§ 5.2.65 - L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Disposizioni sui Servizi sociali in provincia di Bolzano


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:11/11/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:
Art. 5.      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:
Art. 6.      1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12 bis:
Art. 9.      1. L'articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:
Art. 14.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:
Art. 15.      1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:
Art. 17.      1. Il comma 5 dell'articolo 12, l'articolo 16, l'articolo 27 ed il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono abrogati.
Art. 18.      1. L'articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. L'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L'articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. L'articolo 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, inserito dall'articolo 2 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. Dopo l'articolo 42 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 23.      1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 7, l'articolo 12, il comma 3 dell'articolo 13, gli articoli 14, 17, 18, 19, 20, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 21, gli articoli 22, 23, 36, 37, nonché i [...]
Art. 24.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 è sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 27.      1. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 28.      1. L'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è abrogato.
Art. 29.      1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 30.      1. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 31.      1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla [...]
Art. 32.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 il comma 7 dell'articolo 1 della legge [...]
Art. 33.      1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 è inserito il seguente:
Art. 34.      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 35.      1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 è aggiunto il seguente:
Art. 36.      1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola affitto" è sostituita dalla parola abitazione".
Art. 37.      1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 le parole entro il 28 febbraio" sono soppresse.
Art. 38.      1. A partire dal 1 settembre 1998 il personale provinciale messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e [...]
Art. 39.      1. Le nuove modalità di determinazione dei contributi introdotte dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, si applicano per i [...]
Art. 40.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


§ 5.2.65 - L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Disposizioni sui Servizi sociali in provincia di Bolzano

(B.U. 2 dicembre 1997, n. 56).

 

CAPO I

Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, concernente

Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano"

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 3. (Consulta provinciale per l'assistenza sociale).

     1. E' istituita presso la Ripartizione provinciale servizio sociale la Consulta provinciale per l'assistenza sociale, composta da:

     a) l'assessore provinciale all'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, con funzioni di vicepresidente;

     c) quattro rappresentanti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia;

     d) un rappresentante del comune capoluogo di provincia, designato dal medesimo;

     e) un rappresentante delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, designato dalle medesime;

     f) quattro rappresentanti di istituzioni private, operanti nel settore socio-assistenziale, designati dalle medesime;

     g) tre esperti del settore socio-assistenziale;

     h) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, designati dalle medesime.

     2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e h), sono scelti tra una terna di nominativi designati dai rispettivi enti.

     3. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. E' assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     4. La consulta può articolarsi in sezioni per specifiche materie, delle quali possono far parte anche persone che non sono membri della consulta, aventi particolari competenze o conoscenze in materia di assistenza sociale. Ciascuna sezione è composta da nove membri, nominati dal presidente della consulta, previo parere della consulta stessa.

     5. Le funzioni di segretario della consulta rispettivamente delle sezioni della stessa sono svolte da funzionari provinciali della Ripartizione provinciale servizio sociale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     6. La Giunta provinciale approva il regolamento interno della consulta e delle sezioni.

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 4. (Competenze della Consulta provinciale per l'assistenza sociale).

     1. La Consulta provinciale per l'assistenza sociale è organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica; in particolare, essa esprime parere:

     a) sul piano sociale provinciale,

     b) sui piani annuali e pluriennali,

     c) sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale,

     d) sui criteri di ripartizione del fondo sociale provinciale.

     2. I compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla consulta o relative sezioni secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

     3. E' istituita la Sezione ricorsi che decide:

     a) sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni,

     b) sulle controversie in materia di ricovero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

     4. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale che la presiede, e da quattro funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.

     5. La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto..

 

          Art. 3.

     1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

     3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali. Detta quota non dovrà essere inferiore al 50 per cento della quota base di minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69..

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:

Art. 7 bis. (Assistenza economica sociale).

     1. Per rendere omogenei e coordinati i criteri e le modalità di concessione di prestazioni economiche socio-assistenziali rivolte a persone e famiglie, detti criteri e modalità sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell'articolo 1, tenendo conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori e dei servizi delegati.

 

          Art. 5.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:

     5. La giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per l'assistenza sociale, può riconoscere, ai fini dell'accesso ai profili professionali dei servizi sociali, attestati di formazione conseguiti sul territorio nazionale o all'estero, se tali formazioni hanno contenuti paragonabili alle formazioni nel campo sociale espletate dall'amministrazione provinciale e hanno almeno la durata minima prevista dalla normativa vigente.

 

          Art. 6.

     1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     h) provvedono all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, al riadattamento e all'ampliamento degli immobili destinati ai servizi sociali; se i servizi sono gestiti attraverso altri enti pubblici o privati, detti immobili possono essere messi a loro disposizione,"

 

          Art. 7.

     1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

     2. La gestione avviene attraverso propri uffici, mediante aziende o istituzioni oppure ricorrendo a convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, associazioni o cooperative. E' fatta salva la precedenza delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11.

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12 bis:

Art. 12 bis.

     1. L'azienda è ente strumentale degli enti gestori dei servizi sociali per la gestione dei servizi medesimi. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile, ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti gestori.

     2. Sono organi dell'azienda il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

     3. Al direttore spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda cui è preposto secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell'azienda e dispone le assunzioni del personale.

     4. Il direttore dell'azienda è nominato dalla giunta dell'ente gestore di riferimento, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige.

     5. Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati alla direzione dell'azienda non devono aver superato il sessantacinquesimo anno di età , devono essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti un'esperienza di attività professionale di direzione tecnico -amministrativa presso enti e strutture pubbliche o private, a livello dirigenziale, di almeno cinque anni, nonché dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente normativa.

     6. Le funzioni del collegio dei revisori sono svolte dal collegio dei revisori dei conti dell'ente gestore di riferimento.

     7. La giunta comunale o comprensoriale approva i programmi dell'azienda, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi, l'istituzione di nuovi servizi, il bilancio annuale e relative variazioni ed il conto consuntivo, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'azienda.

     8. I consigli comprensoriali o rispettivamente comunali approvano lo statuto dell'azienda e relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

     9. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull'ordinamento delle comunità comprensoriali.

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. (Costi e tariffe).

     1. Gli enti gestori dei servizi sociali e gli enti pubblici e privati operanti nel settore determinano annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, i costi relativi ai servizi ed attività fissati distintamente per prestazione o per unità giornaliera di frequenza.

     2. I costi sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.

     3. Nei costi sono comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al 4 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2.

     4. Le tariffe sono fissate dall'ente in relazione al costo e alla priorità programmatica dei singoli servizi, nonché alla capacità contributiva dell'utenza come disciplinata nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7.

     5. I costi e le tariffe non possono essere fissati con effetto retroattivo.

     6. I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 14. (Modalità organizzative).

     1. I servizi sociali sono organizzati:

     a) in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;

     b) in forme sostitutive della famiglia;

     c) in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;

     d) in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.

     2. I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

     3. I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

     4. L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

     5. La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione.

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 19. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

     1. La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     2. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni, contratti ed intese di lavoro e di collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali.

     3. La Provincia può concedere contributi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in conto capitale e in conto gestione.

     4. La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.

 

          Art. 12.

     1. L'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Art. 20. (Enti privati).

     1. La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.

     2. Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali.

     3. La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è inserito il seguente:

Art. 20 bis. (Concessione di contributi).

     1. La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:

     a) alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,

     b) alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,

     c) ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili,

     d) all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,

     e) allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale,

     f) allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali,

     g) allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali,

     h) allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,

     i) allo svolgimento di iniziative di auto,

     j) alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,

     k) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale.

     2. Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

     3. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un fabbisogno temporaneo ed eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     4. Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione.

     5. L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari.

 

          Art. 14.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:

     6. Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale. Gli operatori volontari devono essere assicurati ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

     7. Le spese concernenti la quota di iscrizione a corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dei servizi sociali messo a disposizione, da parte della Provincia, agli enti gestori dei servizi sociali sono rimborsate dalla Provincia su apposito capitolo di spesa all'interno del fondo sociale di cui all'articolo 29.

 

          Art. 15.

     1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

     1. Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale servizio sociale i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. Entro il mese di marzo di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all'anno precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo d'amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.

     2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     2. Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni."

     3. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

     4. I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente.

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 37. (Norma transitoria ed abrogazioni).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 20-bis trovano applicazione una volta entrato in vigore il relativo regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, e successive modifiche;

     b) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;

     c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26.3.

     Della data di cui al comma 2 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 17.

     1. Il comma 5 dell'articolo 12, l'articolo 16, l'articolo 27 ed il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono abrogati.

 

          Art. 18.

     1. L'articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Art. 9. (Servizi residenziali).

     1. Costituiscono forme di assistenza residenziale per gli anziani:

     a) la casa albergo;

     b) la casa di riposo;

     c) il centro di degenza;

     d) la comunità alloggio.

     2. La casa albergo è un complesso di miniappartamenti, dotata di servizi generali interni ma non di servizi di natura assistenziale, riservata parzialmente o totalmente agli anziani.

     3. La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o totalmente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria e di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza totale o parziale e della non autosufficienza.

     4. Il centro di degenza è disciplinato all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

     5. La comunità alloggio è una struttura di tipo familiare per persone parzialmente o totalmente autosufficienti ed è gestita con il coinvolgimento degli assistiti stessi.

 

          Art. 19.

     1. L'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Art. 10. (Requisiti dimensionali ed organizzativi delle case albergo, case di riposo e comunità alloggio).

     1. Le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime, l'organizzazione interna dei servizi nonché la dotazione del personale delle case albergo, delle case di riposo e delle comunità alloggio sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 20.

     1. L'articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 è sostituito dal seguente:

Art. 11. (Procedura per la determinazione della retta).

     1. La retta dei servizi residenziali di cui all'articolo 9 è concordata tra i seguenti enti:

     a) l'ente gestore del servizio;

     b) il comune, ove il servizio svolge l'attività e si trova la propria sede;

     c) gli altri comuni convenzionati con l'ente gestore per il ricovero di persone anziane e non autosufficienti aventi sede nel rispettivo distretto;

     d) l'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente, per la determinazione della retta per le persone non autosufficienti, ospiti delle case di riposo e centri di degenza.

     2. L'accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento tra l'ente gestore ed il comune ove il servizio svolge la propria attività nonché , limitatamente per la determinazione della retta per le persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo e dei centri di degenza, l'azienda speciale unità sanitaria locale.

     3. Se l'accordo non viene raggiunto entro il 31 ottobre, l'ente gestore sottopone la questione alla Sezione ricorsi della Consulta provinciale per l'assistenza sociale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:

     a) il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che la presiede,

     b) il direttore dell'ufficio provinciale competente per i servizi residenziali socio-assistenziali per anziani,

     c) il direttore dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza sanitaria nei servizi residenziali per anziani,

     d) un rappresentante dell'associazione delle case di riposo dell'Alto Adige, designato dalla stessa associazione,

     e) un rappresentante del Consorzio dei comuni, designato dallo stesso consorzio.

 

          Art. 21.

     1. L'articolo 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, inserito dall'articolo 2 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:

     Art 40 ter. (Assistenza agli ospiti non autosufficienti).

     1. Per sostenere i maggiori oneri derivanti dall'assistenza alle persone non autosufficienti ospiti nelle case di riposo e centri di degenza è posta a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente una quota parte della spesa di assistenza per le persone non autosufficienti.

     2. La Giunta provinciale fissa i criteri per la determinazione dalla quota parte a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio-assistenziale, nonché alle spese specifiche derivanti dall'assistenza agli ospiti non autosufficienti, la quale non può essere superiore al 50 per cento dei costi così fissati con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, che sono ad esclusivo carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

     3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 e sulla base della deliberazione dell'ente gestore della casa di riposo o centro di degenza, con la quale viene fissata, sempre sulla base dell'accordo per la determinazione della retta ai sensi dell'articolo 11, la quota a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale, l'azienda speciale determina la quota da erogare nell'anno di riferimento.

     4. La Giunta provinciale determina altresì le modalità di pagamento, anche forfettario, della quota a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale. A tal fine le aziende speciali unità sanitaria locale stipulano apposite convenzioni con gli enti gestori delle case di riposo e dei centri di degenza.

 

          Art. 22.

     1. Dopo l'articolo 42 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 43. (Abrogazioni).

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i commi 2 e 3 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della presente legge.

     2. Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 23.

     1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 7, l'articolo 12, il comma 3 dell'articolo 13, gli articoli 14, 17, 18, 19, 20, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 21, gli articoli 22, 23, 36, 37, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.

 

          Art. 24.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 è sostituito dal seguente:

     2. In particolare, l'istituto ha il compito di accogliere e di assistere a tempo parziale o a tempo pieno i bambini fino a tre anni insieme, eventualmente, alle rispettive madri:

     a) quando sono in attesa di provvedimenti o interventi di superamento della fase assistenziale transitoria;

     b) quando necessitino di alloggio, nutrimento o altri bisogni primari oppure la loro presenza nella famiglia crei tensione o disagi che consiglino l'allontanamento.

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 è inserito il seguente comma:

     2 bis. La permanenza dei bambini nell'istituto cessa con il venire meno delle difficoltà che hanno determinato l'accettazione e, salvo casi eccezionali, non può essere protratta oltre il sesto mese dall'ingresso.

 

          Art. 25.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 è sostituito dal seguente:

     1. Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici o prestazioni specialistiche si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria.

 

          Art. 26.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è sostituito dal seguente:

     3. Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria.

 

          Art. 27.

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 5. (Finanziamento dei consultori familiari).

     1. A partire dal 1 gennaio 1998 al finanziamento della spesa corrente dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali per le attività e le prestazioni socio-assistenziali e le aziende speciali unità sanitarie locali per le attività e le prestazioni sanitarie.

     2. La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni da finanziare a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali e delle aziende speciali unità sanitarie locali nonché le modalità di pagamento. A tal fine gli enti gestori dei servizi sociali e le aziende speciali unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i consultori.

     3. La Provincia può assegnare contributi per le spese di investimento ai sensi dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni.

 

          Art. 28.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 è abrogato.

 

          Art. 29.

     1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     6. Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

 

          Art. 30.

     1. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

     5. Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

 

          Art. 31.

     1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, nel testo previgente.

 

          Art. 32.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 il comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogato.

 

          Art. 33.

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 è inserito il seguente:

Art. 1 bis. (Forme del servizio).

     1. Il servizio Casa delle donne prevede sia strutture aperte che residenziali.

     2. Le strutture aperte sono punti di riferimento ai quali possono rivolgersi, per ottenere informazioni, aiuto, sostegno ed eventualmente avvio a strutture di accoglienza, donne esposte a qualsiasi forma di violenza.

     3. Le strutture residenziali offrono alloggio, aiuto e protezione alle donne che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

     Le strutture residenziali sono gestite nella forma di Casa delle donne, accessibile 24 ore su 24, o nella forma di alloggi protetti.

 

          Art. 34.

     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 sono sostituiti dai seguenti:

     2. Con regolamento di esecuzione sono fissati i parametri quantitativi e qualitativi relativi al personale addetto alla gestione del servizio.

     3. Qualora il servizio sia gestito in regime di convenzione, il personale addetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, deve essere a conoscenza della lingua italiana, di quella tedesca nonché di quella ladina in misura adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio.

 

          Art. 35.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 è aggiunto il seguente:

Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della presente legge.

     2. Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 è abrogata.

 

          Art. 36.

     1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola affitto" è sostituita dalla parola abitazione".

 

          Art. 37.

     1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 le parole entro il 28 febbraio" sono soppresse.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 è inserito il seguente:

     1 bis. La data di presentazione delle domande di contributo è fissata con decreto dell'assessore provinciale alla sanità.

 

          Art. 38.

     1. A partire dal 1 settembre 1998 il personale provinciale messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è trasferito ai relativi enti nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso la Provincia.

     2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità del relativo passaggio, prevedendo la facoltà di opzione per la permanenza presso la Provincia nell'ambito dei posti non coperti.

     3. La dotazione organica dei relativi ruoli del personale provinciale viene ridotta del numero di posti pari al numero dei dipendenti trasferiti.

 

          Art. 39.

     1. Le nuove modalità di determinazione dei contributi introdotte dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, si applicano per i contributi concessi a decorrere dall'anno 1997.

 

          Art. 40.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 7-ter, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-sexies, 8-septies e 10 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 7 agosto 1980, n. 31.