§ 7.3.30 - Regolamento 23 marzo 1992, n. 880.
Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:23/03/1992
Numero:880


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Principi generali.
Art. 5.  Gruppi di prodotti e criteri ecologici.
Art. 6.  Consultazione degli ambienti interessati.
Art. 7.  Comitato.
Art. 8.  Marchio di qualità ecologica.
Art. 9.  Designazione degli organismi competenti.
Art. 10.  Domanda di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
Art. 11.  Spese e diritti di utilizzazione.
Art. 12.  Condizioni di uso.
Art. 13.  Riservatezza.
Art. 14.  Pubblicazione.
Art. 15.  Informazione.
Art. 16.  Pubblicità.
Art. 17.  Attuazione.
Art. 18.  Revisione.


§ 7.3.30 - Regolamento 23 marzo 1992, n. 880.

Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

(G.U.C.E. 11 aprile 1992, n. L 99).

 

Art. 1. Finalità.

     Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica inteso a:

     - promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto; e

     - fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti,

senza però compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «sostanza»: gli elementi chimici ed i loro composti come definiti dall'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

     b) «preparato»: i miscugli o le soluzioni, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

     c) «gruppo di prodotti»: i prodotti destinati a scopi analoghi e che possono essere usati in modo equivalente;

     d) «dalla culla alla tomba»: il ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione, compresa la selezione delle materie prime, alla distribuzione, al consumo e all'uso, fino all'eliminazione dopo l'uso.

 

     Art. 4. Principi generali.

     1. Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti che rispondono agli obiettivi definiti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

     2. Il marchio di qualità ecologica non è assegnato in nessun caso:

     a) ai prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE. Può essere assegnato ai prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come pericolosi ai sensi delle citate direttive se tali prodotti rispondono alle finalità dell'articolo 1;

     b) ai prodotti fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo all'uomo e/o all'ambiente.

     3. I prodotti importati nella Comunità, per i quali è richiesta l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai sensi del presente regolamento, devono rispettare per lo meno gli stessi rigorosi criteri dei prodotti fabbricati nella Comunità.

 

     Art. 5. Gruppi di prodotti e criteri ecologici.

     1. Le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti.

I gruppi di prodotti, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo e la rispettiva durata di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7, previa procedura di consultazione di cui all'articolo 6.

     2. La Commissione avvia tali procedure su richiesta dell'organismo competente o degli organismi competenti di cui all'articolo 9 o di propria iniziativa. L'organismo competente può agire di propria iniziativa o su richiesta di un gruppo o di una persona interessati; in quest'ultimo caso stabilisce l'opportunità di tale richiesta. Prima di presentare una richiesta alla Commissione, l'organismo competente consulta gli ambienti interessati ed informa la Commissione dell'esito delle consultazioni.

     3. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti in concorrenza fra loro destinati a scopi analoghi e che possono essere usati in modo equivalente.

     4. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo globale («dalla culla alla tomba»), in base alle finalità di cui all'articolo 1, ai principi generali di cui all'articolo 4 e ai parametri dello schema indicativo riportato nell'allegato I. I criteri devono essere precisi, chiari e obiettivi onde garantire l'uniformità di applicazione da parte degli organismi competenti. Devono assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, devono basarsi, ove sia possibile, sull'uso di tecnologie pulite e, se del caso, riflettere l'opportunità di ottimizzare la durata del prodotto. Qualora dovesse essere necessario adeguare lo schema indicativo al progresso tecnico, tale adeguamento verrà effettuato in conformità della procedura di cui all'articolo 7.

     5. La durata di validità dei gruppi di prodotti è di tre anni circa. La durata di validità dei criteri non può superare la durata di validità del gruppo di prodotti cui si riferiscono.

 

     Art. 6. Consultazione degli ambienti interessati.

     1. Per la definizione dei gruppi di prodotti e dei criteri ecologici specifici di cui all'articolo 5, e prima di presentare un progetto al comitato di cui all'articolo 7, la Commissione consulta i principali ambienti interessati, riuniti a questo scopo in un forum consultivo e tiene conto dei risultati delle consultazioni nazionali.

     2. Dovrebbero prendere parte al forum almeno i rappresentanti a livello comunitario dei seguenti gruppi interessati:

     - l'industria [1],

     - il commercio [1],

     - le organizzazioni di consumatori,

     - le organizzazioni ecologiche.

Ognuno di essi può essere rappresentato al massimo con tre seggi. I gruppi interessati partecipanti dovrebbero provvedere ad una adeguata rappresentanza a seconda dei gruppi di prodotti in questione, tenendo conto della necessità di garantire la continuità dei lavori del forum consultivo.

     3. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

     4. Il periodo destinato alla consultazione del forum non può in nessun caso superare sei settimane.

     5. La Commissione comunica i risultati delle consultazioni al comitato di cui all'articolo 7 contemporaneamente al progetto delle misure da adottare.

 

     Art. 7. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

     3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

     4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

     5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

 

     Art. 8. Marchio di qualità ecologica.

     1. Il marchio di qualità ecologica assume la forma di logotipo il cui modello figura nell'allegato II.

     2. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono essere presentate secondo la procedura definita all'articolo 10.

     3. La decisione di assegnare il marchio ai singoli prodotti che si conformano ai criteri di cui agli articoli 4 e 5 è presa dall'organismo competente di cui all'articolo 9 secondo la procedura prevista all'articolo 10.

     4. La Commissione esamina caso per caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, la possibilità di menzionare sul marchio i motivi principali alla base dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica e stabilisce le relative modalità.

     5. Il marchio di qualità ecologica è assegnato per un periodo di produzione determinato che non può in nessun caso superare il periodo di validità dei criteri.

Quando i criteri riguardanti il prodotto sono prorogati senza alcuna modifica, la validità del marchio può essere prorogata per lo stesso periodo.

     6. Il marchio di qualità ecologica non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione di un contratto sulle condizioni d'uso, quale previsto dall'articolo 12.

 

     Art. 9. Designazione degli organismi competenti.

     1. Ogni Stato membro designa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, uno o più organismi, in appresso denominati «organismi competenti», cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare di quelli indicati all'articolo 10, e ne informa la Commissione.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano indipendenti e neutrali ed applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 10. Domanda di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

     1. I fabbricanti e gli importatori nella Comunità possono chiedere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica soltanto all'organismo o agli organismi competenti dello Stato membro nel quale il prodotto è fabbricato o immesso in commercio per la prima volta o è importato da un paese terzo.

     2. Prima di procedere alla valutazione delle domande di assegnazione l'organismo competente consulta il registro di cui al paragrafo 9. L'organismo competente valuta le proprietà ecologiche del prodotto in rapporto ai principi di cui all'articolo 4 e ai criteri specifici per i gruppi di prodotti di cui all'articolo 5. A tal fine, all'organismo competente vengono presentati tutti i certificati e documenti necessari (compresi i risultati di un controllo indipendente).

     3. Dopo aver valutato il prodotto, l'organismo competente decide se assegnare un marchio di qualità ecologica. Se la decisione è favorevole, esso la notifica alla Commissione corredandola dei risultati completi della valutazione e di un sommario dei medesimi. La Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, un formulario modello per il sommario.

Entro cinque giorni dalla notifica la Commissione trasmette agli organismi competenti degli altri Stati membri copia della decisione e del sommario sopra menzionati nonché, a richiesta dei suddetti organismi, copia dei risultati completi della valutazione.

     4. Dopo un periodo di 30 giorni dall'invio di detta notifica alla Commissione l'organismo competente può procedere all'assegnazione, a meno che la Commissione non gli abbia comunicato entro tale termine obiezioni motivate a detta assegnazione. In caso di obiezioni che non possono essere eliminate attraverso consultazioni informali, la Commissione prende una decisione sulla proposta di assegnazione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

     5. L'organismo competente che decidesse di assegnare un marchio di qualità ecologica ad un prodotto già respinto dall'organismo competente di un altro Stato membro richiama l'attenzione della Commissione su tale fatto all'atto della notifica della propria decisione ai sensi del paragrafo 3. In tutti i casi di questo genere la Commissione prende una decisione sulla proposta di assegnazione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

     6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 la Commissione presenta al comitato previsto all'articolo 7 un progetto delle misure da adottare entro 45 giorni dalla data di ricevimento della decisione dell'organismo competente di assegnare un marchio.

     7. Se la domanda di assegnazione di un marchio di qualità ecologica viene respinta, l'organismo competente ne informa immediatamente la Commissione e comunica al richiedente i motivi del diniego.

     8. Quando riceve una domanda di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, l'organismo competente può concludere che il prodotto non rientra in nessuno dei gruppi per i quali sono già stati stabiliti criteri. In tal caso l'organismo competente stabilisce se occorra sottoporre all'approvazione della Commissione una proposta di nuovi gruppi di prodotti conformemente alle procedure di cui agli articoli 6 e 7.

     9. La Commissione tiene registri distinti di tutte le domande di assegnazione ricevute, accolte e respinte. I registri in cui sono indicate le domande accolte e respinte sono accessibili soltanto agli organismi competenti degli Stati membri.

     10. I fabbricanti e gli importatori che intendono ritirare una domanda di assegnazione o cessare di utilizzare un marchio di qualità ecologica lo notificano all'organismo competente interessato.

 

     Art. 11. Spese e diritti di utilizzazione.

     1. Ogni richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è soggetta al pagamento delle spese per l'esame del fascicolo.

     2. Le condizioni per l'uso del marchio comprendono il pagamento di un diritto di utilizzazione da parte del richiedente.

     3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabiliti dagli organismi competenti di cui all'articolo 9 e possono variare da uno Stato membro all'altro. Orientamenti indicativi a tal fine sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7.

 

     Art. 12. Condizioni di uso.

     1. L'organismo competente conclude con il richiedente un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio di qualità ecologica. A tal fine viene stabilito un contratto tipo secondo la procedura di cui all'articolo 7.

     2. Le condizioni di uso comprendono altresì le clausole concernenti il ritiro dell'autorizzazione ad usare il marchio.

 

     Art. 13. Riservatezza.

     Gli organismi competenti, la Commissione, nonché qualsiasi altra persona interessata sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione del marchio.

Tuttavia, una volta presa la decisione di assegnazione del marchio, non possono in nessun caso essere considerate riservate le seguenti informazioni:

     - nome del prodotto,

     - fabbricante o importatore del prodotto,

     - ragioni e informazioni pertinenti che hanno motivato l'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

 

     Art. 14. Pubblicazione.

     La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

     a) i gruppi di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici, nonché il rispettivo periodo di validità;

     b) l'elenco dei prodotti ai quali è stato concesso un marchio di qualità ecologica, i nominativi dei relativi fabbricanti ed importatori, nonché la data di scadenza del marchio. Tali dati vengono pubblicati almeno una volta all'anno;

     c) le denominazioni e gli indirizzi degli organismi competenti. La Commissione pubblica inoltre di volta in volta, per informazione dei consumatori e delle imprese, un elenco consolidato dei prodotti ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica.

 

     Art. 15. Informazione.

     Gli Stati membri provvedono a che i consumatori e le imprese siano informati attraverso mezzi appropriati sui seguenti punti:

     a) finalità del sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

     b) gruppi di prodotti selezionati;

     c) criteri ecologici applicabili a ciascun gruppo di prodotti;

     d) procedure per la presentazione di una domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

     e) organismo competente/organismi competenti dello Stato membro.

 

     Art. 16. Pubblicità.

     1. La pubblicità può far riferimento al marchio di qualità ecologica solo dopo l'assegnazione del marchio ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale questo è stato concesso.

     2. E' vietata qualsiasi pubblicità falsa o ingannevole o l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio di qualità ecologica comunitario instaurato dal presente regolamento.

 

     Art. 17. Attuazione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per assicurarne l'osservanza.

 

     Art. 18. Revisione.

     1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

     2. Se necessario, la Commissione propone modifiche del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

 

 

[1] Comprese, se del caso, le organizzazioni sindacali.

 

ALLEGATO I

SCHEMA INDICATIVO DI VALUTAZIONE

Aspetti ambientali

Ciclo di vita del prodotto

Preproduzione

Produzione

Distribuzione

(compreso imballaggio)

Utilizzazione

Smaltimento

Quantità dei rifiuti

Inquinamento e degradamento del suolo

Contaminazione delle acque

Contaminazione dell'atmosfera

Rumori

Consumo di energia

Consumo di risorse naturali

Effetti sugli ecosistemi

 

ALLEGATO II

LOGOTIPO

(Omissis)