§ 4.2.43 - L.P. 22 luglio 1986, n. 19.
Modifica dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente la ristrutturazione e la riconversione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:22/07/1986
Numero:19


Sommario
Art. unico.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, vengono inseriti i seguenti commi:


§ 4.2.43 - L.P. 22 luglio 1986, n. 19.

Modifica dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente la ristrutturazione e la riconversione.

(B.U. 5 agosto 1986, n. 33).

 

     Art. unico.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, vengono inseriti i seguenti commi:

     “2 bis. I benefici della riconversione e ristrutturazione possono essere mantenuti, purché la redditività lorda torni ad essere non inferiore a quella stabilita, entro il termine di due anni;

     2 ter. Qualora la minore redditività rispetto al progetto di investimento approvato risulti dovuta a sopravvenute ed imprevedibili difficoltà del settore, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6."