§ 2.1.28 – L.P. 10 agosto 1972, n. 16.
Modifiche all'ordinamento del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/08/1972
Numero:16


Sommario
Art. 1.      All'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      La spesa derivante dalla applicazione della presente legge è valutata in misura massima annua di Lire 40.000.000.


§ 2.1.28 – L.P. 10 agosto 1972, n. 16.

Modifiche all'ordinamento del personale provinciale.

(B.U. 29 agosto 1972, n. 40).

 

     Art. 1.

     All'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta provinciale possono essere posti fino a due segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni Assessore provinciale un segretario particolare, che li coadiuvano nella loro opera personale.

     Essi possono essere scelti tra i dipendenti della Provincia, dello Stato o di altri enti pubblici od anche tra estranei dell'Amministrazione pubblica in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali ad eccezione del limite superiore di età.

     L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, prorogabile per un tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli Assessori cui sono stati assegnati.

     Durante il periodo dell'incarico ai segretari particolari spetta in ogni caso il trattamento economico iniziale connesso alla qualifica di direttore di divisione, se muniti di diploma di laurea, alla qualifica di segretario di I classe se muniti di diploma di scuola media superiore e di assistente di I classe se muniti di diploma di scuola media inferiore. Se trattasi di dipendenti che percepiscono già un trattamento economico pari alle qualifiche surriferite, sarà loro corrisposta un'indennità pari all'importo di 30 ore mensili di straordinario.

     I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè attribuirsi affari di competenza degli uffici.

     Quando i segretari particolari sono stati scelti tra il personale estraneo all'Amministrazione provinciale ed abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. In caso di nomina ad un posto di ruolo, il servizio precedentemente prestato quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento".

 

          Art. 2.

     La spesa derivante dalla applicazione della presente legge è valutata in misura massima annua di Lire 40.000.000.

     Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000, calcolato a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, per pari importo, del cap. 2470 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio.

     Con legge di bilancio saranno apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

     Alla maggiore spesa di Lire 7.000.000, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità del bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla Provincia in base allo Statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello Statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.