§ 3.5.61 - L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
Disposizioni sulle acque.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:18/06/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Compiti della Provincia.
Art. 4.  Compiti dei comuni.
Art. 5.  Il servizio integrato di fognatura e depurazione.
Art. 6.  Utilizzazione dell'acqua.
Art. 7.  Approvvigionamento idropotabile pubblico.
Art. 8.  Acquedotti di acqua potabile privati.
Art. 9.  Categorie di acquedotti di acqua potabile.
Art. 10.  Collaudo tecnico-igienico.
Art. 11.  Obblighi dei gestori di acquedotti pubblici.
Art. 12.  Regolamento di acquedotto.
Art. 13.  Gestori di acquedotti esistenti.
Art. 14.  Usi potabili domestici liberi.
Art. 15.  Aree di tutela dell'acqua potabile.
Art. 16.  Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile.
Art. 17.  Indennizzi.
Art. 18.  Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate.
Art. 19.  Scavi e prelievi di acqua sotterranea.
Art. 20.  Istruttoria.
Art. 21.  Sostituzione di pozzi.
Art. 22.  Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea.
Art. 23.  Utilizzazione dell'acqua sotterranea.
Art. 23 bis.  (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere).
Art. 24.  Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.
Art. 25.  Obiettivi di qualità ambientale.
Art. 26.  Obiettivi di qualità per corpi idrici a specifica destinazione.
Art. 27.  Piano di tutela delle acque.
Art. 28.  Coordinamento con le previsioni urbanistiche.
Art. 29.  Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue.
Art. 30.  Reti fognarie.
Art. 31.  Scarichi sul suolo.
Art. 32.  Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Art. 33.  Scarichi in acque superficiali.
Art. 34.  Scarichi in rete fognaria.
Art. 35.  Scarichi di sostanze pericolose.
Art. 36.  Smaltimento dei liquami di autocaravan.
Art. 37.  Riciclo e riutilizzo dell'acqua.
Art. 38.  Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue.
Art. 39.  Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi.
Art. 40.  Scarichi esistenti di acque reflue.
Art. 41.  Esercizio degli impianti.
Art. 42.  Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.
Art. 43.  Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane.
Art. 44.  Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura.
Art. 45.  Deposito di sostanze inquinanti.
Art. 46.  Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne.
Art. 47.  Derivazioni d'acqua.
Art. 48.  Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza.
Art. 49.  Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque.
Art. 50.  Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali.
Art. 51.  Pericolo di inquinamento delle acque.
Art. 52.  Inquinamento delle acque.
Art. 53.  Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
Art. 54.  Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque.
Art. 55.  Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione.
Art. 56.  Vigilanza.
Art. 57.  Sanzioni amministrative in materia di tutela dell’acqua
Art. 57-bis.  (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche).
Art. 58.  Modifica degli allegati.
Art. 59.  Modifica di leggi provinciali.
Art. 60.  Abrogazione di norme.
Art. 61.  Disposizioni transitorie.
Art. 62.  Copertura finanziaria.


§ 3.5.61 - L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Disposizioni sulle acque.

(B.U. 2 luglio 2002, n. 28 – S.O.).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

     a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

     b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

     c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

     d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

     2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso i seguenti strumenti:

     a) individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

     b) tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

     c) rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi previsti dalla presente legge;

     d) adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della presente legge;

     e) individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

     f) individuazione di misure tese alla conservazione, al riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) "acque superficiali": tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque dolci superficiali correnti o stagnanti;

     b) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;

     c) "corpo idrico": un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale;

     d) "obiettivo di qualità ambientale": obiettivo da raggiungere per il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per quanto concerne lo stato delle acque superficiali e relativamente allo stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee;

     e) "obiettivo di qualità per destinazione specifica": obiettivo di qualità da raggiungere per il corpo idrico affinché sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua;

     f) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze sono tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

     g) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49;

     h) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

     i) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

     j) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L;

     k) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilava-mento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

     l) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

     m) "agglomerato": area in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione delle acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

     n) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

     o) "1 a.e. (abitante equivalente)": carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

     p) "impianto di depurazione": complesso di opere ed impianti in grado di assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue, compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello smaltimento;

     q) "trattamento appropriato": trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero la conformità dello scarico alle disposizioni della presente legge;

     r) "trattamento primario": trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 per cento prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 per cento;

     s) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo che garantisca allo scarico la conformità ai valori limite di emissione di cui agli allegati A o B;

     t) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione;

     u) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unità di tempo;

     v) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;

     w) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo;

     x) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

     y) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;

     z) "fertilizzante": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t);

     aa) "stabilimento industriale" o semplicemente stabilimento": qualsiasi edificio o installazione in cui si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati D ed E ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

 

          Art. 3. Compiti della Provincia.

     1. Alla Provincia compete:

     a) l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile e l'elaborazione del piano di tutela dell' acqua potabile per ogni area;

     b) la redazione del piano provinciale di tutela delle acque;

     c) il coordinamento delle attività e degli interventi degli enti responsabili dell'attuazione del piano di tutela delle acque;

     d) la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue, se previsto dal piano di tutela delle acque;

     e) la formazione del catasto degli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria;

     f) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché il rilascio degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;

     g) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità;

     h) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;

     i) l'adozione dei provvedimenti sostitutivi necessari in caso di inerzia degli enti competenti.

 

          Art. 4. Compiti dei comuni.

     1. Ai comuni compete:

     a) l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile;

     b) l'approvazione del regolamento di acquedotto;

     c) la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;

     d) la realizzazione e gestione della rete fognaria per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;

     e) l'estrazione e lo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali di cui all'articolo 34, comma 3, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione;

     f) l'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformità ed entro i termini che verranno fissati con regolamento di esecuzione;

     g) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, nonché il rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e dei provvedimenti di propria competenza.

     2. Per la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di interesse sovracomunale, i comuni si avvalgono del servizio integrato di cui all'articolo 5. Al servizio integrato di fognatura e depurazione i comuni possono altresì trasferire servizi idrici di interesse comunale.

 

          Art. 5. Il servizio integrato di fognatura e depurazione.

     1. Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:

     a) la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovra-comunale;

     b) il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale;

     c) l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamentoidropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia.

     2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali. Contestualmente la Giunta provinciale individua le forme di cooperazione idonee, l'ente locale responsabile del coordinamento, nonché le opere e gli impianti di interesse sovracomunale.

     3. Entro 180 giorni dalla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio di cui al comma 1 secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

     4. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La proprietà di questi beni può essere conferita dagli enti locali, anche in forma associata, a società di capitale a prevalente capitale pubblico locale. A tali società gli enti locali possono assegnare la gestione del servizio mediante affidamento diretto o per mezzo di gara ad evidenza pubblica nonché il compito di espletare le gare. In caso di affidamento diretto della gestione del servizio va prevista la separazione contabile tra i vari settori.

     5. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al servizio integrato di fognatura e depurazione.

     6. Le opere e gli impianti relativi al servizio di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati gratuitamente in concessione al gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

 

TITOLO II

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

 

CAPO I

ACQUA POTABILE

 

          Art. 6. Utilizzazione dell'acqua.

     1. L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità delle acque destinate al consumo umano. In via di principio dopo l'uso per il consumo umano si dà la priorità all'uso agricolo.

     2. L'acqua potabile per acquedotti pubblici può essere prelevata solo da corpi idrici sotterranei e superficiali, sottoposti a vincolo di tutela ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

 

          Art. 7. Approvvigionamento idropotabile pubblico.

     1. I comuni sono responsabili del servizio idropotabile sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.

     2. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata in via di principio al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.

     3. I comuni possono affidare mediante convenzione il servizio idropotabile ad altri soggetti gestori o anche ad una pluralità di soggetti, sempreché sia garantita l'efficienza e l'economicità del servizio. In questo caso la concessione è rilasciata al gestore del servizio idropotabile.

     4. La tariffa per il servizio idropotabile è determinata dal comune avendo riguardo per l'entità dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela dell'acqua potabile, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori.

 

          Art. 8. Acquedotti di acqua potabile privati.

     1. Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato nel caso in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso è rilasciata al richiedente privato la relativa concessione di derivazione d'acqua.

 

          Art. 9. Categorie di acquedotti di acqua potabile.

     1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti di acqua potabile:

     a) acquedotti pubblici che svolgono servizio di approvvigionamento potabile pubblico;

     b) acquedotti privati per l'approvvigionamento di esercizi pubblici;

     c) acquedotti privati per l'approvvigionamento di singole case di abitazione, masi e similari.

     2. Tutti gli acquedotti di acqua potabile, compresi quelli liberi ai sensi dell'articolo 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, devono essere progettati secondo le direttive tecniche impartite dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 10. Collaudo tecnico-igienico.

     1. Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo. A tal fine, il gestore dell'acquedotto comunica all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche l'avvenuta realizzazione delle opere e richiede l'esecuzione del collaudo.

     2. Il collaudo tecnico-igienico delle opere è effettuato da un tecnico dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e da un tecnico dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza del responsabile dell'acquedotto. È fatto obbligo di redigere un verbale di collaudo.

 

          Art. 11. Obblighi dei gestori di acquedotti pubblici.

     1. Il gestore dell'acquedotto deve garantire i requisiti minimi del servizio idropotabile sul territorio di sua competenza stabiliti nel regolamento di esecuzione.

     2. Nel regolamento di esecuzione è altresì stabilito quali dati di esercizio devono essere trasmessi annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche per la loro raccolta, elaborazione e pubblicazione a fini statistici.

     3. I comuni sono obbligati a costituire e gestire un catasto degli acquedotti pubblici situati sul loro territorio.

 

          Art. 12. Regolamento di acquedotto.

     1. Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento di acquedotto, approvato dal sindaco del comune interessato. Se il regolamento di acquedotto non corrisponde alle esigenze di un approvvigionamento efficiente e razionale a livello comunale, il sindaco prescrive le modifiche assolutamente necessarie, con particolare riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di allacciamento.

     2. È fatto obbligo di trasmettere copia del regolamento di acquedotto di cui al comma 1 all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

 

          Art. 13. Gestori di acquedotti esistenti.

     1. I gestori del servizio idropotabile pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a gestire il servizio fino alla scadenza della relativa concessione o approvazione. Alla scadenza della concessione il trasferimento degli impianti oppure l'eventuale continuazione della gestione del servizio si disciplina mediante convenzione con il comune.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente titolo II, ogni gestore d'acquedotto esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12.

 

          Art. 14. Usi potabili domestici liberi.

     1. L'uso libero ai sensi dell'articolo 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, non trova applicazione per gli acquedotti di acqua potabile di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

CAPO II

AREE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE

 

          Art. 15. Aree di tutela dell'acqua potabile.

     1. La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico. Queste aree di tutela devono essere segnalate al pubblico mediante appositi tabelloni.

     2. Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III:

     a) la zona I deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti e danneggiamenti delle opere di captazione d'acqua potabile e delle immediate vicinanze. In questa zona sono permesse soltanto le attività connesse con l'approvvigionamento idropotabile. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro di questa zona o di imporre una servitù;

     b) la zona II deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti di natura biologica e batteriologica nonché da inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno;

     c) la zona III deve garantire la tutela da inquinamenti da sostanze inquinanti non facilmente degradabili nel terreno, nonché da danni generali alle risorse idriche.

     3. Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. I documenti, studi e rilievi necessari sono forniti dal gestore dell'acquedotto.

     4. Nel regolamento di esecuzione sono specificati i generali divieti, vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e pesticidi nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.

     5. Le risorse idriche che rivestono importanza per il futuro fabbisogno idropotabile pubblico possono essere salvaguardate mediante aree di riserva. Gli obiettivi di tutela corrispondono a quelli della zona III delle aree di tutela dell'acqua potabile.

     6. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro della zona di tutela o di imporre una servitù, qualora non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione e non si possa raggiungere un'intesa con i proprietari delle aree interessate.

 

          Art. 16. Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile.

     1. L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le stesse disposizioni vigentiper l'istruttoria delle derivazioni d'acqua pubblica di cui alle leggi provinciali 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, e 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche.

     2. La proposta per il piano di tutela dell'acqua potabile è trasmessa, contestualmente all'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua, ai comuni interessati che provvedono ad informare i proprietari dei fondi interessati, il gestore dell'acquedotto, le aziende sanitarie competenti, la Ripartizione provinciale Foreste, la Ripartizione provinciale Agricoltura e l'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, che trasmettono le loro prese di posizione entro 30 giorni dalla data del sopralluogo. La proposta del piano di tutela dell'acqua potabile è esposta al pubblico presso i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     3. L'istruttoria è effettuata nell'ambito dell'istruttoria per le derivazioni d'acqua e l'approvazione del piano di tutela dell'acqua potabile avviene contestualmente al rilascio della concessione di derivazione dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

     4. Il piano di tutela dell'acqua potabile è inserito d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione provinciale Urbanistica. Prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.

 

          Art. 17. Indennizzi.

     1. Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile è dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo è a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare è determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale. Il gestore dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile è tenuto a liquidare entro 60 giorni dalla prima fissazione della somma d'indennizzo l'importo dovuto alla persona avente diritto.

     2. In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'articolo 15, per i quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, sono sospesi i pagamenti a titolo di indennizzo per l'anno corrispondente.

 

          Art. 18. Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate.

     1. Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non sia-no state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi.

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.

     3. Nel caso in cui non esista uno studio idrogeologico per queste fonti idropotabili, il comune competente provvede entro un anno all'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato secondo i criteri del regolamento di esecuzione. Questi studi costituiscono la base per l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15. I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti nel regolamento di esecuzione, in base ad una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico istituito dalla Giunta provinciale, composto da un rappresentante dell'Ufficio gestione risorse idriche, delle aziende sanitarie, della Ripartizione provinciale Agricoltura, dei comuni e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale.

     4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi ai comuni interessati, ai gestori degli acquedotti, alle aziende sanitarie, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Urbanistica. Quest'ultima provvede d'ufficio all'inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale. Il comune pubblica i documenti grafici all'albo comunale per 30 giorni e informa i proprietari dei fondi interessati.

     5. L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile di cui al comma 1 ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al comune.

     6. Le aree di tutela dell'acqua potabile istituite con questa procedura sono equiparate a quelle di cui agli articoli 15, 16 e 17.

 

CAPO III

ACQUE SOTTERRANEE

 

          Art. 19. Scavi e prelievi di acqua sotterranea.

     1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale [1].

     2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo d’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, purché non siano effettuate prove di pompaggio, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantità d'estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente [2].

 

          Art. 20. Istruttoria.

     1. Per la costruzione e l'utilizzo di ogni genere di impianti, pozzi o trivellazioni per l'estrazione di acqua sotterranea si applicano le disposizioni vigenti in materia di derivazione d'acqua pubblica, salvo quanto disposto in questo capo.

     2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso l’ufficio stesso, nonché all’albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti [3].

     3. Le trivellazioni di assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea sono autorizzati all'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

     4. L'utilizzazione di acque sotterranee, anche per la produzione di calore senza prelievo d'acqua, è concessa dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. In caso di domande per l'utilizzazione di acqua sotterranea, per le quali è stata autorizzata solo la trivellazione d'assaggio, può essere rilasciata la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, previa presentazione della necessaria documentazione integrativa all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     5. Nel decreto di cui al comma 3 è stabilito il termine entro il quale devono essere eseguite la trivellazione d'assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea.

     6. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l’aumentato prelievo d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabilità per la parte degli impianti sul suo terreno [4].

 

          Art. 21. Sostituzione di pozzi.

     1. La sostituzione di pozzi autorizzati o concessi deve essere denunciata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. La denuncia contiene la dichiarazionedi impegno del proprietario del fondo di ricostruire il pozzo sulla stessa particella fondiaria, a non più di 50 metri di distanza da quello da sostituire e almeno 30 metri di distanza dal pozzo più vicino, con una profondità non superiore a quella del pozzo preesistente, mantenendo la medesima destinazione d'uso e con la stessa quantità d'acqua derivata. Il pozzo deve essere ricostruito secondo le norme tecniche stabilite all'amministrazione provinciale. Resta ferma la durata originaria.

 

          Art. 22. Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea.

     1. La Giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonché le relative norme di esercizio.

     2. La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione per la perforazione del pozzo stesso. La certificazione deve essere presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche entro 30 giorni dal completamento del pozzo.

     3. L'impresa che senza autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione realizzi per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea è obbligata in solido con il terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).

 

          Art. 23. Utilizzazione dell'acqua sotterranea.

     1. Le acque sotterranee estratte da falde in pressione sono di principio riservate all'uso potabile. L'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere concessa solo in carenza di idonee acque superficiali o quando l'estrazione dalla falda freatica non sia possibile.

 

     Art. 23 bis. (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere). [5]

     1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di l/s 0,4 per gli usi potabili-domestici, per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal canone annuo fino al 31 dicembre 2010 e possono essere utilizzate liberamente fino a tale data.

     2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 20.

 

TITOLO III

TUTELA DELLE ACQUE

 

CAPO I

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI E PIANO DI TUTELADELLE ACQUE

 

          Art. 24. Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.

     1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio ela classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea, rileva i seguenti dati:

     a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il loro andamento nel tempo;

     b) gli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici e le loro caratteristiche;

     c) le caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei relativi collettori principali, nonché i dati relativi alla loro funzionalità.

     2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici, l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.

 

          Art. 25. Obiettivi di qualità ambientale.

     1. Gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati con il piano di tutela dell'acqua in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

     2. Ai fini del comma 1 si applicano le definizioni relative agli stati di qualità di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche.

     3. Il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 stabilisce per i corpi idrici significativi le misure necessarie al perseguimento, entro il 31 dicembre 2007, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di sufficiente" ed entro il 31 dicembre 2015 i requisiti dello stato di buono", assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

     4. Nel piano di tutela delle acque vengono altresì individuate le aree ad elevata protezione di rilevante interesse ambientale e naturalistico per le acque, nelle quali deve essere mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di elevato.

     5. Per taluni corpi idrici entro un'area limitata possono essere motivatamente stabiliti obiettivi di qualità meno rigorosi rispetto a quelli previsti ai commi 3 e 4, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana che rendano manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;

     b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non sia perseguibile a causa della natura litologica e geomorfologica del bacino di appartenenza;

     c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

     6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 5, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per gli altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.La definizione di obiettivi

 

          Art. 26. Obiettivi di qualità per corpi idrici a specifica destinazione.

     1. L'obiettivo di qualità per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci.

     2. Sono acque a specifica destinazione:

     a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

     b) le acque destinate alla balneazione;

     c) le acque superficiali che per essere idonee alla vita dei pesci richiedono protezione e miglioramento.

     3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, con il piano di tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualità nonché i tempi di attuazione. Con il piano di tutela delle acque possono altresì essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi idrici ed i relativi obiettivi di qualità.

     4. Spetta all'Agenzia:

     a) la classificazione secondo le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche dei corpi idrici;

     b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'elenco di tutte le acque di cui al comma 2 indicando le caratteristiche ed i risultati degli ultimi rilevamenti;

     c) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione deve essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

     d) la concessione di deroghe nei casi previsti. 5. I comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.

 

          Art. 27. Piano di tutela delle acque.

     1. La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque.

     2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare:

     a) le caratteristiche dei corpi idrici;

     b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

     c) le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

     d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

     e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorità e tempi di realizzazione nonché dei valori limite di emissione;

     f) le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie;

     g) vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

     h) programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

     3. Entro il 31 dicembre 2003 l'Agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilità va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

     4. Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accertate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

 

          Art. 28. Coordinamento con le previsioni urbanistiche.

     1. L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti.

     2. Con la localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto in funzione della potenzialità e della tipologia dell'impianto nonché delle caratteristiche dei luoghi e devono essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale. Tale disposizione si applica anche agli impianti di depurazione esistenti.

     3. Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto della disponibilità idrica, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e depurazione.

 

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

 

          Art. 29. Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue.

     1. Gli scarichi di acque reflue sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura e depurazione.

     2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui alla presente legge nonché quelli fissati con l'autorizzazione.

     3. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità possono essere stabiliti valori limite di emissione per gli scarichi più restrittivi di quelli fissati dagli allegati alla presente legge, sia per concentrazione massima ammissibile sia per quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, ovvero valori limite di emissione per parametri aggiuntivi non previsti dagli allegati.

     4. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Può inoltre essere disposto che lo scarico delle acquedi lavaggio, di raffreddamento e di quelle impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale.

     5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le caratteristiche qualitative dello stesso non devono venire peggiorate.

     6. L'Agenzia può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

 

          Art. 30. Reti fognarie.

     1. Gli agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente) devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete fognaria entro le seguenti scadenze:

     a) 31 dicembre 2004 per quelli con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000;

     b) 31 dicembre 2006 per quelli con meno di 2.000 a.e.

     2. I requisiti a cui devono rispondere la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vengono definiti con regolamento di esecuzione.

     3. Con il piano di tutela delle acque vengono stabiliti i casi in cui la costruzione di una rete fognaria per gli agglomerati comporta costi eccessivi non giustificati dai vantaggi ambientali ottenibili nonché i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

 

          Art. 31. Scarichi sul suolo.

     1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

     a) scarichi di cui all'articolo 30, comma 3, e all'articolo 34, comma 3, nel rispetto delle normee dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione;

     b) scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione;

     c) scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G;

     d) scaricatori di piena e di sicurezza a servizio delle reti fognarie;

     e) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

     f) scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

     2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un'indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.

 

          Art. 32. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

     1. È vietato qualsiasi scarico di acque reflue, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

     a) scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici ivi compresi quelli degli impianti di scambio termico;

     b) scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque scaricate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;

     c) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque reflue o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non raggiungano altri sistemi idrici o non danneggino altri ecosistemi.

     2. Per gli scarichi di cui al comma 1 è richiesta un'indagine idrogeologica preventiva.

 

          Art. 33. Scarichi in acque superficiali.

     1. Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

     2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue:

     a) lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei limiti relativi al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il rispetto dei limiti va raggiunto per uno o entrambi i parametri a seconda della situazione locale, entro l'anno 2005; tale eccezione vale anche per il raggiungimento del limite relativo all'azoto ammoniacale;

     b) lo scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B;

     c) lo scarico proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e. va sottoposto entro il 31 dicembre 2005 almeno ad un trattamento primario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato C;

     d) per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti equivalenti può essere definita una disciplina specifica, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

     3. Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane situati in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

     4. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D nonché quelli più restrittivi stabiliti con l'atto di autorizzazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Quando le caratteristiche dello scarico, ancorché depurato, siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal piano di tutela delle acque, lo scarico non può essere autorizzato.

     5. È vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.

     6. Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 46.

 

          Art. 34. Scarichi in rete fognaria.

     1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, purchè vengano osservati i regolamenti per il servizio di fognatura e depurazione.

     2. Gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Il regolamento di esecuzione definisce gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

     3. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete fognaria non è prescritto ai sensi del comma 2, il regolamento di esecuzione definisce i sistemi di smaltimento individuali idonei.

     4. Gli scarichi di acque reflue industriali biodegradabili, che per quantità e qualità possono essere depurati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

     5. Con il regolamento di esecuzione vengono definiti gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue industriali devono confluire nella rete fognaria e le caratteristiche tecniche degli impianti di pretrattamento da installare prima dello scarico nella rete fognaria, al fine di rispettare le seguenti condizioni:

     a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di depurazione;

     b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

     c) garantire che il funzionamento dell'impianto di depurazione e di trattamento dei fanghi di depurazione non venga intralciato;

     d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti agli obiettivi di qualità previsti;

     e) garantire che i fanghi di depurazione vengano smaltiti senza pericolo per l'ambiente.

     6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono essere conformi ai limiti di emissione di cui all'allegato E nonché alle prescrizioni che vengono fissate con l'atto di autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.

     7. Quando, in presenza di programmi provinciali o comunali, sia previsto l'allaccia-mento di scarichi di acque reflue industriali ad una rete fognaria entro un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano i valori limite di emissione ed i pretrattamenti previsti per gli scarichi in reti fognarie di cui ai commi 5 e 6.

     8. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in rete fognaria.

 

          Art. 35. Scarichi di sostanze pericolose.

     1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

     2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

     3. Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.

     4. Con l'autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello sca-rico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.

 

          Art. 36. Smaltimento dei liquami di autocaravan.

     1. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque reflue raccolti negli autocaravan e in altri autoveicoli, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento.

     2. L'impianto di smaltimento deve essere allacciato ad una rete fognaria dotata di un adeguato impianto di depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

     3. Con regolamento di esecuzione vengono definiti i criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio degli autocaravan e nei campeggi.

 

          Art. 37. Riciclo e riutilizzo dell'acqua.

     1. Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue in conformità alle norme tecniche che verranno adottate con regolamento di esecuzione e riguardanti:

     a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue, le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo, gli standard di qualità e di consumo e i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

     b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari.

     2. Le acque di scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e le acque piovane convogliate dalla rete fognaria sono date gratuitamente per il loro riutilizzo senza che sia richiesta una concessione di derivazione.

 

CAPO III

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E DEI RELATIVI IMPIANTI

 

          Art. 38. Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue.

     1. La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonché di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

     2. Per l'approvazione delle opere e degli impianti di cui al comma 1, deve essere presentata unitamente alla domanda di concessione edilizia, la documentazione tecnica che contenga:

     a) la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico;

     b) la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare;

     c) il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate;

     d) la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento;

     e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione.

     3. Nella scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione si deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili, della necessità di disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti, e di quanto verrà definito con il regolamento di esecuzione.

     4. Nei casi in cui è richiesta l'approvazione da parte dell'Agenzia il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni.

     5. Avverso la mancata approvazione del progetto o avverso le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi. 6. La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 è definitiva.

 

          Art. 39. Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi.

     1. Almeno 15 giorni prima dell'attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell'articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale.

     2. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

     3. Per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio e ne invia copia all'Agenzia. Per gli scarichi in rete fognaria una copia va trasmessa anche al gestore dell'impianto di depurazione.

     4. Per tutte le altre opere, se previsto dal regolamento di esecuzione o prescritto con l'approvazione del progetto, devono essere comunicati all'Agenzia, entro 90 giorni dalla messa in esercizio, i risultati delle analisi dello scarico effettuate in condizioni normali di esercizio da parte di un laboratorio indipendente.

     5. Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

     6. Nel caso di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 4 e 5.

     7. Se vengono accertati valori allo scarico superiori ai valori limite di emissione fissati, il titolare dello scarico adotta le misure necessarie a riportare lo scarico nei limiti prescritti entro un termine massimo di 90 giorni e le comunica all'Agenzia. I nuovi accertamenti analitici devono essere eseguiti in conformità a quanto indicato al comma 4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F e H, lo scarico deve essere immediatamente interrotto fino all'adozione delle misure di cui sopra.

     8. Qualora, dopo la decorrenza del termine di cui al comma 7, vengano superati ancora i valori limite diemissione, lo scarico deve essere interrotto, ad eccezione degli scarichi delle acque reflue urbane. Per questi ultimi l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque prescrive l'esecuzione delle misure necessarie ad adeguare lo scarico ai valori limite di emissione fissati. In caso di inerzia si provvede d'ufficio. Le spese relative sono a carico del titolare dello scarico.

     9. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui all'articolo 35, l'autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.

     10. Nel caso di scarichi di acque reflue derivanti da stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al comma 9, nonché di scarichi di acque reflue urbane e domestiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione esegue almeno una verifica ogni quattro anni, con la facoltà di procedere a revisione dell'autorizzazione in ogni momento in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.

     11. Ai fini del controllo dell'osservanza dei valori limite di emissione degli scarichi e del regolare funzionamento degli impianti di depurazione può essere prescritta l'installazione di strumenti di controllo in automatico nonché la modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare immediatamente all'autorità competente i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

     12. Avverso la mancata autorizzazione o le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi.

     13. La decisione sui ricorsi di cui al comma 12 è definitiva.

     14. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, che, verificata la com-patibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti eventualmente necessari.

 

          Art. 40. Scarichi esistenti di acque reflue.

     1. Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le prescrizioni e i valori limite di emissione della presente legge, si intendono autorizzati anche ai sensi della stessa.

     2. Per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che non rispettano le prescrizioni o i valori limite di emissione della presente legge, deve essere presentato un progetto di adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Con l'approvazione del progetto l'autorità competente per l'autorizzazione è tenuta a fissare un termine per l'adeguamento dello scarico, che comunque non può essere superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, l'autorizzazione allo scarico si intende revocata e lo scarico deve essere interrotto.

     3. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 33, comma 1, i comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accertato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l'allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l'approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento dello scarico.

     4. Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono autorizzati ai sensi della stessa. Eventuali adeguamenti necessari ed i relativi tempi di attuazione sono definiti con il piano di tutela delle acque.

 

          Art. 41. Esercizio degli impianti.

     1. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a controllare costantemente che lo scarico si mantenga nei valori limite di emissione fissati nell'atto di autorizzazione, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti. Con regola-mento di esecuzione vengono definite le norme per la gestione e la manutenzione degli impianti.

     2. È fatto obbligo al titolare dello scarico, di dare immediata notizia all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e, nel caso di scarico nella rete fognaria, al gestore, delle interruzioni del regolare esercizio degli impianti dovute a guasti accidentali, a manutenzione straordinaria o ad altro inconveniente.

     3. Entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 2, deve essere data comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione degli interventi urgenti attuati per non aggravare o contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da attuare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

     4. Nel caso in cui negli scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite di emissione di sostanze di natura tossica di cui all'allegato H, lo scarico deve essere immediatamente disattivato.

     5. L'organo competente per l'autorizzazione allo scarico può prescrivere modifiche al programma nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari. L'atto contenente tali prescrizioni è definitivo.

     6. I gestori del servizio integrato di fognatura e depurazione e i titolari degli scarichi sono tenuti a curare la registrazione dei risultati delle analisi e degli altri controlli su appositi registri o su opportuni supporti informatici, a conservarli per un periodo di almeno tre anni ed a metterli a disposizione dell'autorità di controllo.

 

CAPO IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DELLE ACQUE

 

          Art. 42. Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.

     1. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non possono essere utilizzati per lo smaltimento di rifiuti.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con l'atto di cui all'articolo 39, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:

     a) acque reflue domestiche e urbane;

     b) acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;

     c) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;

     d) materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;

     e) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;

     f) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

     3. Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b), e) ed f), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia, che si esprime entro 30 giorni.

     4. Il produttore di rifiuti costituiti da acque reflue è tenuto ad accertare che i soggetti ai quali viene affidato lo smaltimento o il trasporto siano autorizzati e che venga predisposta la documentazione attestante il regolare smaltimento.

     5. Il trasporto dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 2 è assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti.

     6. Il gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi della normativa in materia di rifiuti ed al controllo dei rifiuti costituiti da acque reflue conferiti all'impianto.

 

          Art. 43. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane.

     1. I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane vengono sottoposti alla normativa in materia di gestione rifiuti dal momento in cui sono portati fuori dagli impianti di depurazione per essere riutilizzati oppure smaltiti.

     2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nei corpi idrici superficiali.

 

          Art. 44. Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura.

     1. Con regolamento di esecuzione vengono fissate le norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee concernenti:

     a) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è ammessa o non è opportuna;

     b) l'applicazione di fertilizzante sul terreno in pendenza ripida;

     c) l'applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato;

     d) le condizioni per l'applicazione del fertilizzante al terreno adiacente ad acque superficiali;

     e) la capacità e la costruzione dei depositi ed impianti per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;

     f) le procedure di applicazione al terreno, comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento, in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello accettabile;

     g) lo stoccaggio, l'approntamento e lo spargimento di pesticidi ed erbicidi.

 

          Art. 45. Deposito di sostanze inquinanti.

     1. Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.

     2. Nel caso di depositi commerciali, eccetto gli impianti di distribuzione di carburanti, il comune trasmette il progetto all'Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.

     3. Entro 30 giorni dal termine dei lavori la ditta costruttrice o installatrice deve presentare al comune una dichiarazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione di cui al comma 1, nonché il modulo di registrazione.

     4. Il comune tiene costantemente aggiornato il catasto dei depositi esistenti nel proprio ambito territoriale e trasmette annualmente tali dati all'Agenzia.

 

          Art. 46. Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne.

     1. Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.

     2. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui può essere prescritto che:

     a) gli scarichi di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposti a particolari prescrizioni;

     b) le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni;

     c) le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

     3. Per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui agli articoli 38 e 39.

     4. L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque sotterranee è vietata.

 

          Art. 47. Derivazioni d'acqua.

     1. Al fine di verificare la compatibilità di nuove derivazioni d'acqua o il rinnovo di concessioni esistenti con gli obiettivi di qualità in conformità al piano di tutela delle acque, per il rilascio o il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali oltre cinque l/s è richiesto il parere dell'Agenzia. Il parere è richiesto inoltre per tutte le derivazioni a scopo industriale sia da acque superficiali che da acque sotterranee.

 

          Art. 48. Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza.

     1. Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo seciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.

     2. L'alveo e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante, mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.

     3. Corsi d'acqua superficiali non possono essere coperti o intubati. Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti esistenti, qualora non sia possibile evitare la copertura e in zone edificate per ragioni di incolumità delle persone.

     4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, vengono disciplinati con regolamento di esecuzione gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali.

     5. Per garantire le finalità di cui al comma 4, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque comprese nella fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso dei corsi d'acqua, che alladata di entrata in vigore della presente legge non sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso ai sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e recupero ambientale. In tali aree è ammessa, qualora necessaria, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

     6. Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 [6].

 

          Art. 49. Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque.

     1. Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con regolamento di esecuzione vengono fissate norme in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti dasondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.

     2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

     3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nonché dai singoli fogli di condizioni per la sicurezza di persone e cose.

     4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore entro i termini e sulla base dei criteri fissati con regolamento di esecuzione. Esso va presentato per l'approvazione all'Agenzia, che si esprime entro 180 giorni, previo parere dell'Ufficio caccia e pesca, dell'Ufficio gestione risorse idriche e dell'autorità competente in materia di dighe. Decorsi 90 giorni senza che l'autorità competente in materia di dighe abbia rilasciato il parere in merito, l'Agenzia procede prescindendo dal parere stesso.

     5. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

     6. I materiali solidi che vengono recuperati dall'acqua per garantire una corretta gestione degli impianti non possono essere reimmessi nel corpo idrico ma devono essere smaltiti in modo corretto.

     7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti, possono essere determinate specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

 

          Art. 50. Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali.

     1. Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, è necessario il parere dell'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni.

     2. L'estrazione di cui al comma 1 non è ammessa al di sotto del livello della falda acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei che per qualità e quantità sono idonei all'approvvigionamento idrico. 3. Nel caso di corpi idrici sotterranei che per quantità e qualità siano idonei all'approvvigionamento idrico è ammessa l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il livello massimo della falda venga lasciato un adeguato strato di protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.

 

          Art. 51. Pericolo di inquinamento delle acque.

     1. L'Agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti, definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a causa di inondazioni, prodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini ed impianti e perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto e lo stoccaggio. Tali interventi consistono in:

     a) analisi dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali episodi di inquinamento accidentale;

     b) misure di prevenzione;

     c) misure per il ripristino dello stato delle acque superficiali o sotterranee colpite da inquinamento dovuto a cause accidentali;

     d) misure preparatorie e procedure per la rapida informazione in caso di emergenze.

     2. Nei casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per le acque superficiali e sotterranee, l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque, su proposta dell'Agenzia, ordina la sospensione dell'attività causa del pericolo, per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle migliori tecniche disponibili per evitare la situazione di pericolo o di danno.

 

          Art. 52. Inquinamento delle acque.

     1. Chiunque con il proprio comportamento provoca un danno alle acque, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle risorse idriche, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia ed a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.

     2. Entro le 48 ore successive deve essere data comunicazione all'Agenzia degli interventi urgenti attuati per non aggravare e contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da operare ed i tempi necessari per la loro attuazione.

     3. L'Agenzia può prescrivere modifiche al programma e l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

     4. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato, le opere saranno eseguite d'ufficio dall'Agenzia. Le spese sono a carico dell'inadempiente.

     5. È fatto salvo il diritto della Provincia ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 53. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

     1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

     2. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all'articolo 54.

     3. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di trattamento o questi siano temporaneamente inattivi. Tale quota tariffaria deve essere inoltre corrisposta anche per il servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

     4. Al fine della determinazione della tariffa, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, da determinare con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue.

     5. Per gli scarichi di acque reflue industriali la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate. I titolari del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità, qualora queste utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

     6. La tariffa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno successivo entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo ed è applicata dai comuni o dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per scaglioni di consumo. Per conseguireobiettivi di equa ridistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

     7. Ogni ente gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione fissa per il proprio ambito, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, il prezzo per il servizio di fognatura relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata, unico per tutto l'ambito territoriale ottimale. In caso contrario si applica il prezzo fissato per l'anno corrente. Il prezzo va fissato in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura e depurazione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dall'ente gestore.

     8. La Giunta provinciale definisce i criteri generali per l'applicazione ed il calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione nonché per il conferimento indiretto a mezzo di idonei mezzi di trasporto di acque reflue, fanghi e simili agli impianti di depurazione di acque reflue urbane. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa valgono le norme statali in materia.

 

          Art. 54. Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque.

     1. Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, vengano affidate con un unico appalto, può essere concesso un contributo fino al 60 per cento limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti, riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico provinciale.

     2. Per interventi previsti nel piano di tutela delle acque sui corpi idrici superficiali, sulle relative aree di pertinenza e sulle acque sotterrane, al fine di garantire o ripristinare la qualità in conformità agli obiettivi fissati dal piano stesso, può essere concesso un contributo fino al 100 per cento del costo dell'intervento.

     3. Per favorire la tutela ed il riutilizzo delle acque, può essere concesso un contributo ad enti pubblici ed a privati non esercenti attività produttive, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti scopi:

     a) riciclo e riutilizzo delle acque reflue nonché raccolta ed utilizzo o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche; b) realizzazione di impianti di smaltimento per autocaravan ai sensi dell'articolo 36;

     c) interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque sotterranee e superficiali con relative aree di pertinenza.

     4. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze.

     5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguite anche dalla Provincia.

 

          Art. 55. Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione.

     1. I comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di idonei impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.

     2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1 per cento e superiore al 2 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1.

     3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

     4. Gli importi versati sono destinati al finanziamento di reti fognarie ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

     5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, l'importo è dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 56. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull' applicazione del titolo II della presente legge viene svolta dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, dai comuni, dalla Ripartizione provinciale Foreste e, per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile, dal Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

     2. La vigilanza sull'applicazione del titolo III della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi di inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra possono avvalersi dei laboratori dell'Agenzia o di altri laboratori qualificati.

     3. Il personale incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi soggetti al controllo.

     4. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale incaricato del controllo nel punto assunto per la misurazione, che, salvo diversa prescrizione, è posto subito a monte del punto di immissione.

     5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 57, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge e delle prescrizioni imposte ai sensi della stessa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione procede secondo la gravità delle infrazioni:

     a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

     b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

     c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che deter-minano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.

     6. Al fine di assicurare la corretta gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua i controlli degli scarichi nelle reti fognarie. A tal fine ogni gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione si dota di un adeguato servizio di controllo e di un laboratorio di analisi, ovvero stipula un'apposita convenzione per l'esecuzione delle analisi con altri gestori del medesimo servizio o con altri laboratori di analisi qualificati. Eventuali irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione devono essere segnalati immediatamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che adotta i provvedimenti di cui al comma 5.

 

          Art. 57. Sanzioni amministrative in materia di tutela dell’acqua [7].

     1. Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) [chiunque viola le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della presente legge e del regolamento di esecuzione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro] [8];

     b) chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'articolo 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'art. 56, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

     1) scarichi di acque reflue domestiche: da 1000 euro a 3000 euro;

     2) scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro;

     3) scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro;

     4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti dove vengono trattate le sostanze pericolose di cui all'allegato H: da 5.000 euro a 15.000 euro;

     c) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare i valori limite di emissione di cui agli allegati alla presente legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, è tenuto al pagamento della metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b);

     d) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con l'atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di un terzodell'importo delle sanzioni amministrative stabilite alla lettera b);

     e) chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione degli scarichi di cui all'articolo 29, comma 4, e all'articolo 35, comma 4, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro;

     f) chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 36 relative allo smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;

     g) chiunque omette di realizzare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue prescritti ai sensi dell'articolo 37, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;

     h) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o la gestione dei sistemi automatici di controllo di cui all'articolo 39, comma 11, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;

     i) chiunque omette di presentare il progetto di adeguamento o non rispetta il termine di adeguamento di cui all'articolo 40, è tenuto al pagamento della seguente sanzione amministrativa:

     1) scarichi di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500 euro;

     2) scarichi di acque reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000 euro;

     3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.500 euro a 4.500 euro;

     4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti in cui vengono trattate sostanze pericolose ai sensi dell'allegato H: da 2.500 euro a 7.500 euro;

     j) chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 41 relative all'esercizio degli impianti di smaltimento delle acque reflue, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

     1) scarichi di acque reflue domestiche: da 150 euro a 450 euro;

     2) scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro;

     3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.000 euro a 3.000 euro;

     k) chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 42 relative al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro;

     l) chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 44 relative allo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;

     m) chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito di sostanze inquinanti di cui all'articolo 45, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

     1) depositi aventi una capacità complessiva pari o inferiore a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro;

     2) depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro;

     3) depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro;

     4) depositi aventi una capacità complessiva superiore a 20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro;

     n) chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 46 relative alle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

     o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici e delle aree di pertinenza di cui all'articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

     p) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla pulizia e svaso dei bacini artificiali di cui all'articolo 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro;

     q) chiunque contravviene ai vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 e per i quali non sono previste sanzioni specifiche ai sensi delle lettere precedenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;

     r) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 52 relative all'inquinamento delle acque, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

     2. I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.

 

     Art. 57-bis. (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche). [9]

     1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni già concesse ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse:

     a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

     b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

     c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

     1) fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

     2) fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro;

     3) fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;

     4) oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro.

     2. La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l’effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l’inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell’autorizzazione o dell’ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:

     a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 125,00 euro a 1.250,00 euro;

     b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

     c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

     1) fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

     2) fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro;

     3) fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro;

     4) oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

     3. L’inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 58. Modifica degli allegati.

     1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

 

          Art. 59. Modifica di leggi provinciali.

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 5.

     1. In ordine alle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua provvede l'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

     2. Il nulla osta previsto dall'articolo 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciato dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche."

     2. L'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 10.

     1. L'utente di acqua pubblica che intenda apportare variazioni ad una derivazione già riconosciuta o concessa deve farne richiesta all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     2. Si considerano varianti quelle che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo, il cambiamento d'uso e l'aumento della forza motrice. Esse sono soggette a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa la durata della nuova concessione.

     3. Ogni variazione apportata ai meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice o dell'energia elettrica deve essere previamente comunicata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     4. Ogni richiesta di variante relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

     5. Tutte le variazioni riguardanti la ricostruzione o migliorie alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione, nonché l'estensione del comprensorio irriguo e potabile sono autorizzate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche."

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 5.

     1. A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può subordinare il rila-scio delle concessioni o delle autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui misura è fissata in base alle dimensioni delle opere.

     2. Il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche provvede allo svincolo della cauzione, anche nel caso in cui essa sia stata versata prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione."

     4. L'articolo 3 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 3.

     1. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate da oltre tre anni, decadono di diritto, senza che sia dovuto alcun canone."

     5. Dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, viene aggiunto il seguente comma:

     "3. In deroga all'articolo 11 possono essere intraprese le attività di recupero dei materiali riutilizzabili di cui al comma 1, decorsi 90 giorni dalla comunicazione all'Ufficio gestione rifiuti, ovvero su rilascio di un nulla osta dell'Ufficio gestione rifiuti. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle attività di recupero."

     6. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche per lo stesso scopo, le quali vengono gestite con un unico impianto o da un consorzio di bonifica, si applica un canone unico."

     7. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, il numero: "150" è sostituito dal numero: "160" ed il numero: "10" è sostituito dal numero: "8".

 

          Art. 60. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6, nonché gli articoli 12, 13 e 16, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche;

     b) gli articoli 7, 10, 12 e 14 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche;

     c) la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche;

     d) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48; e) la legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;

     f) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22.

 

          Art. 61. Disposizioni transitorie.

     1. I decreti di vincolo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'articolo 5 nonché gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'articolo 27 della presente legge.

     2. Sino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge continuano a trovare applicazione:

     a) la deliberazione della Giunta provinciale n. 3273 del 4 settembre 2000, relativa alle tariffe di fognatura e depurazione;

     b) la deliberazione della Giunta provinciale n. 4536 del 4 settembre 1995, relativa ai criteri per la concessione di contributi;

     b) la deliberazione della Giunta provinciale n. 3948 del 31 luglio 1995, relativa ai criteri per il calcolo dell'importo previsto dall'articolo 13-bis della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, modificata con deliberazione n. 3336 del 15 luglio 1996 e con deliberazione 3530 del 13 agosto 1999;

     d) l'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze inquinanti.

 

          Art. 62. Copertura finanziaria.

     1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 83050, 85060 e 85061 del bilancio provinciale 2002 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 60, comma 1, lettere c) ed e).

     2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

 

Allegato A

Valori limite di emissione per impianti di depurazione

di acque reflue urbane con una potenzialità = 2.000 a.e.

 

N.

Parametri (1)

Valori limite

Note

1

BOD5 senza nitrificazione mg/l

25

Per concentrazioni in ingresso superiori a 300 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari al 90%.

2

COD mg/l

100

Per concentrazioni in ingresso superiori a 500 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari all' 80%.

3

Solidi sospesi totali mg/l

35

Per concentrazioni in ingresso superiori a 350 mg/l si applica la percentuale minima di riduzione pari al 90%.

4

Fosforo totale come P mg/l

-

Per impianti di depurazione tra 10.000 e 100.000 a.e. si applica un valore limite di 2 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l.

 

 

 

Per impianti con oltre 100.000 a.e. si applica un valore limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l.

 

 

 

Il valore limite si intende rispettato se risulta conforme alla media annuale dei campioni prelevati.

5

Azoto totale come N mg/l

-

Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto totale secondo Kjeldiahl (N organico + NH3), dell'azoto nitrico (NO3) e dell'azoto nitroso (NO3).

 

 

 

Per impianti di depurazione tra 10.000 e 100.000 a.e. si applica un valore limite di 15 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 70% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l.

 

 

 

Per impianti con oltre 100.000 a.e. si applica un valore limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l.

 

 

 

Il valore limite si intende rispettato se risulta conforme alla media annuale dei campioni prelevati con una temperatura nell'effluente pari o superiore a 12°C.

 

 

 

In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purchè si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/l per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari a 12°C. In sostituzione alla condizione concernente la temperatura può essere applicato un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

6

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l

15 mg/l (T≥10°C)

Il limite si applica per impianti di depurazione oltre 5.000 a.e.

7

Escherichia Coli UFC/100ml

5000

Il limite va definito quando, a dicrezione dell'autorità competente, lo richiedano la situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e gli usi esistenti.

8

Altri parametri di cui all'allegato D

-

Nel caso di fognature che raccolgono anche scarichi di acque reflue industriali, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere il controllo del rispetto dei valori limite di cui all'allegato D e di cui all'allegato G, nel caso di scarichi sul suolo, relativi ad altri parametri non compresi nel presente allegato. La definizione dei parametri va fatta rapporto ai tipi di scarichi di acque reflue industriali presenti nel bacino servito dall'impianto. Il riscontro di un superamento dei valori di emissione non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione.

     (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da impianti di lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati; la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

 

 

Allegato B

Valori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane

e domestiche con una potenzialità inferiore a 2000 a.e. dopo un trattamento secondario

 

N.

Parametri (1)

Valore limite

Note

1

BOD5 senza nitrificazione mg/l

40

Per concentrazioni in ingresso superiori a 300 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari all'85%.

2

COD mg/l

125

Per concentrazioni in ingresso superiori a 500 mg/l si applica una percentuale minima di riduzione pari al 75%

3

Solidi sospesi totali mg/l

60

Per concentrazioni di ingresso superiori a 300 mg/l si applica la percentuale minima di riduzione pari all'80%.

4

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l

-

Può essere stabilito con l'autorizzazione in rapporto alla temperatura dell'acqua.

5

Escherichia coli UFC/100ml

5000

Il limite va definito quando, a discrezione dell'autorità competente, lo richiedano la situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e gli usi esistenti.

6

Altri parametri di cui all'allegato D

-

Nel caso di fognature che raccolgono anche scarichi di acque reflue industriali, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere il controllo del rispetto dei valori limite di cui all'allegato G, nel caso di scarichi sul suolo, relativi ad altri parametri non compresi nel presente allegato. La definizione dei parametri va fatta in rapporto al tipo di scarichi di acque reflue industriali presenti nel bacino servito dall'impianto. Il riscontro di un superamento dei valori di emissione non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione.

     (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da impianti di lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati; la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

 

 

Allegato C

Valori limite di emissione per impianti di depurazione di acque reflue urbane

e domestiche dopo un trattamento primario

 

N.

Parametri

Valore limite

Note

1

Materiali grossolani

assenti

 

2

Materiali sedimentabili ml/l

1

 

3

BOD5 mg/l

-

Riduzione minima del 20% rispetto ai valori delle acque di scarico in arrivo. In alternativa al BOD5 può essere determinato il COD per il quale è richiesta anche una riduzione minima del 20%.

4

Altri parametri di cui all'allegato D

-

Nel caso di fognature che raccolgono anche scarichi di acque reflue industriali, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere il controllo del rispetto dei valori limite di cui all'allegato D e di cui all'allegato G, nel caso di scarichi sul suolo, relativi ad altri parametri non compresi nel presente allegato. La definizione dei parametri va fatta in rapporto al tipo di scarichi di acque reflue industriali presenti nel bacino servito dall'impianto. Il riscontro di un superamento dei valori di emissione non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione.

 

 

Allegato D

Valori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali

 

N.

Parametri

Valori limite

Note

1

pH

5,5-9,5

 

2

Temperatura °C

 

Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di emissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione nn deve superare 1°C.

 

 

 

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto d'immissione dello scarico non deve superare i 35°C la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale.

3

Colore

 

Non percettibile dopo diluizione 1:20.

4

Odore

 

Non deve essere causa di molestie.

5

Materiali grossolani

assenti

 

6

Solidi sospesi totali mg/l

80

 

7

BOD5 (come O2)mg/l

40

 

8

COD (come O2) mg/l

125

 

9

Alluminio mg/l

1

 

10

Arsenico mg/l

0,5

 

11

Bario mg/l

20

 

12

Boro mg/l

2

 

13

Cadmio mg/l

0,02

 

14

Cromo totale mg/l

2

 

15

Cromo VI mg/l

0,2

 

16

Ferro mg/l

2

 

17

Manganese mg/l

2

 

18

Mercurio mg/l

0,005

 

19

Nichel mg/l

2

 

20

Piombo mg/l

0,2

 

21

Rame mg/l

0,1

 

22

Selenio mg/l

0,03

 

23

Stagno mg/l

10

 

24

Zinzo mg/l

0,5

 

25

Cianuri totali (come CN) mg/l

0,5

 

26

Cloro attivo mg/l

0,2

 

27

Solfuri (come H2S) mg/l

1

 

28

Solfiti (come SO3) mg/l

1

 

29

Solfati (come SO4) mg/l

1.000

 

30

Cloruri mg/l

1.200

Il limite va fissato con l'autorizzazione quando ciò risulti necessario in rapporto al carico massimo ammissibile del corpo idrico ricettore.

31

Fluoruri mg/l

6

 

32

Fosforo totale (come P) mg/l

5

Per scarichi con portate giornaliere medie superiori a 500 m3 si applica un valore limite di 2 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso all'impianto di trattamento superiori a 10 mg/l.

33

Azoto totale come N mg/l

35

Per scarichi con portate medie giornaliere superiori a 500 m3 si applica un valore limite di 15 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 70% per concentrazioni di ingresso all'impianto di trattamento superiori a 50 mg/l.

34

Azoto ammoniacale come (NH4) mg/l

15

 

35

Azoto nitroso (come N) mg/l

0,6

 

36

Azoto nitrico (come N) mg/l

20

 

37

Grassi ed olii animali e vegetali mg/l

20

 

38

Idrocarburi totali mg/l

5

 

39

Fenoli mg/l

0,5

 

40

Aldeidi mg/l

1

 

41

Solventi organici aromatici mg/l

0,2

 

42

Solventi organici azotati mg/l

0,1

 

43

Tensioattivi totali mg/l

2

 

44

Pesticidi fosforati mg/l

0,1

 

45

Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati) mg/l

0,05

 

46

- Aldrin mg/l

0,01

 

47

- Dieldrin mg/l

0,01

 

48

- Endrin mg/l

0,002

 

49

- Isodrin mg/l

0,002

 

50

Solventi clorurati mg/l

1

 

51

Escherichia coli UFC/100ml

5.000

Il limite va definito quando, a discrezione dell'autorità competente, lo richiedano la situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e gli usi esistenti.

52

Saggio di tossicità acuta

 

Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.

 

 

 

Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

 

 

Allegato E

Valori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria

 

Nr.

Parametri

Valori limite

Note

1

pH

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

2

Temperatura °C

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

3

Colore

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

4

Odore

 

Non deve essere causa di molestie.

5

Materiali grossolani

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

6

Materiali in sospensione totali mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

7

BOD5 (come O2) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

8

COD (come O2) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

9

Alluminio mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

10

Arsenico mg/l

0,5

 

11

Bario mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

12

Boro mg/l

4

 

13

Cadmio mg/l

0,02

 

14

Cromo totale mg/l

4

 

15

Cromo VI mg/l

0,2

 

16

Ferro mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

17

Manganese mg/l

4

 

18

Mercurio mg/l

0,005

 

19

Nichel mg/l

4

 

20

Piombo mg/l

0,3

 

21

Rame mg/l

0,4

 

22

Selenio mg/l

0,03

 

23

Stagno mg/l

10

 

24

Zinco mg/l

1

 

25

Cianuri totali (come CN) mg/l

1

 

26

Cloro attivo mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

27

Solfuri (come S), mg/l

2

 

28

Solfuri (come SO2) mg/l

2

 

29

Solfati (come SO3) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

30

Cloruri mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

31

Fluoruri mg/l

12

 

32

Fosforo totale (come P) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

33

Azoto totale come N mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

34

Azoto ammoniacale come (NH4) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

35

Azoto nitroso (come N) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

36

Azoto nitrico (come N) mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

37

Grassi ed olii animali e vegetali mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

38

Idrocarburi totali mg/l

10

 

39

Fenoli mg/l

1

 

40

Aldeidi mg/l

2

 

41

Composti organici aromatici mg/l

0,4

 

42

Compsti organici azotati mg/l

0,2

 

43

Tensioattivi totali mg/l

 

Può essere stabilito con l'autorizzazione.

45

Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati) mg/l

0,05

 

46

Aldrin mg/l

0,01

 

47

Dieldrin mg/l

0,01

 

48

Endrin mg/l

0,002

 

49

Isodrin mg/l

0,002

 

50

Solventi clorurati mg/l

2

 

51

Saggio di tossicità acuta

 

Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale.

 

 

 

Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

 

 

Allegato F

Valori limite di emissione per unità di prodotto per specifici cicli produttivi(**)

 

Settore produttivo

Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)

Media mensile

Media giornaliera (*)

Cadmio

Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)

 

 

 

Fabbricazione dei composti del cadmio

g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)

0,5

 

Produzione di pigmenti

g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)

0,3

 

Fabbricazione di stabilizzanti

g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)

0,5

 

Fabbricazione di batterie primarie e secondarie

g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)

1,5

 

Galvanostegia

g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)

0,3

 

Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

Salamoia riciclata - da applicare al Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro.

g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata

0,5

 

Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.

g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata

1

 

Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico provenienti dall'area dello stabilimento industriale.

g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata

5

 

Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per la produzione di cloruro di vinile

g/t capacità di produzione di CVM

0,1

 

Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per altre produzioni

g/Kg mercurio trattato

5

 

Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM

g/Kg mercurio trattato

0,7

 

Fabbricazione dei composti organici del mercurio

g/Kg mercurio trattato

0,05

 

Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg

g/Kg mercurio trattato

0,03

 

Industria dei metalli non ferrosi

 

 

 

Stabilimenti di recupero del mercurio (1)

 

 

 

Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)

 

 

 

Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio (1)

 

 

 

Esaclorocicloesano (HCH)

Produzione HCH

g HCH / t HCH prodotto

2

 

Estrazione lindano

g HCH / t HCH trattato

4

 

Produzione ed estrazione lindano

g HCH / t HCH prodotto

5

 

DDT

Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT

g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate

4

8

Pentaclorofenolo (PCP)

Produzione di PCP da idrolisi dell'esaclorobenzene

g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione

25

50

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Produzione e formulazione di Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin

g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione

3

15

Esaclorobenzene (HCB)

Produzione trattamento di HCB

g HCB/t di capacità di produzione di HCB

10

 

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione.

g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl4

1,5

 

Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)

 

 

 

Esaclorobutadiene (HCBD)

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione

g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl4

1,5

 

Cloroformio (CHCl3)

Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano

g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani

10

 

Produzione clorometani mediante clorurazione del metano

g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani

7,5

 

Tetracloruro di carbonio

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio

g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCl4 e di percloroetilene

30

40

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio

g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCl4 e di percloroetilene

2,5

5

Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)

 

 

 

Produzione di Clorofluorocarburi (1)

 

 

 

1,2 dicloroetano (EDC)

Unicamente produzione 1,2 dicloroetano

g/t

2,5

5

Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento, tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore

g/t

5

10

Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)

 

 

 

Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile

g/t

2,5

5

Tricloroetilene (TRI)

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)

g/t

2,5

5

Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)

g/t

 

 

Triclorobenzene (TCB)

Produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di TCB

g/t

10

 

Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)

g/t

0,5

 

Percloroetilene (PER)

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (procedimenti TRI-PER) (2)

g/t

2,5

5

Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)

g/t

2,5

5

Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)

g/t

 

 

Produzione di clorofluorocarbonio (1)

 

 

 

     (*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si considera come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.

     (**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può evitare l'applicazione dei limiti e delle prescrizioni ai sensi del presente allegato F. In tal caso valgono solo i limiti degli allegati D ed E.

Sostanza pericolosa

Quantità annua di sostanza pericolosa

Cadmio

10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di cui all'allegato F, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera i 1,5 m3)

Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

E' sempre richiesto il rispetto dell'allegato F

Mercurio (settori diversi dall'elettrolisi dei cloruri alcalini)

7,5 Kg/anno di Hg

Esaclorocicloesano (HCH)

3 Kg/anno di HCH

DDT

1 Kg/anno di DDT

Pentaclorofenolo (PCP)

3 Kg/anno di PCP

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

E' sempre richiesto il rispetto dell'allegato F

Esaclorobenzene (HCB)

1 Kg/anno di HCB

Esaclorobutadiene (HCBD)

1 Kg/anno di HCBD

Cloroformio

30 Kg/anno di ChCl3

Tetracloruro di carbonio (TETRA)

30 Kg/anno di TETRA

1,2 dicloroetano (EDC)

30 Kg/anno di EDC

Tricloroetilene (TRI)

30 Kg/anno di TRI

Triclorobenzene (TCB)

E' sempre richiesto il rispetto dell'allegato F

Percloroetilene (PER)

30 Kg/anno di PER

     1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto; devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati negli allegati D ed E in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

     2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati negli allegati D ed E per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

Settore produttivo

Media giorno mg/L

Media mese mg/L

1,2 dicloroetano (EDC)

 

 

Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento

0,2

0,1

Tricloroetilene (TRI)

 

 

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)

0,5

1

Utilizzazione del TRI per lo sgrassaggio dei metalli

0,2

0,2

Triclorobenzene (TCB)

 

 

Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione

0,1

0,05

Percloroetilene (PER)

 

 

Porduzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)

1

0,5

Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli

0,1

0,1

     Per verificare che gli scarichi soddisfino i limiti indicati, deve essere attivata una procedura di controllo che preveda:

     - il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;

     - la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

     La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese di calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o materia prima.

 

 

Allegato G

Valori limite di emissione per le acque reflue industriali che recapitano sul suolo

 

Nr.

Parametri

Valore limite

Note

1.

PH

6-8

 

2.

SAR

10

 

3.

Materiali grossolani

Assenti

 

4.

Materiali in sospensione totali mg/l

25

 

5.

BOD5 (come O2) mg/l

20

 

6.

COD (come O2) mg/l

100

 

7.

Azoto totale mg/l

15

 

8.

Fosforo totale mg/l

2

 

9.

Tensioattivi totali mg/l

0,5

 

10.

Alluminio mg/l

1

 

11.

Berillio mg/l

0,1

 

12.

Arsenico mg/l

0,05

 

13.

Bario mg/l

10

 

14.

Boro mg/l

0,5

 

15.

Cromo totale mg/l

1

 

16.

Ferro mg/l

2

 

17.

Manganese mg/l

0,2

 

18.

Nichel mg/l

0,2

 

19.

Piombo mg/l

0,1

 

20.

Rame mg/l

0,1

 

21.

Selenio mg/l

0,002

 

22.

Stagno mg/l

3

 

23.

Vanadio mg/l

0,1

 

24.

Zinco mg/l

0,5

 

25.

Solfuri (come H2S)

0,5

 

26.

Solfiti (come SO3) mg/l

0,5

 

27.

Solfati (come SO4) mg/l

500

 

28.

Cloro attivo mg/l

0,2

 

29.

Cloruri (Cl) mg/l

200

 

30.

Fluoruri mg/l

1

 

31.

Fenoli totali mg/l

0,1

 

32.

Aldeidi totali mg/l

0,5

 

33.

Solventi organici aromatici toali mg/l

0,01

 

34.

Solventi organici azotati totali mg/l

0,01

 

35.

Saggio di tossicità acuta

LC50 24h

Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.

 

 

 

Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui alla presente legge, determina però l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione

36.

Escherichia coli UFC/100ml

5000

Il limite va definito quando, a discrezione dell'autorità competente, lo richiedano la situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e gli usi esistenti.

 

     Sostanze per cui esiste il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo (1)

     1. composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali sostanze in ambiente idrico;

     2. composti organofosforici;

     3. composti organostannici;

     4. sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso con lo stesso;

     5. mercurio e i suoi composti;

     6. cadmio e suoi composti;

     7. oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;

     8. cianuri;

     9. materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

     Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di (1):

     1. Zinco, piombo, molibdeno, berillio, cobalto, rame, selenio, titanio, boro, tallio, nichel, arsenico, stagno, uranio, tellurio, cromo, antimonio, bario, vanadio, argento;

     2. biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente;

     3. sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivanti dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque;

     4. composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad eccezione di quelli che sono bologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue;

     5. composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;

     6. oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;

     7. fluoruri;

     8. sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

     (1) Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Allegato H

Elementi e sostanze chimiche considerati di natura tossica in base alla loro

tossicità, persistenza e bioaccumulabilità.(1)(2)

 

     1. Arsenico;

     2. cadmio;

     3. cromo totale;

     4. cromo esavalente;

     5. mercurio;

     6. nichel;

     7. piombo;

     8. rame;

     9. selenio;

     10. zinco;

     11. fenoli;

     12. oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera;

     13. solventi organici aromatici;

     14. solventi organici azotati;

     15. composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati);

     16. pesticidi fosforati;

     17. composti organici dello stagno;

     18. sostanze di cui secondo le indicazioni dell'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno.

     (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18, con l'atto di autorizzazione è possibile ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nell`allegato D, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali.

     (2) Per quanto riguarda gli scarichi in rete fognaria, purché sia garantito che lo scarico finale della rete fognaria rispetti i valori limite di emissione di cui agli allegati A, B e C, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può fissare per i parametri della tabella di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, valori limite di emissione i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nell'allegato E.

 

 

Allegato I

Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati

 

     Acque reflue urbane e domestiche

     Per scarichi relativi ad impianti di depurazione con una potenzialità pari a 2.000 o più a.e., la concentrazione ed i carichi per i vari parametri sono da determinare in base a campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

     Per scarichi relativi ad impianti di depurazione con una potenzialità inferiore a 2.000 a.e. è ammessa anche la determinazione su campione medio di 3 ore.

     Sono esclusi i parametri temperatura, cloro attivo e idrocarburi aromatici volatili, per i quali la determinazione va fatta su campioni istantanei. La frequenza giornaliera e gli intervalli dei prelievi sono da definire in rapporto al tipo di scarico.

     Per i parametri di cui agli allegati A, B e C, ad eccezione dei parametri azoto totale e fosforo totale, il numero di campioni ammessi su base annua, il cui valore può superare i valori limite di emissione, è definito in rapporto al numero di campioni come da schema seguente:

Campioni prelevati durante l'anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

Campioni prelevati durante l'anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

4-7

1

172-187

14

8-16

2

188-203

15

17-28

3

204-219

16

29-40

4

220-235

17

41-53

5

236-251

18

54-67

6

252-268

19

68-81

7

269-284

20

82-95

8

285-300

21

96-110

9

301-317

22

111-125

10

318-334

23

126-140

11

335-350

24

141-155

12

351-365

25

156-171

13

 

 

     Per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare i valori limite di emissione oltre la percentuale sotto indicata:

     BOD5 : 100%

     COD : 100%

     Solidi sospesi : 150%

     Il numero minimo annuo di campioni da prelevare ad intervalli regolari e da sottoporre ad analisi è fissato in base alla dimensone dell'impianto di depurazione come segue:

Potenzialità impianto

Numero di campioni

Fino a 499 a.e.

Viene definito a discrezione dell'autorità di controllo competente.

Da 500 a 1.999 a.e.

6 campioni il primo anno di funzionamento e 2 negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se più di un campione non risulta conforme nell'anno successivo devono essere prelevati 6 campioni.

da 2.000 a 9.999 a .e.

12 capioni il primo anno di funzionamento e 4 negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se più di due campioni non risultano conformi nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni.

da 10.000 a 49.999 a.e.

12 campioni

oltre 49.999 a .e.

24 campioni

     Nel caso di reti fognarie che raccolgono anche scarichi industriali va controllato, con la frequenza minima di seguito indicata, anche il rispetto dei valori limite di emissioni di cui all`allegato D e di cui all'allegato G, nel caso di scarichi sul suolo, per i parametri aggiuntivi indicati nell'atto di autorizzazione in rapporto al tipo di scarichi industriali presenti nel bacino servito dall'impianto.

Potenzialità impianto

Numero di campioni all'anno

fino a 9.999 a.e.

1

da 10.000 a 49.999 a.e.

3

oltre 49.999

6

     Nel caso in cui il gestore garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima, il numero di campioni da controllare da parte dell'autorità competente per il controllo viene ridotto ad un sesto. In ogni caso va effettuato almeno un controllo all'anno.

     I gestori degli impianti di depurazione devono assicurare inoltre un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello degli schemi precedenti) sugli scarichi e sulle acque in entrata dell'impianto di depurazione.

     L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può prescrivere inoltre l'effettuazione di periodici controlli esterni a carico del titolare dello scarico. Per controllo esterno si intende un controllo effettuato da un tecnico qualificato indipendente.

     Valori estremi della qualità delle acque reflue non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

     Acque reflue industriali

     Le determinazioni analitiche al fine del controllo dei valori limite di emissione indicati negli allegati D, E e G per le acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, se non diversamente fissato nell'atto di autorizzazione allo scarico.

     L'autorità preposta al controllo può effettuare, in deroga al campione medio rilevato nell'arco di 3 ore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione piú adatto a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

     Per i cicli produttivi specificati nell'allegato F devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì allo scarico finale i valori limite indicati negli allegati D ed E.

 

 

Allegato L

Insediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche

 

     1. I servizi per l'igiene e la pulizia della persona;

     2. gli stabilimenti idropinici e idrotermali;

     3. lavanderie aventi una potenzialità complessiva di lavaggio mediante lavatrici ad acqua pari o inferiore a 50 kg di biancheria per ogni ciclo ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono contenere solventi;

     4. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricercaovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

     5. i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 m annui;

     6. le macellerie sprovviste del reparto di macellazione, che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m annui;

     7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

     8. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno, da computare secondo le modalità di calcolo di cui alla successiva tabella. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002.

Azoto prodotto dalle specie animali allevate al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione

Specie allevata

Kg di Azoto per t di peso vivo per anno

Carico zootecnico t peso vivo equivalente a 340 kg di azoto

Valore di U.B.A. equivalente a 340 kg di azoto

Bovini

85

4,0

5

Suini

113

3,0

20

Ovaiole e pollastre

170

2,0

1.250

Avicoli a terra

162

2,1

1.300

Cunicoli

142

2,4

1.000

Ovicaprini

100

3,4

50

Equini

85

4,0

5

     9. imprese di cui ai punti 7 e 8 del presente allegato, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamentedall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;

     10. imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1000 m annui;

     11. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore ad 1 kg per m2 di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al secondo.

 

 

Allegato M

Opere e scarichi di acque reflue di competenza del sindaco

 

     1. Reti di fognature interne;

     2. scarico di acque meteoriche non inquinate raccolte in sistemi di fognatura separati derivanti da aree aventi una superficie inferiore a 2 ha;

     3. scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura;

     4. scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo di consistenza inferiore a 50 a.e;

     5. scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica, per i quali non sussite l'obbligo di installazione di un impianto di pretrattamento o vincolati all'installazione di un impianto di pretrattamento le cui caratteristiche siano state definite con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 34, comma 5;

     6. scarico di acque degli impianti di scambio termico aventi una portata complessiva inferiore a 10.000 m3 all'anno;

     7. scarichi di acque di falda pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, per portate inferiori ai 50 l/s.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 40 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall’art. 40 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[7] Rubrica così sostituita dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[8] Lettera abrogata dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[9] Articolo inserito dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.