§ 5.4.10 - D.L. 6 luglio 1993, n. 216.
Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:06/07/1993
Numero:216


Sommario
Art. 1.      1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 5.4.10 - D.L. 6 luglio 1993, n. 216. [1]

Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel.

(G.U. 7 luglio 1993, n. 157).

 

Art. 1.

     1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

     2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo [2].

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1993, n. 294.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 9 agosto 1993, n. 294.