§ 5.1.57 - L.P. 16 agosto 1980, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/08/1980
Numero:33


Sommario
Art. 6.      Per i primi due anni scolastici, e se necessario fino al sesto anno scolastico incluso dall'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi annuali e le supplenze di cui al terzo [...]
Art. 7.      Gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978 n. 65, sono prorogati da un ulteriore anno scolastico, prescindendosi dai [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      La presente legge non comporta maggiori spese.
Art. 13.      La Giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti [...]
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.1.57 - L.P. 16 agosto 1980, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.

(B.U. 2 settembre 1980, n. 45).

 

     Art. 6.

     Per i primi due anni scolastici, e se necessario fino al sesto anno scolastico incluso dall'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi annuali e le supplenze di cui al terzo rispettivamente sesto comma del precedente art. 4, possono essere conferiti a prescindere al titolo di specializzazione conseguibile in base alla frequenza dei corsi previsti all'art. 1, ed a prescindere dal possesso di altri titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale sentito il parere della Direzione tecnica del Servizio.

     Il personale educatore o assistente che abbia ottenuto l'incarico annuale ai sensi del precedente comma, è tenuto alla frequenza, pena la decadenza dall'incarico, dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione istituiti nell'ambito della formazione professionale.

 

          Art. 7.

     Gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978 n. 65, sono prorogati da un ulteriore anno scolastico, prescindendosi dai limiti di età e dal rispetto della graduatoria di cui al quarto comma del precedente art. 4.

     Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 e di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio di appoggio nelle scuole elementari e secondarie della provincia nell'anno scolastico 1979-80 per almeno sette mesi di effettivo servizio su incarico dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, sede di Bolzano, o del Consorzio per il ricupero di minorati neurolesi o motulesi in provincia di Bolzano, prescindendosi dai limiti di età.

     Il primo concorso per titoli ed esami per l'inquadramento nei rispettivi ruoli provinciali è riservato al personale educatore o assistente al quale sia stato conferito un incarico ai sensi dei precedenti commi, prescindendosi dai limiti di età e dal titolo di specializzazione, ed è bandito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Al concorso di cui al precedente comma è altresì ammesso il personale educatore o assistente previsto dagli articoli 35 e 36 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 prescindendosi dai limiti di età e dal titolo di specializzazione. Gli esami-colloquio eventualmente già espletati, ai sensi dei succitati articoli, all'entrata in vigore della presente legge, conservano piena efficacia e il personale dichiarato idoneo è inquadrato, avuto riguardo al gruppo linguistico di appartenenza, nei corrispondenti ruoli istituiti con la presente legge.

     In caso di inquadramento in ruolo, al personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

 

          Art. 8. [1]

 

          Art. 9. [2]

 

          Art. 10. [3]

 

          Art. 11. [4]

 

          Art. 12.

     La presente legge non comporta maggiori spese.

 

          Art. 13.

     La Giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti portatori di handicap.

 

          Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

          Art. 1. [5]

 

          Art. 2. [6]

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5. [8]

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.