§ 5.2.36 - L.P. 7 dicembre 1978, n. 69.
Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/12/1978
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio.
Art. 2.  Servizi.
Art. 3.  Gratuità dei servizi.
Art. 4.  Comitato.
Art. 5.  Compiti del comitato.
Art. 6.  Centri medici e di assistenza sociale.
Art. 7.  Funzioni del centro medico e di assistenza sociale.
Art. 8.  Servizio provinciale.
Art. 9.  Piano di intervento.
Art. 10.  Formazione e aggiornamento del personale.
Art. 11.  Convenzioni.
Art. 12.  Enti pubblici e privati.
Art. 13.  Gestione dei servizi di rieducazione in favore di minorenni socialmente disadattati.
Art. 14.  Obblighi del segreto professionale.
Art. 15.  Obblighi di segnalazione e anonimato.
Art. 16.  Dati statistici e analisi epidemiologica.
Art. 17.  Collaborazione con altri enti e organizzazioni.
Art. 18.      La Giunta provinciale collabora tramite i suoi servizi con il tribunale dei minorenni per l'attuazione delle competenze in materia minorile trasferita dallo Stato alla Provincia autonoma di [...]
Art. 19.  Assunzione del personale.
Art. 20.  Titoli di studio richiesti.
Art. 21.  Assistenti sociali.
Art. 22.  Operatori sociali.
Art. 23.  Assistenti volontari.
Art. 24.  Servizio civile.
Art. 25.  Assicurazione.
Art. 26.  Spese di funzionamento.
Art. 27.  Finanziamento.
Art. 28.  Variazione di bilancio.
Art. 29.  Ruolo speciale.
Art. 30. 
Art. 31.  Rinvio.
Art. 32.  Clausola d'urgenza.


§ 5.2.36 - L.P. 7 dicembre 1978, n. 69. [1]

Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo.

(B.U. 15 maggio 1979, n. 24).

 

     Art. 1. Istituzione del servizio.

     La Provincia autonoma di Bolzano istituisce e assicura nel proprio territorio un servizio che ha le seguenti finalità:

     a) la prevenzione e la cura di forme di disadattamento, di emarginazione e devianza sociale, di tossicodipendenza e di alcolismo, nonché di tutte le altre forme che necessitano di analogo intervento;

     b) la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;

     c) la riabilitazione e il reinserimento delle persone assistibili;

     d) la divulgazione di informazioni idonee atte a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope o alcoliche.

 

          Art. 2. Servizi.

     Le finalità di cui all'art. 1 vengono perseguite attraverso le strutture sanitarie e sociali pubbliche o convenzionate con la Provincia, in particolare tramite l'attività specifica di:

     a) centri medici e di assistenza sociale;

     b) comunità terapeutiche, focolari per l'assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe;

     c) affidamento educativo presso famiglie o persone singole ritenute idonee dall'equipe dei centri medici e di assistenza sociale.

     E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura e ai medici curanti.

     Con regolamento di esecuzione saranno definiti i requisiti tecnico-assistenziali, nonché lo standard minimo del personale dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3. Gratuità dei servizi.

     Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici o prestazioni specialistiche si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria [2] .

     Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'integrità psico-fisica e delle convinzioni etniche e religiose degli assistiti.

     Gli operatori devono avvalersi della lingua materna degli utenti.

 

          Art. 4. Comitato.

     E' istituito il comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, quale organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione provinciale, del quale fanno parte:

     1) l'Assessore provinciale all'igiene e sanità o un suo delegato;

     2) l'Assessore provinciale all'assistenza e beneficenza pubblica o un suo delegato;

     3) il sovrintendente e gli intendenti scolastici o loro delegati;

     4) un medico;

     5) uno psicologo;

     6) un sociologo;

     7) un pedagogista;

     8) un assistente sociale;

     9) due educatori;

     10) un operatore che svolga opera di volontariato nel settore;

     11) due rappresentanti del consiglio scolastico provinciale;

     12) due rappresentanti degli enti gestori di servizi di cui alla presente legge;

     13) due rappresentanti di associazioni giovanili operanti nel settore dell'educazione;

     14) un funzionario del servizio provinciale di cui all'art. 8.

     Fanno parte altresì del comitato il medico provinciale, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia, addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, una ispettrice di polizia, il presidente del tribunale dei minorenni avente giurisdizione nella provincia e il presidente della sezione specializzata di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     L'Assessore alla sanità svolge le funzioni di presidente; il vicepresidente è eletto dal comitato in seno allo stesso.

     Un funzionario del servizio provinciale competente svolge le funzioni di segretario.

     Il comitato provinciale è nominato dalla Giunta provinciale su proposta degli Assessori competenti e la sua composizione linguistica deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

     Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

     Il comitato può articolarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti.

     Con deliberazione della Giunta provinciale è stabilito il regolamento relativo al funzionamento del comitato stesso.

     Ai membri, agli esperti e al segretario del comitato spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 5. Compiti del comitato.

     Il comitato provinciale propone e coordina, a livello provinciale, le iniziative necessarie all'attuazione della presente legge e, in particolare:

     a) le iniziative preventive, curative e riabilitative previste dalla presente legge;

     b) tutte le iniziative informative per gli scopi di cui alla presente legge;

     c) le iniziative di formazione, riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto al settore;

     d) esamina i dati statistici raccolti e redige annualmente un rapporto sul fenomeno della devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto in provincia, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

     e) esprime il suo parere sul piano di intervento di cui all'art. 9 della presente legge;

     f) esprime il proprio parere tecnico su provvedimenti da adottarsi dall'Amministrazione provinciale, nonché dagli organismi scolastici e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere, dando anche specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e ispettive; può richiedere inoltre informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante in provincia;

     g) coordina e controlla gli enti e le istituzioni, anche privati, autorizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti devianti, degli alcolisti e tossicodipendenti e redige annualmente un rapporto da inviare al Consiglio provinciale in occasione della discussione del bilancio preventivo.

 

          Art. 6. Centri medici e di assistenza sociale.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 della presente legge, istituisce centri medici e di assistenza sociale, che sono composti da:

     a) medici;

     b) psicologi, pedagogisti, sociologi;

     c) infermieri professionali e assistenti sanitarie;

     d) assistenti sociali e volontari;

     e) educatori.

     L'equipe di cui al comma precedente si avvale, inoltre, di strutture collegate come: comunità terapeutiche, focolari per l'assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può inoltre incaricare altri professionisti o esperti ritenuti indispensabili per l'espletamento del servizio stesso.

     Ogni centro opera a livello comprensoriale; più comprensori possono essere affidati ad una equipe.

     Fino all'attuazione della riforma sanitaria tali comprensori saranno determinati con delibera della Giunta provinciale.

     La Giunta provinciale nomina, su proposta dell'Assessore competente, i direttori dei centri medici e di assistenza sociale che restano in carica per due anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 7. Funzioni del centro medico e di assistenza sociale.

     I centri medici e di assistenza sociale provvedono ai seguenti interventi:

     a) promuovono e attuano misure preventive;

     b) organizzano corsi, conferenze, tavole rotonde, incontri e ogni altra iniziativa ritenuta idonea;

     c) forniscono assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;

     d) determinano le più idonee terapie di disintossicazione, nonché ogni altro intervento utile per la riabilitazione e il reinserimento, operando i necessari interventi;

     e) inviano, nei casi di necessità, le persone assistite in ospedali e presidi sanitari, sia per esami, sia per il ricovero ospedaliero;

     f) prestano la propria consulenza a tutti gli operatori sanitari e sociali, nonché agli educatori;

     g) impartiscono le opportune direttive per l'opera di recupero sociale dei devianti, tossicodipendenti e alcolizzati;

     h) provvedono, secondo le direttive della Giunta provinciale e su proposta del comitato provinciale, al coordinamento e all'attuazione delle iniziative volontarie di riabilitazione e di reinserimento dei devianti, alcolizzati, tossicodipendenti e delle altre forme di disadattamento, in particolare dei soggetti in età evolutiva;

     i) promuovono e attuano i necessari collegamenti con altre strutture sociali, sanitarie e scolastiche, con la famiglia, la popolazione e il mondo del lavoro;

     l) raccolgono i dati statistici secondo le direttive della Giunta provinciale.

 

          Art. 8. Servizio provinciale.

     Presso l'Assessorato competente è costituito il servizio provinciale di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di emarginazione e di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo.

     Ad esso compete:

     a) la direzione del servizio di cui alla presente legge;

     b) il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica;

     c) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici;

     d) la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto al presente servizio;

     e) l'educazione sanitaria;

     f) l'organizzazione e la promozione di corsi, cicli di conferenze, pubblicazioni o altre iniziative atte a sensibilizzare la famiglia, il personale sociosanitario, gli insegnanti e l'opinione pubblica;

     g) l'attuazione e la promozione di studi per ricerche relative alla materia di cui alla presente legge.

     Il servizio provinciale collabora con il sovrintendente e gli intendenti scolastici al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

 

          Art. 9. Piano di intervento.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, delibera annualmente il piano degli interventi da effettuare nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei devianti sociali, dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

     Il piano prevede in particolare:

     a) gli indirizzi sulle misure sociali, culturali e sanitarie per la prevenzione, cura e riabilitazione;

     b) l'elenco delle strutture sanitarie e sociali da utilizzare per gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi;

     c) le attività statistiche ed epidemiologiche, intese a conoscere il fenomeno della devianza, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;

     d) le modalità e i tempi di intervento in ordine all'organizzazione del servizio;

     e) la ripartizione dei fondi concessi a qualsiasi titolo.

 

          Art. 10. Formazione e aggiornamento del personale.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, organizza o favorisce la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale che opera nelle strutture di cui alla presente legge.

     Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare e atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente ai bisogni degli utenti.

     Ai fini di cui sopra la Giunta provinciale è autorizzata a convenzionarsi con associazioni ed enti pubblici e privati che diano adeguate garanzie.

 

          Art. 11. Convenzioni.

     Al fine di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, è autorizzata a stipulare convenzioni con associazioni ed enti pubblici e privati nell'ambito del territorio nazionale ed estero, che operano nel settore riabilitativo previsto dalla presente legge.

 

          Art. 12. Enti pubblici e privati.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può autorizzare, previa apposita convenzione, associazioni e istituzioni pubbliche o private a svolgere attività di prevenzione e di riabilitazione con esclusione di ogni attività curativa, nel quadro della programmazione provinciale di cui all'art. 9 della presente legge.

     L'autorizzazione può essere concessa quando ricorrono i seguenti requisiti:

     a) che le istituzioni, associazioni, enti pubblici o privati perseguano, secondo il loro statuto, finalità sociali, sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro, e che il servizio di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo rientri specificamente fra i fini statutari;

     b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per il conseguimento degli scopi di cui alla presente legge, in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;

     c) che sia garantita la gratuità delle prestazioni ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

     d) che siano rispettati i requisiti e gli indirizzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

     L'autorizzazione può essere revocata dalla Giunta provinciale in qualsiasi momento per il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma precedente.

     Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale e contenere i reciproci diritti e doveri anche di carattere economico-finanziario.

     A tal fine le associazioni ed istituzioni pubbliche e private possono presentare domanda entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale con le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione alla presente legge. La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può concedere contributi, concorsi nelle spese, sovvenzioni per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge [3] .

     La Giunta provinciale può, inoltre, concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento e la manutenzione degli immobili e per l'acquisto di attrezzature e arredamento, relativi ai servizi di cui alla presente legge.

     La Giunta provinciale può mettere a disposizione immobili di sua proprietà ovvero locati, nonché le attrezzature e l'arredamento necessario per il funzionamento dei servizi previsti dalla presente legge.

     Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il direttore della Ripartizione provinciale della sanità può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, rescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione. [4]

 

          Art. 13. Gestione dei servizi di rieducazione in favore di minorenni socialmente disadattati.

     La Giunta provinciale gestisce direttamente o tramite altri enti pubblici o privati convenzionati i servizi di rieducazione di minorenni socialmente disadattati, per i quali le autorità giudiziarie abbiano disposto il collocamento al focolare di semi-libertà, in virtù della legge 25 luglio 1956, n. 888.

     La Giunta provinciale assume in gestione diretta il focolare già gestito dall'Associazione nazionale focolari. Il personale educativo, dipendente da detta associazione, in servizio presso il focolare di cui al comma precedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso, previa domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo con qualifica di educatore.

     Ai fini della progressione in carriera, il servizio prestato presso il focolare, già gestito dall'Associazione nazionale focolari, viene riconosciuto per intero.

     Il servizio riconosciuto ai fini della progressione in carriera presso il focolare già gestito dall'associazione nazionale focolari, viene utilmente computato anche ai fini dell'indennità di buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 [5] .

     L'indennità di fine servizio maturata dal personale interessato presso l'ente di provenienza deve essere versata al tesoriere della Provincia autonoma di Bolzano all'atto dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale medesimo [6] .

     Il personale provinciale temporaneo e provvisorio della carriera direttiva in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e che durante tale periodo ha svolto lavoro continuativo presso strutture previste dalla presente legge può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, previo superamento di un esame di idoneità da espletarsi secondo criteri da fissarsi dalla Giunta provinciale.

     Il servizio prestato in tale posizione viene riconosciuto per intero ai fini della progressione in carriera.

     Il servizio prestato precedentemente in qualità di incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, viene riconosciuto ai fini della progressione in carriera limitatamente ad anni 4.

     Per il personale di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti.

 

          Art. 14. Obblighi del segreto professionale.

     Tutto il personale che opera nei servizi di cui alla presente legge è tenuto al segreto professionale. E' altresì tenuto al segreto professionale chiunque abbia accesso ai dati per motivi d'ufficio.

 

          Art. 15. Obblighi di segnalazione e anonimato.

     Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale pubblici e privati, nonché i sanitari esercenti la libera professione sono tenuti a trasmettere al Servizio di cui all'art. 8 i dati richiesti, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dall'Assessorato competente.

     Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con tutte le strutture di cui alla presente legge.

 

          Art. 16. Dati statistici e analisi epidemiologica.

     L'Assessorato provinciale alla sanità, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche e analizza i dati raccolti.

 

          Art. 17. Collaborazione con altri enti e organizzazioni.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4:

     a) promuove la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola per una più vasta opera di prevenzione, da attuarsi anche mediante informazioni ed educazione sanitaria agli allievi, ai genitori e ai docenti;

     b) partecipa alle iniziative promosse dalle autorità militari per la educazione sanitaria dei militari;

     c) interviene, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, per la riabilitazione dei detenuti, alcolizzati e tossicodipendenti e favorisce il reinserimento dei detenuti dopo il loro rilascio;

     d) favorisce le iniziative degli organismi predisposti allo sport e al tempo libero, per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, alcolisti e devianti.

 

          Art. 18.

     La Giunta provinciale collabora tramite i suoi servizi con il tribunale dei minorenni per l'attuazione delle competenze in materia minorile trasferita dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano.

 

          Art. 19. Assunzione del personale. [7]

 

          Art. 20. Titoli di studio richiesti.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     La Giunta provinciale può mettere a disposizione di altri enti pubblici e privati di cui all'art. 12, proprio personale educativo con il loro consenso per le finalità e le necessità di cui alla presente legge.

 

          Art. 21. Assistenti sociali.

     Il servizio si avvale di assistenti sociali appartenenti al ruolo speciale del servizio sociale provinciale.

 

          Art. 22. Operatori sociali.

     La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può incaricare a tempo indeterminato, con servizio a tempo pieno o a tempo definito, persone fornite di attitudini personali, esperienza o interessi, che siano idonee ad espletare specifiche funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

     Per i medesimi si deroga dal limite di età, come previsto dalle norme vigenti.

 

          Art. 23. Assistenti volontari.

     I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

     In particolare sarà agevolata la partecipazione degli ex-alcolisti e degli ex-tossicodipendenti ritenuti idonei. E' in ogni caso garantito il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

          Art. 24. Servizio civile.

     La Giunta provinciale può stipulare con il Ministero della Difesa apposita convenzione per ottenere l'assegnazione in servizio civile di obiettori di coscienza, ritenuti idonei, presso il servizio di cui alla presente legge.

     Gli obiettori di coscienza hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.

 

          Art. 25. Assicurazione. [11]

 

          Art. 26. Spese di funzionamento.

     Tutti gli acquisti e ogni altra spesa concernente il funzionamento e la gestione dei servizi di cui alla presente legge saranno eseguiti in economia diretta, secondo le vigenti disposizioni provinciali.

     Al pagamento della spesa di cui al comma precedente si provvede tramite funzionari delegati, secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

 

          Art. 27. Finanziamento.

     La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 250 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, di cui lire 180 milioni per gli oneri del personale e lire 70 milioni per la gestione dei servizi.

     Alla copertura degli oneri sopraindicati a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede come segue:

     a) quanto alle spese del personale, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai cap. 20 e 34 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presentano la disponibilità occorrente;

     b) quanto alla spesa di lire 70 milioni per la gestione dei servizi, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 del medesimo stato di previsione per l'anno in corso (punto n. 8 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

     Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio tenuto conto dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e del disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972.

 

          Art. 28. Variazione di bilancio.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

 

 

Cap. 663 - Spese e contributi per la prevenzione delle tossicodipendenze (legge 22 dicembre 1975, n. 685)

L.

70.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1)

L.

70.000.000

 

          Art. 29. Ruolo speciale. [12]

 

          Art. 30. [13]

 

          Art. 31. Rinvio.

     Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale provinciale.

 

          Art. 32. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[4] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.