§ 5.4.13 - L. 25 gennaio 1994, n. 70.
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:25/01/1994
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Modello unico di dichiarazione.
Art. 2.  Presentazione del modello unico di dichiarazione.
Art. 3.  Raccolta statistica.
Art. 4.  Controlli.
Art. 5.  Sistema di ecogestione e di audit ambientale.
Art. 6.  Disposizioni transitorie.


§ 5.4.13 - L. 25 gennaio 1994, n. 70.

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

(G.U. 31 gennaio 1994, n. 24).

 

 

Art. 1. Modello unico di dichiarazione.

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:

     a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

     b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Presentazione del modello unico di dichiarazione.

     1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4.

     4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

     5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 3. Raccolta statistica.

     1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.

     2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.

     3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Controlli.

     1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonché dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.

     3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

 

     Art. 5. Sistema di ecogestione e di audit ambientale.

     1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

     2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;

     b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

     c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

     d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

     e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

     f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

     4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

     5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie.

     1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

     2 bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto [1].

 

 

 

TABELLA A

(Articoli 4, comma 1, e 6, comma 1)

 

Legge 10 maggio 1976, n. 319.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 marzo 2001, n. 93.