§ 2.1.56 - L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/10/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Tra il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
Art. 3. 
Art. 4.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 5. 
Art. 6.      La Provincia, dietro esibizione di idonea documentazione, assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alle leggi 3 maggio 1967, numero 315, e 7 febbraio 1979, n. 29, nei [...]
Art. 7.      All'art. 13, terzo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.     


§ 2.1.56 - L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 13 novembre 1979, n. 56).

 

     Art. 1.

     L'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti di ruolo nei modi di legge, la Giunta provinciale può assumere personale provvisorio per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di tutti i ruoli provinciali.

     Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte nel rispetto del rapporto proporzionale linguistico indicato nel successivo art. 29, ed il personale assunto deve possedere i medesimi requisiti richiesti per il corrispondente personale di ruolo.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto immediatamente esecutivo, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle madri lavoratrici, ovvero perché collocati in congedo straordinario o in aspettativa per qualsiasi causa, nonché in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o perché chiamati ad assolvere le funzioni di segretario particolare del Presidente stesso o di Assessori provinciali. Tale assunzione può essere disposta in caso di assenza dal servizio, anche per congedo ordinario, di personale dei diversi ruoli provinciali, addetto in modo permanente alla custodia o guardiania di immobili di proprietà della Provincia.

     Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito e, per la sua assunzione, può prescindersi dai limiti di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

     I decreti di assunzione del personale supplente, corredati dalla documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti, sono inviati alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità unitamente al primo titolo di spesa con il quale vengono liquidate le competenze dovute.

     Il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale provvisorio e supplente è quello previsto per le corrispondenti qualifiche iniziali del personale di ruolo.

     Le assunzioni di personale supplente possono essere disposte anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico è ridotto in proporzione.

     In caso di assunzione in ruolo il servizio precedentemente prestato quale provvisorio o supplente ad orario completo con mansioni analoghe o superiori viene riconosciuto nella misura massima di anni 3 a tutti gli effetti all'atto della nomina in prova nella qualifica attribuita. Nel caso di cui al comma precedente il riconoscimento del servizio prestato è ridotto in conformità".

 

          Art. 2.

     Tra il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

     "Limitatamente alle assunzioni a posti delle carriere ausiliarie e dei cantonieri si potrà prescindere dall'osservanza della gradualità del rapporto proporzionale linguistico, purché le assunzioni stesse non superino il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico".

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

     "Per motivate esigenze di servizio, la Giunta provinciale ha, inoltre, facoltà, sentito il consiglio di amministrazione del personale, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale o gruppi di lavoro e per determinati periodi dell'anno solare, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di 6 ore settimanali".

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     La Provincia, dietro esibizione di idonea documentazione, assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alle leggi 3 maggio 1967, numero 315, e 7 febbraio 1979, n. 29, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, richieda la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale I.N.P.S. riconosciuti allo stesso personale ai fini di carriera.

     Se all'atto della cessazione dal servizio il personale suddetto non ha maturato il diritto a pensione secondo la normativa della C.P.D.E.L., la Provincia recupera nei confronti del personale stesso gli importi versati in base al primo comma.

     Il pagamento viene effettuato a nome del personale suddetto mediante versamento dei relativi importi direttamente alla competente gestione previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione con le modalità e nei termini ivi indicati.

     Gli articoli 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 10 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14, trovano applicazione limitatamente ai casi in cui non può avere luogo la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, o la medesima ricongiunzione già effettuata non faccia conseguire il diritto a pensione secondo la normativa C.P.D.E.L.

 

          Art. 7.

     All'art. 13, terzo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:

     "Il servizio riconosciuto ai fini della progressione in carriera presso il focolare già gestito dall'associazione nazionale focolari, viene utilmente computato anche ai fini dell'indennità di buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

     L'indennità di fine servizio maturata dal personale interessato presso l'ente di provenienza deve essere versata al tesoriere della Provincia autonoma di Bolzano all'atto dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale medesimo".

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

     A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:

     a) 5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;

     b) 3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.

     L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.

     Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.

     Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

     Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.

     Nei riguardi de personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979 - 30 giugno 1982.

 

          Art. 14. [9]

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16. [11]

 

          Art. 17. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI. [12]

 

          Art. 18. [13]

 

          Art. 19. [14]

 

          Art. 20. [15]

 

          Art. 21. [16]

 

          Art. 22. [17]

 

          Art. 23. [18]

 

          Art. 24. [19]

 

          Art. 25. [20]

 

          Art. 26. [21]

 

          Art. 27. [22]

 

          Art. 28. [23]

 

          Art. 29. [24]

 

          Art. 30. [25]

 

          Art. 31. [26]

 

          Art. 32.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 1 marzo 1991, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 9 settembre 1981, n. 18.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[16] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[22] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[23] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[25] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.