dalla prescrizioni e dalla concessione;

     b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

     c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 14. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

     3. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

          Art. 22. Sanzioni a carico dei notai.

     1. Ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli, previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge e non convalidabili, costituisce violazione dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

     2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'art. 14, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista del sesto comma dello stesso art. 14 tiene anche luogo del rapporto di cui all'art. 2 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 23. Norme relative all'azione penale.

     1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

     2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 9, l'udienza ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, viene fissata d'ufficio dal presidente della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

     3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

 

          Art. 24. Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.

     1. In considerazione che l'85% della popolazione vive sul 6% della superficie (fondovalle fino a 1600 m s.l.m.) dal quale proviene anche il 90% del reddito da attività agricole, mentre il rimanente territorio compone il paesaggio, costituente con le acque la maggiore risorsa naturale del territorio, ma esposta estensivamente a movimenti idrogeologici, tutto il territorio deve essere sottoposto periodicamente a controllo anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici per controllare sia l'attività urbanistica ed edilizia, sia il fattore di instabilità e di rischi naturali ed umani.

 

Capo II

 

          Art. 25. Sanatoria delle opere abusive.

     1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

     a) senza licenza o concessione edilizia prescritte da norme di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;

     b) in base a licenza o concessione edilizia annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

     2. Ai fini della disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

     3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare, a richiedere la concessione edilizia, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

     4. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 28 della presente legge.

 

          Art. 26. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

     1. Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 25, quarto comma, e dall'art. 27, limitatamente alle opere non suscettibili di sanatoria, il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e provinciali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. Per quanto concerne il vincolo paesaggistico si applica la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nei casi in cui è previsto il ricorso alla Giunta provinciale il ricorso si intende accolto, qualora la Giunta provinciale non decida entro i termini di legge.

     2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione che risultino:

     a) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici;

     b) in contrasto con le norme di cui all'art. 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

     3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 27.

     4. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o provinciali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

     5. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico provinciale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

     6. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

 

          Art. 27. Opere non suscettibili di sanatoria.

     1. Le opere di cui all'art. 25 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse:

     a) vincoli imposti da leggi statali e provinciali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici;

     b) vincoli imposti da norme statali e provinciali a difesa delle coste lacuali e fluviali;

     c) vincoli imposti a tutela di interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

     d) ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.

     2. Sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale. Possono essere considerate compatibili con il verde agricolo al solo fine della sanatoria:

     a) le opere su edifici preesistenti non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20% dell'immobile;

     b) le opere sotterranee a servizio del fabbricato principale fuori terra;

     c) le opere che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, limitatamente alla destinazione specifica in atto.

     3. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, richiamata con legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

     4. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

 

          Art. 28. Somma da corrispondere a titolo di oblazione.

     1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 25 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'art. 31, a conseguire la concessione in sanatoria delle opere abusive previo versamento dell'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizione dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

     2. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1, 2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore rispettivamente a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.

     3. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione; ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

     4. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riforma del diritto di edificare, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

     5. Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è determinata come segue:

     a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;

     b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore rispettivamente a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

     c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

     d) è ridotta di un terzo qualora l'opere abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;

     e) è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori o degli imprenditori agricoli a titolo principale.

 

          Art. 29. Procedimento per la sanatoria.

     1. La domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

     2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza o concessione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dal giorni della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

     3. Alla domanda devono essere allegati:

     a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria;

     b) un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata dell'oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

     c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 30;

     d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessine in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 28;

     e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

     4. Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma si applica, fino al quando non sarà diversamente disposto con regolamento di esecuzione provinciale, il decreto ministeriale del 15 maggio 1985.

     5. Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

     6. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10% in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10%, è versata entro i successivi 60 giorni.

     7. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 25, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 25 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

     8. Decorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 25 non comprese tra quelle indicate dall'art. 27. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguita da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'art. 26 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quanto comma dell'art. 26 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

     9. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 31, la concessione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

     10. Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

     11. Ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa, il quale può disporre dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     12. Fermo il disposto del primo comma dell'art. 34 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 27, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.

     13. Nelle ipotesi previste nell'art. 26 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso art. 26.

     14. A seguito della concessione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

 

          Art. 30. Rateizzazione.

     1. Nell'ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia abitativa agevolata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di 15 rate trimestrali di eguale importo.

     2. Nell'ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 28 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia abitativa agevolata possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo.

     3. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10% in ragione d'anno.

     4. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.

     5. Ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

 

          Art. 31. Contributo di concessione.

     1. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 25, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 19878, n. 1, riforma del diritto di edificare, dovuto per tutte le opere abusive, ad esclusione di quelle considerate nell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, purché conformi alle norme urbanistiche al momento della realizzazione dell'opera.

     2. Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 è dovuto il contributo di urbanizzazione nella misura fissata dal Comune all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le opere realizzate dopo il 30 gennaio 1977 è dovuto altresì il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, nella percentuale dovuta al momento dell'inizio dei lavori delle opere abusive e riferita al costo di costruzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 32. Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria.

     1. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 25, accompagnata dall'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 29, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

     2. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 21 della presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica.

     3. Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

     4. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovratasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     5. I soggetti indicati all'art. 3 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo art. 33, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'art. 29.

     6. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30% rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art. 28.

     7. Si applicano le procedure previste dagli articoli 29 e 30.

 

          Art. 33. Effetti del diniego di sanatoria.

     1. L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 32. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.

 

          Art. 34. Mancata presentazione dell'istanza.

     1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 25 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta [1] .

     2. Ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 25 ovvero se agli stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 29. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

     3. Ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola della parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale sia allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

     4. Si applica in ogni caso il disposto del quarto periodo dell'art. 13 e del primo comma dell'art. 22.

     5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

     6. Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo II della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente art. 29 entro il termine di cui al primo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 35. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni.

     1. Ai sensi dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili, la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto degli ultimi due periodi dell'art. 13 e del primo comma dell'art. 22 della presente legge.

     2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 29.

     3. La certificazione di cui al precedente primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.

     4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

 

          Art. 36. Procedimenti in corso.

     1. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

     2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

     3. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

     4. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

     5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso, in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.

 

          Art. 37. Sospensione dei procedimenti.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art. 29, sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione e ai sensi dell'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sospesi quelli penali, nonché quelli connessi all'applicazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.

     2. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

     3. Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 29 senza che sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.

 

          Art. 38. Benefici fiscali.

     1. Ai sensi dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del procedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.

     2. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. L'omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo della concessione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione dell'istanza di cui al presente comma. Non si fa comunque luogo a rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.

 

          Art. 39. Diritti dell'acquirente.

     1. L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.

     2. L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.

 

          Art. 40. Disposizione transitoria. [2]

     1. Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'art. 19, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 41. Determinazione delle superfici.

     1. Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.

     2. Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente art. 28, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento.

     3. Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni, nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.

 

          Art. 42. Iscrizione al catasto.

     1. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Ai sensi dell'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni, formazione del nuovo catasto urbano, entro il 30 giugno 1987, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

     3. Ai fini di utilizzare procedure che consentano l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, miglioramento per la formazione del nuovo catasto, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su schema conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, ventunesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifiche, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

     4. Per le dichiarazioni di cui al secondo comma, presentate successivamente al 30 giugno 1989, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifiche, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 250.000 [3] .

 

          Art. 43.

     1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie utile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dal beneficio, qualora l'aumento della superficie utile non sia superiore al limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 27 della presente legge.

 

          Art. 44.

     1. Le domande per la concessione edilizia in sanatoria presentate al comune prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.

 

Capo III

 

          Art. 45.

     1. Gli articoli 12, 13, 16 e 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dai seguenti articoli dal 46 al 50.

 

          Art. 46. Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione.

     1. Ogni comune della Provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale.

     2. La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione ed alla Provincia.

 

          Art. 47. Revisione periodica del piano urbanistico comunale.

     1. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano urbanistico comunale il Consiglio comunale conferma con delibera il piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede alla rielaborazione. In relazione alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'esproprio il Comune confermando il piano è tenuto a motivare la necessità delle aree stesse. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni.

 

          Art. 48. Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale.

     1. Il progetto di piano urbanistico comunale è deliberato dal Consiglio comunale e quindi depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune.

     2. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso all'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale. I 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso all'albo comunale, rispettivamente dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione sui giornali quotidiani e sul settimanale.

     3. Il progetto del piano urbanistico comunale per i Comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al secondo comma dell'art. 22 citato.

     4. Il sindaco prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l'adozione convoca tempestivamente i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali per informarli sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e di sentire il loro parere.

     5. In caso di individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti di interesse pubblico il sindaco deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'ufficio decentrato dall'Amministrazione provinciale dell'agricoltura o delle foreste per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui all'ultimo comma dell'art. 14, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nell'ordinamento urbanistico provinciale e nella legge di riforma dell'edilizia abitativa.

     6. I pareri di cui ai commi precedenti devono essere espressi entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si ritiene positivo.

     7. Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico, il sindaco deve comunicare ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico la nuova destinazione. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano dagli atti del Comune. In caso di proprietà in comune la comunicazione del sindaco può essere indirizza all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate tramite il servizio postale.

     8. Il progetto di piani deve essere trasmesso a cura del sindaco con le osservazioni e le proposte e le eventuali conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime all'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 49. Efficacia del piano.

     1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.

     2. Le indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione e di piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.

     3. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri d'impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del presente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.

     4. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

     A) quando condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali:

     1) approva il piano urbanistico comunale o

     2) approva il piano urbanistico comunale introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:

     a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano territoriale provinciale;

     b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

     c) la tutela del paesaggio;

     d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme [4] .

     3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente n. 2), al Comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica, può fare pervenire le sue controdeduzioni all'Amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale introducendo le modifiche ritenute opportune;

     B) quando non condivide i criteri informatori e le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al Comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il Comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d'inerzia del Comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

     5. La delibera di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione della Giunta provinciale viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al Comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale può incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

     6. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato, ordinando a spese della Provincia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

     7. La delibera d'approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme ed il programma d'attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 50. Varianti al piano urbanistico comunale.

     1. Per l'adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Alla pubblicazione su due giornali quotidiani e su un settimanale il Comune provvede soltanto in caso di individuazione di nuove zone di espansione, di zone per insediamenti produttivi o aree riservate ad opere di interesse collettivo.

     2. Le modifiche di cui al punto 2) del quarto comma dell'art. 49 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa.

     3. Per i piani di attuazione, ove occorrano delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera b) del n. 2) del quarto comma dell'art. 49, vale quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale nella quarta parte della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

     4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica, di cui al precedente secondo comma, riferite in quanto occorra ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i primi tre commi dell'art. 8 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale, nonché ai comuni ed alle comunità comprensoriali interessate [5] .

     5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre commi dell'art. 8, la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale.

 

          Art. 51.

     1. Il settimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:

     7. I proprietari di minime unità colturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1000 mc computando a tale scopo la densità di 0,04 mc/mq dei terreni coltivati costituenti la minima unità colturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità colturale. Qualora per i motivi di cui agli articoli 11 e 17/a del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, e successive modifiche, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dalla minima unità colturale, a carico della minima unità colturale, di cui faceva parte l'immobile distaccato, viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione."

     2. Il primo periodo dell'ottavo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:

     "I proprietari di minime unità colturali, i cui terreni coltivati non sono sufficienti per consentire, osservando la densità di 0,04 mc/mq la realizzazione di volume residenziale nella misura massima di 1000 mc, possono realizzare nella sede dell'azienda agricola il volume a scopo residenziale fino a tale misura massima."

     3. All'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo:

     "Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi alberghieri possono essere realizzate opere che non realizzano un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiore alla superficie utile complessiva dell'esercizio alberghiero stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 mc/mq alla cubatura esistente."

     4. All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunti i seguenti commi:

     "Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree.

     Qualora la sede dell'azienda agricola sia costituita da un immobile soggetto ai vincoli ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall'Assessorato per l'agricoltura per il recupero della sede dell'azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla sovraintendenza ai beni culturali ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o dall'Assessorato alla tutela dell'ambiente ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all'osservanza dei vincoli. Qualora a giudizio della sovraintendenza ai beni culturali l'intervento di recupero sia incompatibile con la necessità di conservazione si applica il diciannovesimo comma del presente articolo."

     5. Il quindicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:

     16. Singoli edifici a scopo residenziale esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 700 mc, possono essere ampliati fino al raggiungimento di tale limite qualora il proprietario abbia la residenza nel comune dove si trova l'edificio o in uno dei comuni viciniori, non sia proprietario di altra abitazione facilmente raggiungibile e si obblighi ad allacciare l'edificio alla fognatura del comune o a garantire un efficiente smaltimento delle acque di rifiuto."

 

          Art. 52.

     1. All'ultimo comma dell'art. 15/a del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Qualora per i motivi di cui agli articoli 11 e 17/a, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dalla minima unità colturale, a carico della minima unità colturale, di cui faceva parte l'immobile distaccato, viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione."

 

          Art. 53.

     1. Al quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi pubblici il titolare della concessione ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio della concessione edilizia conservano la loro efficacia. Il titolare della concessione deve informare il comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo."

 

          Art. 54.

     1. Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 55.

     1. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora la commissione di cui al comma precedente abbia autorizzato il beneficiario all'alienazione dell'abitazione per l'acquisto di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale. Decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta l'autorizzazione si intende tacitamente accordata."

     2. All'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano decorsi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione, qualora l'abitazione venga ampliata, mantenendo però le caratteristiche dell'abitazione economica."

 

          Art. 56.

     1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Decorsi dieci anni dalla delibera di assegnazione le persone alle quali siano state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e che non abbiano utilizzato interamente la cubatura ammessa sull'area assegnata, possono utilizzare la cubatura ammissibile o per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un'abitazione economica, o per la costruzione di un'ulteriore abitazione, che deve essere data in locazione a persona in possesso dei presupposti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie. Il canone di locazione non può essere superiore a quello di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392."

 

          Art. 57. Norma finale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di urbanistica:

 

Periodi in cui l'abuso è stato commesso

Tipologia dell'abuso

Fino al 1° settembre 1967

Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977

Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983

 

Misura della oblazione

Misura della oblazione

Misura della oblazione

1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

L. 5.000 mq

L. 25.000 mq

L. 36.000 mq

2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge

L. 3.000 mq

L. 15.000 mq

L. 25.000 mq

3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori

L. 2.000 mq

L. 12.000 mq

L. 20.000 mq

4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 13, lettera d), della legge provinciale n. 52 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso

L. 1.500 mq

L. 4.000 mq

L. 8.000 mq

5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'art. 13, lettera c), della legge provinciale n. 52 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale

L. 1.500 mq

L. 4.000 mq

L. 8.000 mq

6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 13, lettera c), della legge provinciale n. 52 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa

L. 1.000 mq

L. 2.500 mq

L. 5.000 mq

7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 13, lettera b), della legge provinciale n. 52 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume varianti di cui all'art. 11 della presente legge

L. 100.000

L. 200.000

L. 450.000

     Note alla tabella:

     [1] Qualora per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.

     [2] Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.

     [3] Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 25 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.

     [4] Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[2] Articolo già modificato dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47.

[3] Comma già modificato dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 2 ottobre 1996, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47.