§ 5.4.31 - L.P. 15 luglio 1981, n. 19.
Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari e modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:15/07/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire ed a gestire corsi di formazione per assistenti geriatrici e familiari nell'ambito della formazione professionale di cui al testo unico delle [...]
Art. 2.      Fine dei corsi di cui al precedente art. 1 è la formazione professionale dell'assistente geriatrico e familiare. L'assistente geriatrico e familiare deve essere in possesso delle conoscenze [...]
Art. 3.      Per l'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al precedente art. 1 i richiedenti devono:
Art. 4.      La durata minima dei corsi è di un anno. Essi prevedono complessivamente non meno di 1600 ore di insegnamento, di cui il 50% dedicato alle lezioni teoriche e il rimanente 50% al tirocinio [...]
Art. 5.      Le lezioni teoriche prevedono la trattazione obbligatoria delle seguenti materie:
Art. 6.      L'esame finale dei corsi comprende una prova scritta, una orale e un'esercitazione pratica e verte sulle materie trattate nelle lezioni teoriche e pratiche.
Art. 7.      I corsi di cui alla presente legge sono organizzati preferibilmente presso istituzioni residenziali per anziani. Con apposita convenzione sono da definirsi i termini e i modi di collaborazione [...]
Art. 8.      All'attestato di cui al precedente art. 6 sono equiparati gli analoghi titoli conseguiti in Italia.
Art. 9.      Norma transitoria
Art. 10.      Alle spese per il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1, previste nella misura annua massima di lire 30 milioni, e per le provvidenze di cui all'art. 4, previste nella misura annua massima [...]
Art. 11.      La lett. d) dell'art. 2 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è sostituita dalla seguente dizione:


§ 5.4.31 - L.P. 15 luglio 1981, n. 19.

Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari e modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

(B.U. 28 luglio 1981, n. 37).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire ed a gestire corsi di formazione per assistenti geriatrici e familiari nell'ambito della formazione professionale di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

     La Giunta provinciale può, altresì, autorizzare e finanziare eventuali analoghi corsi istituiti e gestiti da enti pubblici e privati nell'ambito del territorio provinciale.

 

          Art. 2.

     Fine dei corsi di cui al precedente art. 1 è la formazione professionale dell'assistente geriatrico e familiare. L'assistente geriatrico e familiare deve essere in possesso delle conoscenze teorico-pratiche necessarie per operare in modo autonomo e responsabile ogni settore o servizio di assistenza all'anziano o alla famiglia, con la costante attenzione a favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita.

 

          Art. 3.

     Per l'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al precedente art. 1 i richiedenti devono:

     a) avere compiuto il 17 anno di età;

     b) essere in possesso del diploma della scuola d'obbligo.

 

          Art. 4.

     La durata minima dei corsi è di un anno. Essi prevedono complessivamente non meno di 1600 ore di insegnamento, di cui il 50% dedicato alle lezioni teoriche e il rimanente 50% al tirocinio pratico. Per i frequentanti i corsi si applicano le provvidenze di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

 

          Art. 5.

     Le lezioni teoriche prevedono la trattazione obbligatoria delle seguenti materie:

     principi generali, organizzazione e funzionamento dei servizi sociali e sanitari;

     finalità, contenuti e organizzazione dei servizi di aiuto domiciliare alla famiglia e all'anziano;

     elementi di psicologia generale, psicopatologia e psicoigiene;

     elementi di sociologia generale, della famiglia e dell'anziano;

     nozioni generali di previdenza e associazioni sociali;

     nozioni generali sull'organizzazione dello Stato e degli enti locali;

     nozioni generali di diritto privato;

     nozioni generali di legislazione assistenziale;

     economia domestica e della comunità;

     elementi di igiene della persona e della casa;

     elementi di alimentazione e dietetica;

     elementi teorico-pratici di animazione, attivazione e terapia occupazionale dell'anziano;

     elementi di anatomia e fisiologia generale.

     Tutte le materia di cui al primo comma sono trattate con specifica attenzione alle particolarità e alla problematica della famiglia e dell'anziano.

     Il numero minimo di ore delle singole lezioni teoriche, i contenuti e l'articolazione delle singole materie sono fissati con delibera della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani di cui all'art. 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.

     Il tirocinio pratico si effettua mediante esercitazioni guidate in servizi per anziani, residenziali e domiciliari, in servizi di assistenza domiciliare alla famiglia e in servizi ospedalieri.

     La scelta dei docenti, nonché l'articolazione dei programmi, sono concordate con l'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

 

          Art. 6.

     L'esame finale dei corsi comprende una prova scritta, una orale e un'esercitazione pratica e verte sulle materie trattate nelle lezioni teoriche e pratiche.

     Le prove di esame si svolgono dinanzi ad una commissione composta da 5 esperti delle materie oggetto di esame, nominati dalla Giunta provinciale. Le modalità dell'esame saranno determinate con regolamento di esecuzione alla legge.

     A quanti superano positivamente l'esame indicato nel comma precedente viene rilasciato l'attestato di qualifica di assistente geriatrico e familiare ai e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689. La relativa qualifica viene trascritta nel libretto di lavoro.

 

          Art. 7.

     I corsi di cui alla presente legge sono organizzati preferibilmente presso istituzioni residenziali per anziani. Con apposita convenzione sono da definirsi i termini e i modi di collaborazione tra l'istituzione e la Provincia.

 

          Art. 8.

     All'attestato di cui al precedente art. 6 sono equiparati gli analoghi titoli conseguiti in Italia.

 

          Art. 9.

     Norma transitoria

     Coloro ai quali, avendo superato l'esame finale, sia stato rilasciato il certificato di frequenza ai corsi per assistenti geriatrici organizzati dalla Giunta provinciale fino al 30 giugno 1982, hanno titolo per richiedere il rilascio dell'attestato di qualifica di assistente geriatrico e familiare di cui al terzo comma del precedente art. 6.

 

          Art. 10.

     Alle spese per il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1, previste nella misura annua massima di lire 30 milioni, e per le provvidenze di cui all'art. 4, previste nella misura annua massima di lire 10 milioni, si provvede per l'anno in corso con l'utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente ai cap. 32105 e 32200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano la disponibilità occorrente. Le spese a carico degli anni successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 11.

     La lett. d) dell'art. 2 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è sostituita dalla seguente dizione:

     "d) per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività assistenziali, nonché per l'acquisto e il riattamento di mobili, arredamento e attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale."