§ 5.2.48 - L.P. 30 giugno 1983, n. 21.
Modifiche alla legge provinciale sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/06/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1 L'art. 43 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" viene sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. All'art. 53 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" viene aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.2.48 - L.P. 30 giugno 1983, n. 21.

Modifiche alla legge provinciale sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

(B.U. 12 luglio 1983, n. 35).

 

     Art. 1.

     1 L'art. 43 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" viene sostituito dal seguente:

     “1. Ai fini dell'espletamento degli interventi specialisti di cui al precedente art. 2, secondo comma, può essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli articoli 23 e 26 della presente legge, il personale non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso altri enti pubblici o privati con essi convenzionati, e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica.

     2. Il trasferimento di cui al comma precedente avviene nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 51.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 53 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" viene aggiunto il seguente comma:

     4. I posti in organico vacanti di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D, allegate alla presente legge, nonché i posti in aumento nel ruolo unico amministrativo e nel ruolo speciale dei servizi sociali della Provincia, previsti dalla presente legge, vengono messi a concorso solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai titoli VII e VIII della presente legge."

 

          Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.