§ 2.1.77 - L.P. 24 ottobre 1984, n. 14.
Corresponsione al personale provinciale del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Compenso.
Art. 2.  Modalità e criteri.
Art. 3.      1. Con effetto dalla data di corresponsione dei compensi di cui alla presente legge l'ammontare complessivo annuo delle ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale in servizio, [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Variazioni al bilancio 1984.


§ 2.1.77 - L.P. 24 ottobre 1984, n. 14.

Corresponsione al personale provinciale del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984.

(B.U. 6 novembre 1984, n. 53).

 

     Art. 1. Compenso.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale provinciale, compreso quello provvisorio e supplente, è corrisposto un compenso nelle seguenti misure lorde mensili:

     I qualifica funzionale: lire 36.430;

     II qualifica funzionale: lire 39.740;

     III qualifica funzionale: lire 41.950;

     IV qualifica funzionale: lire 48.570;

     V qualifica funzionale: lire 52.990;

     VI qualifica funzionale: lire 60.710;

     VII qualifica funzionale: lire 70.650;

     VIII qualifica funzionale: lire 85.000.

     2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

     3. Le misure mensili vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno globalmente considerati e sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo, se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.

     4. Il compenso è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio per il personale che presta servizio a tempo definitivo.

     5. Il compenso di cui al presente articolo segue le variazioni del corrispondente compenso dei dipendenti statali.

     6. Il compenso di cui al presente articolo non spetta ai dipendenti il cui trattamento economico è regolato da norme speciali, nonché al personale fruente dell'indennità di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 2. Modalità e criteri.

     1. Ulteriori modalità e criteri per la corresponsione del compenso incentivante di cui alla presente legge, nonché i destinatari delle maggiorazioni previste dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984 e per i dipendenti provinciali con incarico dirigenziale, saranno determinati con regolamento di esecuzione e di adattamento alle esigenze dei servizi provinciali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale provinciale.

     2. Con il regolamento di esecuzione di cui al precedente comma o, se già emanato, mediante modifiche ed integrazioni del medesimo, potranno essere individuati, in relazione a peculiarità proprie di determinati servizi e sempre d'intesa con le suindicate organizzazioni sindacali, ulteriori destinatari di maggiorazioni del compenso incentivante, comprese le relative percentuali e ferma restando la decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1984 [1] .

 

          Art. 3.

     1. Con effetto dalla data di corresponsione dei compensi di cui alla presente legge l'ammontare complessivo annuo delle ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale in servizio, di cui al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è ridotto da 80 e 40 ore. Il limite massimo individuale indicato al terzo comma del citato art. 14 è ridotto rispettivamente a 180 ed a 300 ore annue.

     2. Con effetto dalla stessa data al personale provinciale al quale è corrisposto il compenso incentivante, chiamato a far parte di commissioni, consigli, comitati o gruppi di lavoro comunque denominati, istituiti presso organi o uffici dell'Amministrazione provinciale o presso aziende od organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, non spettano compensi o gettoni di presenza per la partecipazione alle relative riunioni che hanno luogo durante il normale orario di servizio.

     3. Per le ore di riunione eccedenti il normale orario di servizio si applicano le norme concernenti la prestazione di lavoro straordinario.

     4. Rientra fra gli obblighi dei dipendenti provinciali quello di far parte di organi collegiali nominati dall'Amministrazione.

 

          Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'anno 1984 la spesa valutata in lire 2.050 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede come segue:

     per lire 1.550 milioni, mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 con la legge di assestamento del bilancio (parta n. 4 dell'allegato al bilancio n. 3);

     per lire 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento previsto ai cap. 12110 e 121125 del bilancio di previsione 1984, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 150 milioni.

     3. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per gli stessi esercizi nel bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia.

 

          Art. 5. Variazioni al bilancio 1984.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 11 marzo 1986, n. 9.