§ 5.2.66 - L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
Interventi a favore dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in situazione di handicap


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/04/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Nella presente legge, nella legge 30 giugno 1983, n. 20, nonché nel testo unico di cui all'articolo 22, i soggetti beneficiari vengono indicati con la dizione “persone in situazione di [...]
Art. 2.      1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”, e [...]
Art. 5.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, “Nuove provvidenze in favore delle persone in situazione di handicap”, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42 e dall'articolo 7 della legge [...]
Art. 8.      1. Al comma 1 dell'articolo 11–bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, viene aggiunta le seguente proposizione: “Per l'iscrizione nella graduatoria per [...]
Art. 9.      1. Il comma 3–bis dell'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 32, comma 13, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56 e dall'articolo 28, comma 2, lettera aaa), della [...]
Art. 13.      1. Dopo l'articolo 21–bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 14.      1. Dopo l'articolo 21–ter della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 15.      1. Dopo l'articolo 21–quater della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 16.      1. Dopo l'articolo 21–quinquies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 17.      1. L'articolo 38 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono aggiunti i seguenti:
Art. 20.      1. L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.
Art. 21.      1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni [...]
Art. 22.      1. Il presente testo verrà coordinato in un testo unico con le altre disposizioni in materia di persone in situazione di handicap.
Art. 23.      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 12–bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, inserito dall'articolo 8 della legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.      1. Alla spesa derivante dall'articolo 9 della presente legge, stimata in lire 200 milioni per l'anno 1998 e in lire 1,5 miliardi all'anno per gli esercizi 1999 e 2000, si provvede, per [...]


§ 5.2.66 - L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Interventi a favore dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in situazione di handicap

(B.U. 21 aprile 1998, n. 17).

 

     Art. 1.

     1. Nella presente legge, nella legge 30 giugno 1983, n. 20, nonché nel testo unico di cui all'articolo 22, i soggetti beneficiari vengono indicati con la dizione “persone in situazione di handicap”.

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Art. 10 (Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità) — 1. Presso ciascuna Azienda speciale unità sanitaria locale è istituita, a partire dal 1° gennaio 1999, una commissione sanitaria per gli invalidi civili, una per i ciechi civili e una per i sordomuti con il compito di accertare le minorazioni di cui alla presente legge.

     2. Le commissioni sanitarie durano in carica tre anni e sono composte dal presidente, scelto preferibilmente tra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale e unico per tutte le commissioni, e da due membri che sono:

     a) per le commissioni sanitarie invalidi civili: un medico designato dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) e un medico neuropsichiatra ovvero un medico in servizio presso istituzioni neurologiche psichiatriche pubbliche;

     b) per le commissioni sanitarie ciechi civili: due medici specializzati in oculistica, uno dei quali designato dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.);

     c) per le commissioni sanitarie sordomuti: un medico designato dalla sezione provinciale di Bolzano dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S.) e un medico specializzato in otorinolaringoiatria.

     3. Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di accertamento di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modifiche, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

     4. Al fine della fruizione delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, le commissioni sanitarie, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, accertano la sussistenza dell'handicap, la gravità della situazione della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale.”

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è inserito il seguente:

     “Art. 36–bis (Personale addetto alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità) — 1. Il personale provinciale addetto all'esercizio delle funzioni amministrative delle commissioni provinciali per l'accertamento dell'invalidità può optare di rimanere in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.

     2. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo in godimento, escluse eventuali indennità collegate all'espletamento di determinate funzioni.”

 

          Art. 4.

     1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     “d) accertamento di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsto da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia.”

 

          Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, “Nuove provvidenze in favore delle persone in situazione di handicap”, è sostituito dal seguente:

     “2. La Provincia:

     a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

     b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

     c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;

     d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap”.

     2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “4. Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono inseriti i seguenti:

     “4–bis. La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative.

     4–ter. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è inserito il seguente:

     “1–bis. Le attività inerenti la rimozione delle cause invalidanti sotto il profilo profilattico, preventivo e riabilitativo sono regolate dalle normative e dalle programmazioni del servizio sanitario provinciale.”

 

          Art. 6.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:

     “2. Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.”

 

          Art. 7.

     1. Dopo il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42 e dall'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è aggiunto il seguente:

     “11. L'amministrazione provinciale, sulla base di specifiche convenzioni, può istituire in aziende ed enti pubblici e privati posti per progetti mirati alla riabilitazione ed alla integrazione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che non abbiano usufruito in precedenza di un posto in un laboratorio protetto.”

 

          Art. 8.

     1. Al comma 1 dell'articolo 11–bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, viene aggiunta le seguente proposizione: “Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione.”

 

          Art. 9.

     1. Il comma 3–bis dell'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 32, comma 13, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

     “3–bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli in situazione di handicap, anche maggiorenni, nonché del coniuge disabile e di qualsiasi altra persona facente parte del nucleo familiare. Tali contributi possono essere estesi anche a quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o di mezzi (p.es.carrelli appendici) necessari all'ambulazione del disabile stesso.”

     2. Dopo l'articolo 15–bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è inserito il seguente:

     “Art. 15–ter (Aiuto personale) — 1. I servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare.

     2. I servizi dei distretti sociali possono essere integrati con i servizi sanitari e altri servizi socioassistenziali esistenti sul territorio e possono avvalersi della collaborazione di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

     b) cittadini di età superiore ai 18 anni, che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

     c) organizzazioni di volontariato.

     3. Il personale di cui al comma 2 deve comprovare una formazione specifica in materia.

     4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi dei distretti sociali possono convenzionarsi con organizzazioni di volontariato.”

 

          Art. 10.

     Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

     a) messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;

     b) accompagnamento e trasporto — anche individualizzato — delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;

     c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;

     d) promozione di refezioni scolastiche;

     e) fornitura di libri di testo;

     f) concessione di sussidi sostitutivi di retta;

     g) promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

     h) ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap.”

 

          Art. 11.

     1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “1. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psicodiagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).”

 

          Art. 12.

     1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56 e dall'articolo 28, comma 2, lettera aaa), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente:

     “Art. 21–bis (Obiettivi dell'integrazione scolastica) — 1. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

     2. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

     3. L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

     a) garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

     b) garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;

     c) garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;

     d) garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;

     e) coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

     4. Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.”

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'articolo 21–bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

     “Art. 21–ter (Attuazione dell'integrazione scolastica) — 1. All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

     a) la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;

     b) l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

     c) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

     d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;

     e) la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;

     f) l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;

     g) l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;

     h) assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap.”

 

          Art. 14.

     1. Dopo l'articolo 21–ter della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

     “Art. 21–quater (Valutazione del rendimento e prove d'esame) — 1. Nella valutazione degli alunni in situazione di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

     2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

     3. Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica o sensoriale sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche; nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

     4. Per gli alunni in situazione di handicap che seguono un piano educativo individualizzato, i cui obiettivi non corrispondono ai programmi vigenti, è consentita una valutazione differenziata che ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del predetto piano educativo.”

 

          Art. 15.

     1. Dopo l'articolo 21–quater della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

     “Art. 21–quinquies (Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale) — 1. Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

     2. Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

     3. Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

     4. Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

     5. Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici.”

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 21–quinquies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

     “Art. 21–sexies (Coordinamento interistituzionale) — 1. È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:

     a) tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;

     b) tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;

     c) tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;

     d) tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;

     e) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21–quinquies, comma 2.

     3. Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.

     4. Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

     5. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le fasi operative dei singoli interventi.”

 

          Art. 17.

     1. L'articolo 38 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “Art. 38 (Avvio a corsi professionali) — 1. La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.

     2. Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un'équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.

     3. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali.”

 

          Art. 18.

     1. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “6. L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi.”

 

          Art. 19.

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono aggiunti i seguenti:

     “10. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale.

     11. Qualora, su parere medico, psicologico o pedagogico, si renda necessaria una formazione specifica attraverso corsi non previsti dal piano annuale, è possibile attivare un corso individuale di breve durata.”

 

          Art. 20.

     1. L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.

     2. I contratti di comparto del personale dipendente degli enti locali e i contratti di formazione-lavoro devono recepire le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     3. L'articolo 1 della legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29, modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1 — 1. Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi, riconosciuti secondo le norme vigenti persone in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nel quadro di una programmazione educativa e didattica che, ispirandosi al criterio della massima individualizzazione, abbia consentito l'elaborazione di piani individualizzati adeguati per contenuti e metodologie alle specifiche differenziate situazioni, anche con possibilità, quindi, di parziale sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline. Per gli allievi di cui sopra l'esame di licenza media potrà svolgersi con prove differenziate in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo didattico attuato nel triennio. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Restano ferme le particolari disposizioni per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica e sensoriale, stabilite dall'articolo 102 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, salvo la menzione, che viene abolita, del medesimo articolo sui diplomi e certificati di licenza media. La possibilità di svolgimento delle prove differenziate riguarda gli alunni interni nonché candidati privatisti che abbiano presentato al preside della scuola media presso la quale chiederanno di sostenere l'esame di licenza un piano di studio individualizzato. Detto piano deve essere presentato all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre, al fine di consentire al consiglio di classe, designato dal preside, le eventuali integrazioni e modifiche al piano stesso, anche, per quanto possibile, mediante incontri con il candidato medesimo.”

 

          Art. 21.

     1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap.

 

          Art. 22.

     1. Il presente testo verrà coordinato in un testo unico con le altre disposizioni in materia di persone in situazione di handicap.

 

          Art. 23.

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 12–bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, inserito dall'articolo 8 della legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     “10. Il personale dipendente degli enti gestori di riferimento, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all'azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente gestore.

     La giunta comunale o comprensoriale stabilisce tempi e modalità del trasferimento.”

 

          Art. 24.

     1. Alla spesa derivante dall'articolo 9 della presente legge, stimata in lire 200 milioni per l'anno 1998 e in lire 1,5 miliardi all'anno per gli esercizi 1999 e 2000, si provvede, per l'esercizio in corso, con le disponibilità sul capitolo 51500 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, e per gli esercizi 1999 e 2000 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.1, lettera b.1) del bilancio per il triennio 1998–2000.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.