§ 5.2.54 - L.P. 6 novembre 1989, n. 10.
Istituzione del servizio "Casa delle donne".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/11/1989
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Casa delle donne.
Art.1 bis.  Forme del servizio.
Art. 2.  Gestione del servizio.
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Gestione delle strutture.
Art. 5.  Contributi per investimenti.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Variazioni al bilancio 1989.
Art. 8.  Abrogazioni.


§ 5.2.54 - L.P. 6 novembre 1989, n. 10.

Istituzione del servizio "Casa delle donne".

(B.U. 14 novembre 1989, n. 49).

 

     Art. 1. Istituzione della Casa delle donne.

     1. E' istituita in Bolzano la "Casa delle donne", quale servizio socio -assistenziale della Provincia in favore delle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

     2. Il servizio di propone di fornire alle donne immediata assistenza, protezione e consulenza, anche in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali e in particolare quelle forme concrete di intervento in strutture protette durante l'intero arco della giornata, che le aiutino a superare la fase acuta e a reinserirsi nella normale vita di relazione.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata, a seconda delle necessità ad istituire sedi distaccate del servizio nel territorio provinciale.

     4. L'ammissione alle strutture è gratuita; qualora la permanenza in esse abbia una durata superiore a giorni 5, essa è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre ad altre viene richiesto un rimborso spese in misura giornaliera massima di Lire 20.000 oltre il quinto giorno di permanenza, secondo fasce di reddito da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale di cui all'articolo 2. La permanenza dei figli è gratuita [1] .

     5. L'importo di cui al comma 4 può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale entro il limite massimo della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente [2] .

 

          Art.1 bis. Forme del servizio. [3]

     1. Il servizio Casa delle donne prevede sia strutture aperte che residenziali.

     2. Le strutture aperte sono punti di riferimento ai quali possono rivolgersi, per ottenere informazioni, aiuto, sostegno ed eventualmente avvio a strutture di accoglienza, donne esposte a qualsiasi forma di violenza.

     3. Le strutture residenziali offrono alloggio, aiuto e protezione alle donne che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

     Le strutture residenziali sono gestite nella forma di Casa delle donne, accessibile 24 ore su 24, o nella forma di alloggi protetti.

 

          Art. 2. Gestione del servizio.

     1. Il servizio è gestito direttamente dalla Provincia in economia tramite l'ufficio Famiglia, donne e gioventù , o a mezzo di convenzioni con una o più associazioni o cooperative di lavoro e servizi che perseguano analoghe finalità o all'uopo costituite, secondo apposito programma di interventi approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta di cui al comma 2.

     2. Il servizio è sottoposto alla vigilanza della Consulta provinciale per l'assistenza alle donne, che verifica l'andamento tecnico della gestione, in relazione al programma degli interventi, e fornisce direttive agli operatori nei casi controversi o di difficoltà di gestione. Essa è composta:

     a) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale che la presiede;

     b) da un rappresentante della "Casa delle donne" di Bolzano e di ciascuna sede distaccata;

     c) da un assistente sociale del competente servizio provinciale;

     d) da tre rappresentanti di organizzazioni femminili che si occupino a livello di volontariato dell'assistenza e della promozione sociale delle donne;

     e) da un rappresentante dei servizi pubblici che collaborano ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

     3. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale, che permane in carica per un triennio e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dall'ultimo censimento generale della popolazione. Le deliberazioni della Consulta sono validamente adottate a maggioranza dei componenti. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della Consulta un funzionario dell'ufficio Famiglia, donne e gioventù appositamente delegato.

 

          Art. 3. Personale.

     1. Alla gestione delle strutture protette deve essere addetto prevalentemente personale femminile.

     2. Con regolamento di esecuzione sono fissati i parametri quantitativi e qualitativi relativi al personale addetto alla gestione del servizio [4] .

     3. Qualora il servizio sia gestito in regime di convenzione, il personale addetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, deve essere a conoscenza della lingua italiana, di quella tedesca nonché di quella ladina in misura adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio [5] .

 

          Art. 4. Gestione delle strutture.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e/o locare gli immobili da destinarsi a sede del servizio, concedendone, se del caso, l'uso gratuito agli enti gestori convenzionati, con ogni onere a proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

     2. Qualora la gestione delle strutture avvenga, in tutto o in parte, in regime di convenzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare al massimo semestralmente il corrispettivo concordato, sulla base di una analisi dei costi inerenti al personale, al vitto ed alloggio delle donne ospitate, ai beni di facile consumo, alle spese generali di amministrazione e conduzione della comunità residente e fluttuante.

     3. Ciascuna strutture è retta da un regolamento interno, secondo uno schema -tipo da approvarsi dalla Consulta provinciale di cui all'art. 2, e che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

     a) devono essere rispettate le convinzioni etiche, religiose e culturali delle utenti;

     b) possono essere accolti anche i figli minorenni delle donne ospitate, di norma fino al compimento del 16o anno di età ;

     c) le donne ospitate collaborano alla conduzione della casa;

     d) la permanenza nelle strutture non può superare di norma il periodo di mesi 6;

     e) deve essere salvaguardata la libera scelta di vita delle donne ammesse, fino a quando non sia di pregiudizio per la normale vita di comunità;

     f) alle donne ammesse non deve essere erogato direttamente alcun tipo di terapia;

     g) le ammissioni e dimissioni dalle strutture sono disposte dalla direzione; contro i relativi provvedimenti è previsto ricorso alla Consulta provinciale che decide definitivamente, sentita l'interessata;

     h) non è ammesso l'accoglimento nelle strutture dei coniugi, partners, parenti o affini, di sesso maschile delle donne ospitate;

     i) vanno mantenuti i necessari collegamenti con i consultori provinciali o convenzionati, e con il servizio sociale e sanitario provinciale e con gli altri servizi del territorio;

     j) [6]

 

          Art. 5. Contributi per investimenti.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni o altri organismi che gestiscono case delle donne, contributi per l'arredamento delle strutture, nonché per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle stesse.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1989 le seguenti spese:

     a) Lire 100 milioni per la gestione del servizio ai sensi dell'art. 2;

     b) Lire 100 milioni per oneri di personale ai sensi dell'art. 3;

     c) Lire 400 milioni per la concessione di contributi per le strutture ai sensi dell'art. 5.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive Lire 600 milioni, indicati al comma 1, si provvede mediante riduzione dei fondi globali iscritti ai cap. 102115 e 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, rispettivamente per Lire 200 milioni e per lire 400 milioni (partita n. 2 allegato n. 3 e partita n. 1 dell'allegato n. 4 al bilancio).

     3. Alla copertura degli oneri di cui alla lett. b) del comma 1, a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1990-1991 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b. 1), del bilancio pluriennale 1989-1991 della Provincia; per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 7. Variazioni al bilancio 1989.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     in aumento:

     cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali Lire 100.000.000

     cap. 51342 - (di nuova istituzione) Spese per la gestione del servizio "Casa delle donne" (art. 2 della legge) COD/5.1-1.4/1.1. 141.2. 08.07 Lire 100.000.000

     cap. 51344 - (di nuova istituzione) Contributi ad associazioni o cooperative di lavoro e servizi per la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle strutture per il servizio "Casa delle donne" (art. 5 della legge) COD/5.1-2.3/1.1. 242.3. 08.07 Lire 400.000.000

     in diminuzione:

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) Lire 200.000.000

     cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese in conto capitale) Lire 400.000.000

 

          Art. 8. Abrogazioni. [7]

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della presente legge.

     2. Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 8 della L.P. 6 novembre 1989, n. 10.

[2] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 8 della L.P. 6 novembre 1989, n. 10.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 33 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[4] Gli originari commi 2, 3 e 4 sono così sostituiti con gli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 34 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[5] Gli originari commi 2, 3 e 4 sono così sostituiti con gli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 34 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[6] Lettera abrogata dall'art. 35 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 35 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.