§ 5.2.63 - L.P. 9 aprile 1996, n. 8.
Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/04/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Assistenza domiciliare per l'infanzia.
Art. 1 bis.  (Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni).
Art. 2.  Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia
Art. 3.  Modifiche alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, concernente "Ordinamento dell'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia".
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, concernente "Asili nido".
Art. 5.  Modificazione e abrogazione di norme vigenti.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Testo unificato.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Variazioni al bilancio 1996.


§ 5.2.63 - L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia.

(B.U. 23 aprile 1996, n. 20).

 

Capo I

ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'INFANZIA

 

     Art. 1. Assistenza domiciliare per l'infanzia.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata ad assegnare contributi finanziari alle spese di gestione delle istituzioni private senza scopo di lucro o delle cooperative di servizi sociali, che promuovono ed organizzino sul piano tecnico-assistenziale e amministrativo l'assistenza domiciliare per l'infanzia.

     2. Come tale si intende, ai fini della presente legge, l'attività delle persone che professionalmente, in collegamento con le organizzazioni suddette, assistono nelle loro case uno o più bambini di altri e forniscono loro le cure familiari, seguendo criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali.

     3. La Provincia autonoma di Bolzano prevede sussidi economici a sostegno delle famiglie a basso reddito utenti dell'assistenza domiciliare all'infanzia. L'erogazione dei sussidi è delegata agli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, integrato dall'art. 2 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43.

     4. Con il regolamento di esecuzione verranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai sussidi di cui al comma terzo. Ai fini della valutazione del fabbisogno e dell'entità delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente "Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano", e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l'art. 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

 

     Art. 1 bis. (Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni). [1]

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

     2. La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

     3. Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l’infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

     4. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

     5. I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L’ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L’ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.

 

          Art. 2. Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia [2].

     1. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

     a) svolgono un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;

     b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;

     c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

     2. I contributi per spese d'investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici e degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70 per cento delle spese ammesse. La Provincia sostiene le spese per le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale [3] .

     3. nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quale viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

     4. Le agevolazioni di cui ai commi primo e secondo non sono cumulabili con altre agevolazioni per le stesse finalità previste da leggi statali e regionali o altre leggi provinciali.

 

Capo II

ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO PROVINCIALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

 

          Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, concernente "Ordinamento dell'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia".

     1. L'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1 (Finalità) - 1. L'istituto provinciale di assistenza all'infanzia è un istituto di pronta e transitoria accoglienza.

     2. Esso ha il compito di accogliere e di assistere a tempo parziale o a tempo pieno i bambino fino a tre anni insieme, eventualmente, alle rispettive madri:

     a) quando sono in attesa di provvedimenti o interventi di superamento della fase assistenziale transitoria;

     b) quando necessitino di alloggio, nutrimento o altri bisogni primari oppure la loro presenza nella famiglia crei tensione o disagi che consiglino l'allontanamento. La loro permanenza nell'istituto cessa con il venir meno delle difficoltà che hanno determinato l'accettazione e, in ogni caso, non può essere protratta oltre il sesto mese dall'ingresso.

     3. L'Istituto accoglie e assiste in via temporanea e transitoria anche le donne durante lo stato di gravidanza nei casi di particolare stato di bisogno".

     2. L'art. 7 della legge provinciale n. 6/1976 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7 (Direzione) - 1. La Giunta provinciale nomina il direttore/la direttrice dell'istituto scegliendolo/a tra i/le dipendenti che siano inquadrati/e almeno nella VI qualifica funzionale e che abbiano un'esperienza almeno quadriennale di lavoro in servizi specializzati per la prima infanzia.

     2. Il direttore/la direttrice provvede ad accettare e dimettere i bambini, le gestanti e le madri, sovrintende ai servizi assistenziali, amministrativi e ausiliari, tiene i rapporti con le amministrazioni, gli enti e il pubblico, regolamentando anche i turni di lavoro del personale.

     3. L'educatore professionale/l'educatrice professionale, o un operatore/un'operatrice a tal fino designato/a dal direttore/dalla direttrice fra il personale di cui all'art. 8, comma secondo, coordina il personale addetto alla vigilanza e all'assistenza diretta dei bambino, cura i rapporti assistenziali con le madri ospiti dell'istituto e sostituisce il direttore/la direttrice in caso di assenza o impedimento."

     3. L'art. 8 della legge provinciale n. 6/1976 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8 (Responsabilità sanitarie) - 1. La vigilanza sanitaria all'interno dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia e la consulenza pediatrica e nipiologica nei confronti dei bambini sono esercitate dall'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud.

     2. L'assistenza medico - infermieristica deve essere garantita dalla suddetta azienda speciale Unità sanitaria locale Centri Sud ed i relativi oneri finanziari saranno a carico del Fondo sanitario provinciale.

     3. L'assessore provinciale competente in materia di assistenza all'infanzia è autorizzato a stipulare con l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud apposita convenzione per la disciplina degli interventi di cui ai commi primo e secondo, secondo convenzione - tipo approvata dalla Giunta provinciale".

 

Capo III

NORME CONCERNENTI GLI ASILI NIDO

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, concernente "Asili nido".

     1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 3-bis (Determinazione dei contributi) - 1. Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 5.

     2. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore."

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE FINALI

 

          Art. 5. Modificazione e abrogazione di norme vigenti.

     1. Il comma secondo dell'art. 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.

     2. I commi primo e secondo dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.

     3. Il comma quarto dell'art. 2, l'art. 5, le lettere a) e d) dell'art. 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma secondo dell'art. 17 e l'art. 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.

     4. Il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.

     5. La lettera n) del comma primo dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.

     6. Nel testo italiano dell'art. 33, comma secondo, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.

     8. Il comma primo dell'art. 16 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “1. Gli enti gestori dei servizi sociali affidano l'incarico di coordinatore di distretto ad un operatore in possesso del diploma di scuola media superiore e con esperienza professionale triennale nei servizi sociali".

 

          Art. 6. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

 

          Art. 7. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

 

          Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, commi primo e terzo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 rispettivamente la spesa di lire 300 milioni e di lire 500 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 800 milioni indicato al comma primo si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 (partita 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Le spese di cui al capo III trovano copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo 51300 del bilancio di previsione per l'anno 1996.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli anni successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 9. Variazioni al bilancio 1996.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Articolo inserito dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.