§ 2.1.64 - L.P. 9 luglio 1981, n. 18.
Modifiche all'art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, all'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, concernenti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/07/1981
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, l'art. 13 della medesima è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Nell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, le parole "almeno un biennio di anzianità di servizio" vengono sostituite dalle seguenti: "almeno un biennio di attività [...]
Art. 3.      1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, fra il terzo e il quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è inserito il seguente comma:
Art. 5.      1. Nell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, dopo la parola "medici" vengono aggiunte le parole "e per psicologi".
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.64 - L.P. 9 luglio 1981, n. 18.

Modifiche all'art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, all'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, concernenti l'ordinamento del personale, e gli articoli 11 e 17 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sulla salute mentale.

(B.U. 28 luglio 1981, n. 37).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, l'art. 13 della medesima è sostituito dal seguente:

     “A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:

     a) 5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;

     b) 3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.

     L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.

     Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.

     Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

     Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.

     Nei riguardi de personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979 - 30 giugno 1982."

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, le parole "almeno un biennio di anzianità di servizio" vengono sostituite dalle seguenti: "almeno un biennio di attività in strutture psichiatriche o strutture analoghe. Almeno un anno del suddetto biennio deve essere stato prestato dopo il conseguimento della laurea o della specializzazione in psicologia".

 

          Art. 3.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10, è inserito il seguente:

     “L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta, inoltre, alle stesse condizioni al personale provinciale cui spetta il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale ospedaliero. L'indennità è corrisposta dalla data di applicazione del predetto trattamento e comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1979."

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, fra il terzo e il quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è inserito il seguente comma:

     “Il limite massimo individuale di prestazioni di lavoro straordinario per il personale ausiliario tecnico addetto alla conduzione di autovetture provinciali è aumentato a 60 ore mensili."

 

          Art. 5.

     1. Nell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, dopo la parola "medici" vengono aggiunte le parole "e per psicologi".

 

          Art. 6. [1]

 

NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.