§ 2.1.80 - L.P. 11 marzo 1986, n. 9.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/03/1986
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Indennità di dirigenza.
Art. 2.  Incarichi provvisori di dirigenza.
Art. 3.  Orario di servizio.
Art. 4.  Riconoscimento servizio preruolo al personale delle scuole materne.
Art. 5.  Collocamento a riposo del personale addetto all'istruzione.
Art. 6.  Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio di servizio.
Art. 7.  Indennità telefonisti ciechi.
Art. 8.  Riserva di posti.
Art. 9.  Personale distaccato all'Ufficio organizzazione.
Art. 10.  Aumento organici.
Art. 11.  Benefici convenzionali.
Art. 12.  Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino.
Art. 13.  Conglobamento.
Art. 14.  Compenso incentivante.
Art. 15.  Compensi ai componenti di commissioni d'esame.
Art. 16.  Istituzione dell'Ufficio sistema informativo amministrativo.
Art. 17.  Acconto indennità di buonuscita.
Art. 18.  Personale statale proveniente dall'amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.
Art. 20.  Variazioni al bilancio 1986.
Art. 21.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.80 - L.P. 11 marzo 1986, n. 9.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 18 marzo 1986, n. 12).

 

     Art. 1. Indennità di dirigenza.

     1. Il primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dai seguenti:

     “1. A decorrere dal 1° luglio 1985, ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di direttore generale o di direttore di ripartizione o di direttore d'ufficio è corrisposta, per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, un'indennità di dirigenza pari alla differenza tra lo stipendio iniziale dell'ottava qualifica funzionale provinciale e lo stipendio iniziale spettante, rispettivamente, al dirigente generale, al dirigente superiore ed al primo dirigente dopo due anni delle Amministrazioni dello Stato, comprensivi della tredicesima mensilità.

     2. Agli impiegati provinciali rivestenti la qualifica di dirigente superiore ad esaurimento, ai quali viene conferito l'incarico dirigenziale di direttore generale, in aggiunta al trattamento economico di qualifica di cui all'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene corrisposta per la durata dell'incarico un'indennità pari alla differenza tra l'indennità di dirigenza prevista per il direttore di ripartizione e quella di direttore generale, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 46."

 

          Art. 2. Incarichi provvisori di dirigenza. [1]

 

          Art. 3. Orario di servizio.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “2. L'orario di servizio settimanale per i dipendenti provinciali è di 38 ore, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani. La Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti provinciali, stabilisce, in relazione alle esigenze dei servizi, le articolazioni di orario ed eventuali turnazioni e può introdurre, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità. L'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro può aver luogo anche con l'ausilio di mezzi meccanici."

 

          Art. 4. Riconoscimento servizio preruolo al personale delle scuole materne. [2]

 

          Art. 5. Collocamento a riposo del personale addetto all'istruzione.

     1. Il personale addetto alle scuole materne e quello addetto alla formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

     2. Le dimissioni volontarie presentate dal personale contemplato al primo comma decorrono di regola dalla data indicata nel medesimo.

     3. Il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, ha luogo - per il personale contemplato dal presente articolo - di regola, con effetto dalla data di cui al primo comma.

     4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti di quel personale provinciale, da individuare con regolamento di esecuzione, addetto ai servizi connessi alla vita scolastica, che per la loro peculiarità esigono una tale regolamentazione. Detto regolamento fissa anche la data di decorrenza dei relativi provvedimenti in relazione alle esigenze dei servizi.

 

          Art. 6. Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio di servizio. [3]

 

          Art. 7. Indennità telefonisti ciechi.

     1. Ai telefonisti ciechi è attribuita l'indennità di mansione spettante in base alle norme in vigore al corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. L'indennità viene corrisposta dal 1° luglio 1978.

 

          Art. 8. Riserva di posti. [4]

 

          Art. 9. Personale distaccato all'Ufficio organizzazione. [5]

 

          Art. 10. Aumento organici. [6]

 

          Art. 11. Benefici convenzionali. [7]

 

          Art. 12. Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino.

     1. Agli impieghi di ruolo e non di ruolo previsti dalla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, per le scuole materne di lingua tedesca ed italiana possono accedere anche le insegnanti di scuola materna appartenenti al gruppo linguistico ladino in possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

 

          Art. 13. Conglobamento. [8]

 

          Art. 14. Compenso incentivante. [9]

 

          Art. 15. Compensi ai componenti di commissioni d'esame. [10]

 

          Art. 16. Istituzione dell'Ufficio sistema informativo amministrativo. [11]

 

          Art. 17. Acconto indennità di buonuscita.

     1. Ai dipendenti della Provincia che cessano dal servizio viene liquidato un anticipo sull'indennità di buona uscita pari al 60% della spettanza presunta.

     2. La liquidazione del predetto anticipo è disposta con decreto del direttore dell'Ufficio previdenza sociale e pensioni da inviare alla Corte dei conti per la registrazione unitamente al mandato di pagamento.

     3. La relativa spesa fa carico al bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario sugli appositi capitoli per il pagamento dell'indennità di buona uscita.

 

          Art. 18. Personale statale proveniente dall'amministrazione dei lavori pubblici. [12]

 

          Art. 19. Disposizioni finanziarie. [13]

 

          Art. 20. Variazioni al bilancio 1986. [14]

 

          Art. 21.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 19 marzo 1991, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.