§ 2.1.54 - L.P. 7 agosto 1978, n. 34.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/08/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche e iscritto all'albo dei giornalisti è [...]
Art. 3.      La dotazione organica della qualifica iniziale del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura, istituito con l'art. 4 della legge provinciale 11 [...]
Art. 4.      L'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Il quinto comma dell'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16, è sostituito dai seguenti:
Art. 13.      Al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in possesso di una specializzazione e addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione è concessa, [...]
Art. 14.      In caso di effettive esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite individuale di 20 ore mensili, da autorizzarsi con deliberazione della [...]
Art. 15. 
Art. 16.  [13]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.     
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.     
Art. 23.      1. Al personale trasferito dallo Stato alla Provincia per effetto di norme legislative statali o provinciali la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione [...]
Art. 24.      La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutata in lire 5.000 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1978.
Art. 25.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 26.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.54 - L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 29 agosto 1978, n. 42).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche e iscritto all'albo dei giornalisti è elevato a sei unità.

 

          Art. 3.

     La dotazione organica della qualifica iniziale del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura, istituito con l'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, è aumentato di cinque posti.

 

          Art. 4.

     L'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, è sostituito dal seguente:

     “Per la qualifica di psicologo è richiesta la laurea in psicologia ovvero in filosofia, pedagogia o medicina, con specializzazione in psicologia.

     Per la qualifica di assistente è richiesto un diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado".

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10. [7]

 

          Art. 11. [8]

 

          Art. 12.

     Il quinto comma dell'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16, è sostituito dai seguenti:

     “Ai segretari particolari scelti tra gli impiegati provinciali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso forfettario mensile commisurato all'importo spettante per 40 ore di lavoro straordinario.

     Ai segretari particolari scelti tra il personale estraneo all'Amministrazione provinciale spetta, oltre al compenso di cui al precedente comma, il trattamento e la progressione economica prevista per la carriera o livello provinciale corrispondente al titolo di studio posseduto".

 

          Art. 13.

     Al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in possesso di una specializzazione e addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione è concessa, fino a quando esplicano la relativa attività, un'indennità pari al 10% dello stipendio in atto.

 

          Art. 14.

     In caso di effettive esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite individuale di 20 ore mensili, da autorizzarsi con deliberazione della Giunta provinciale entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo pari al corrispettivo di 80 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.

     Per gli uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, la Giunta provinciale può autorizzare, con motivata deliberazione, per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario, la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 30 ore mensili.

     I limiti orari individuali mensili indicati nei precedenti commi possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto o in parte il contingente di ore di altri mesi, purché alla fine di ciascun anno risultino rispettati i limiti massimi individuali rispettivamente di 240 o di 360 ore annue.

     Il limite massimo individuale di prestazioni di lavoro straordinario per il personale ausiliario tecnico addetto alla conduzione di autovetture provinciali è aumentato a 60 ore mensili [9] .

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata nell'ammontare di 1/166 della retribuzione iniziale lorda mensile prevista per la qualifica e classe di stipendio di appartenenza nell'ambito della rispettiva carriera, maggiorato del 15% [10] .

     Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo e nei giorni non lavorativi la misura oraria del compenso è maggiorata del 30%.

     Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/166 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, nonché dei ratei della tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui al precedente quarto e quinto comma si applicano anche alle predette due voci. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire 10 per eccesso [11] .

     Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili con possibilità di recupero e comunque senza diritto alla corresponsione del relativo compenso, possono essere autorizzate anche dagli Assessori o capi servizio competenti.

     Il recupero consiste nell'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a quello del lavoro straordinario prestato. Le prestazioni rese in ore notturne o in giornate non lavorative danno luogo a un recupero in misura di un'ora e mezza per ogni ora di lavoro straordinario effettuato. Il recupero è concesso entro un anno dalla data della prestazione del lavoro straordinario. Il personale addetto all'istruzione pubblica provinciale, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, deve effettuare, salvo casi eccezionali, il recupero nei periodi delle vacanze scolastiche.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 15. [12]

 

          Art. 16. [13]

 

          Art. 17. [14]

 

          Art. 18. [15]

 

          Art. 19.

     Al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che eserciti continuativamente mansioni specializzate, viene attribuita l'indennità di cui al precedente art. 13, prescindendo dal possesso del diploma di specializzazione.

 

          Art. 20. [16]

 

          Art. 21. [17]

 

          Art. 22.

     Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione delle norme transitorie di cui alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tale fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo dall'Amministrazione regionale.

     Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e di quello comunque passato senza soluzione di continuità dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano.

     I periodi di servizio di cui ai precedenti commi sono ritenuti validi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, nonché dell'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

 

          Art. 23.

     1. Al personale trasferito dallo Stato alla Provincia per effetto di norme legislative statali o provinciali la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con iscrizione al detto ente previdenziale.

     2. Al personale trasferito per effetto di leggi statali o provinciali da altri enti pubblici alla Provincia il servizio prestato presso gli enti di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 27 della legge provinciale 17 agosto 1972, n. 17, dedotta l'eventuale indennità premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per lo stesso servizio.

     3. Per il personale proveniente da enti disciolti il computo di cui al precedente comma è subordinato al versamento alla Provincia delle indennità di fine servizio comunque denominate, maturate dal personale interessato presso gli enti di provenienza.

     4. Il computo del servizio prestato presso gli enti di provenienza viene effettuato nella stessa misura in cui è stato riconosciuto all'atto del trasferimento alla Provincia. Da tale computo sono esclusi i periodi del servizio per i quali il personale interessato abbia già fruito di un'indennità di fine servizio comunque denominata.

     5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla Provincia a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3. [18]

 

NORME FINANZIARIE

 

          Art. 24.

     La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutata in lire 5.000 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1978.

     Alla copertura dell'onere sopraindicato a carico dell'esercizio 1978 si provvede per lire 2.100 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 2470 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, e per lire 2.900 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo globale di cui al capitolo 2480 del medesimo stato di previsione (punto n. 1 dell'elenco illustrativo del fondo).

 

          Art. 25.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 20 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali

L.

4.650.000.000

Cap. 25 - Compensi al personale per lavoro straordinario (art. 11, legge provinciale 28 ottobre 1976, n. 35)

 

30.000.000

Cap. 36 - Spese per incarichi di personale nel settore delle relazioni pubbliche (legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17)

 

20.000.000

Cap. 45 - Indennità di buona uscita al personale provinciale (art. 125, legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)

 

300.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 2470 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 40, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

L.

2.100.000.000

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1)

 

2.900.000.000

 

          Art. 26.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 9 luglio 1981, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[16] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3 e così sostituito dall’art. 7 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.