§ 4.5.5 - Legge Regionale 13 luglio 1970, n. 13.
Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:13/07/1970
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Nozione delle piste)
Art. 2.  (Classificazione delle piste)
Art. 3.  (Requisiti tecnici delle piste)
Art. 4.  (Segnaletica)
Art. 5.  (Organo tecnico)
Art. 6.  (Domanda per il riconoscimento)
Art. 7.  (Parere delle Commissioni)
Art. 8.  (Benestare)
Art. 9.  (Servitù di pista)
Art. 10.  (Piste comuni)
Art. 11.  (Modificazione dell'esercizio della servitù)
Art. 12.  (Durata della servitù coattiva)
Art. 13.  (Accertamento tecnico)
Art. 14.  (Riconoscimento ed elenco ufficiale)
Art. 15.  (Conflitto di interessi)
Art. 16.  (Assunzione della manutenzione)
Art. 17.  (Norma finanziaria)


§ 4.5.5 - Legge Regionale 13 luglio 1970, n. 13.

Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci.

[*]

(B.U. 28 luglio 1970, n. 31).

 

TITOLO I

Caratteristiche e classificazione delle piste

 

Art. 1. (Nozione delle piste)

     Agli effetti della presente legge, per pista si intende un'area innevata, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento.

 

     Art. 2. (Classificazione delle piste)

     Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

     - Camposcuola:

     Area in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;

     - Pista facilissima: (A) Percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle;

     - Pista facile: (B) Percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle;

     - Pista di media difficoltà: (C) Percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci, sia a monte che a valle;

     - Pista difficile: (D) Percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

 

     Art. 3. (Requisiti tecnici delle piste)

     Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

     a) la pista deve essere tracciata in zone idrogeologicamente idonee e normalmente non soggette a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

     b) la pista deve essere di una larghezza non inferiore a metri 20 e presentare un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 in condizioni di medio innevamento.

     Possono essere ammesse larghezze e franchi inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, dove la pista non presenti alcun pericolo e possono essere imposte larghezze superiori o appositi ripari nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

     c) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

     d) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

     e) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona;

     f) qualora la complessità e la lunghezza della pista lo richiedano, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti;

     g) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

     h) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

 

     Art. 4. (Segnaletica)

     Le piste devono essere dotate dell'apposita segnaletica, che sarà determinata con il regolamento di esecuzione della presente legge.

     Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

 

     Art. 5. (Organo tecnico)

     Presso l'Assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo è costituita una commissione tecnica quale organo consultivo dell'Amministrazione provinciale in materia di piste di sci.

     La commissione è composta da:

     1) l'Assessore al quale è attribuita la materia del turismo, con funzioni di presidente;

     2) un funzionario dell'Assessorato provinciale competente in materia di turismo;

     3) un funzionario provinciale del ruolo tecnico delle foreste;

     4) un architetto addetto agli uffici provinciali della tutela del paesaggio;

     5) un funzionario provinciale del ruolo tecnico dei trasporti;

     6) due esperti in materia di piste di sci;

     7) un geologo;

     8) un rappresentante della FENIT.

     Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato provinciale competente in materia di turismo.

     La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica un quinquennio.

     I suoi componenti possono essere rieletti.

     Per ogni membro, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un membro supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente della commissione indicato al numero 2) del secondo comma del presente articolo.

     La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 [1].

 

TITOLO II

Riconoscimento ufficiale delle piste

 

     Art. 6. (Domanda per il riconoscimento)

     Chiunque intenda costruire una pista od ottenere il riconoscimento di una già esistente, deve presentare all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo apposita domanda, corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

     Il progetto è costituito da:

     1) riproduzione del tracciato su scala 1:5000 su carta topografica;

     2) riproduzione del tracciato su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato;

     3) profilo altimetrico su scala 1:1000, con indicate le pendenze trasversali della pista ogni dieci metri di dislivello;

     4) descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuarsi.

     Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

     Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda dovrà chiedere che venga costituita la servitù di cui all'articolo 9 e dovrà indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.

     Il procedimento per l'impostazione della servitù è regolato dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

 

     Art. 7. (Parere delle Commissioni)

     L'Assessorato regionale che sovraintende al turismo trasmette la domanda alla Commissione tecnica competente per territorio, prevista dall'articolo 5, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti, a ciò di volta in volta delegati, esprime il suo parere:

     a) sulla opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita;

     b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

     c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

     d) sulla categoria (campo scuola A, B, C, e D) alla quale sarà da ascriversi la pista.

     La Commissione, nell'esprimere il suo parere, può suggerire eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

 

     Art. 8. (Benestare)

     Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia, con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare dell'Amministrazione all'apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell'opera.

     Nel caso del quarto comma dell'articolo 6, il decreto con il quale viene rilasciato il benestare equivale a dichiarazione di pubblica utilità della pista.

 

     Art. 9. (Servitù di pista)

     La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:

     a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica descritte nel progetto approvato e prescritte dalla Commissione con il parere di cui al precedente articolo 7;

     b) eseguire le opere di taglio di alberi e rami necessari per il migliore esercizio della pista;

     c) apporre sui margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

     d) usare liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

     e) inibire a chiunque - nel periodo di innevamento - durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.

 

     Art. 10. (Piste comuni)

     Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, dovrà assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'articolo 3, lettera h), della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.

     Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'articolo 6 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta. Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune, ai sensi della legge 17 maggio 1956, n. 7.

     Sulla determinazione delle opere necessarie e sulla suddivisione delle relative spese decide, con proprio decreto, sentita la Commissione competente per territorio di cui all'articolo 5, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.

 

     Art. 11. (Modificazione dell'esercizio della servitù)

     Il proprietario del terreno non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più comodo. Del pari il titolare della servitù non può far cosa alcuna che aggravi la servitù medesima.

     Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire sullo stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà offrire al titolare di questa, senza alcun supplemento di indennità, la disponibilità di altro terreno adatto all'esercizio della servitù, riconosciuto idoneo dalla Commissione competente per territorio, prevista dal precedente articolo 5.

     Il cambiamento di terreno per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dal titolare di essa se questi provi che esso riesce di notevole vantaggio per la pista e di nessun danno al fondo.

 

     Art. 12. (Durata della servitù coattiva)

     La servitù di pista potrà avere una durata pari a quella richiesta, ma comunque non superiore ad anni dieci. Nel caso di pista servita di impianto di risalita, la durata della servitù può essere aumentata fino alla scadenza della concessione dell'impianto stesso.

     Alla scadenza, la servitù - ove permanga il riconoscimento della pista

- può essere rinnovata con decreto del Presidente della Giunta regionale,

previa deliberazione della Giunta regionale, con nuova determinazione delle

indennità secondo le norme previste dalla legge regionale 17 maggio 1956,

n. 7.

     Durante il procedimento di rinnovo il proprietario del fondo non può in alcun modo alterare la situazione del fondo stesso, né impedire od ostacolare l'esercizio della servitù; egli ha diritto alla corresponsione dell'indennità temporanea.

     Nel caso di cancellazione della pista dall'elenco di cui all'articolo 14, il fondo ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario nello stato in cui trovasi.

 

     Art. 13. (Accertamento tecnico)

     Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'Amministrazione regionale il completamento dell'opera.

     L'Amministrazione regionale procede agli opportuni accertamenti, nominando uno o più tecnici che redigeranno apposito verbale.

     I tecnici sono nominati di volta in volta dall'Assessore che sovraintende al turismo, su designazione della Commissione competente per territorio di cui al precedente articolo 5.

     Per dette prestazioni può essere concesso un assegno compensativo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

 

     Art. 14. (Riconoscimento ed elenco ufficiale)

     Sulla base delle risultanze favorevoli dell'accertamento tecnico, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al riconoscimento ed alla classificazione della pista e ne ordina l'iscrizione in un elenco ufficiale istituito e conservato presso l'Assessorato che sovraintende al turismo.

     Nell'elenco stesso vengono indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista e i limiti temporali di disponibilità dei terreni.

     Su richiesta degli interessati o d'ufficio, l'Amministrazione regionale può disporre periodiche revisioni delle piste. Può inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni competenti per territorio, di cui all'articolo 5, prescrivere le modifiche che si rendessero necessarie e disporre la cancellazione dall'elenco di quelle piste che abbiano cessato di presentare i requisiti prescritti dalla presente legge.

 

     Art. 15. (Conflitto di interessi)

     Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e piste di discesa tali da non permettere la coesistenza, decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva competente per territorio, di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché l'organo consultivo regionale per gli impianti a fune.

 

TITOLO III

Manutenzione delle piste

 

     Art. 16. (Assunzione della manutenzione)

     Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

     Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

     Le norme per la manutenzione in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, saranno stabilite con il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni tecniche e le spese previste dal precedente articolo 13, fanno carico per il corrente esercizio al capitolo 340 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e per gli esercizi successivi ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari medesimi.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] La presente legge ha cessato di avere applicazione con l'entrata in vigore della L.P. 21 aprile 1987, n. 7. Vedi l'art. 58 della stessa L.P. 7/1987.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.P. 12 ottobre 1978, n. 42.