§ 4.2.48 - L.P. 31 luglio 1987, n. 17.
Modificazioni alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente: "Interventi finanziari della Provincia Autonoma di Bolzano nel settore [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:31/07/1987
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 5 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 7 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 9 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 11 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'art. 13 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'art. 14 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'art. 17 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'art. 18 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, viene sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art. 25 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. L'art. 34 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. L'art. 35. della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. Gli articoli 40 e 41 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sono sostituiti dal seguente:
Art. 16.      1. Nell'art. 43 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, il primo comma viene modificato come segue:
Art. 17.      1. Alla lett. a) del primo comma dell'art. 44 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, vengono aggiunte le parole "e a devolvere in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il [...]
Art. 18.      1. L'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, viene sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. L'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L'art. 53 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 50 della legge citata, non è richiesto il [...]
Art. 22.      Norma transitoria
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.      1. Sono abrogati gli articoli 3, 54-bis e 59 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.
Art. 25.  Testo unificato.
Art. 26.  Clausola d'urgenza.


§ 4.2.48 - L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

Modificazioni alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente: "Interventi finanziari della Provincia Autonoma di Bolzano nel settore industriale".

(B.U. 18 agosto 1987, n. 37).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

     a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

     b) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali;

     c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi;

     d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;

     e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico;

     f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle industrie esistenti, nonché per valorizzazione le capacità lavorative degli invalidi collocabili".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.E' istituito in seno alla Giunta provinciale il comitato per il coordinamento della politica industriale. Del comitato fanno parte: l'Assessore all'industria, con funzione di presidente, l'Assessore alla programmazione economica, l'Assessore all'artigianato, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore alla tutela dell'ambiente, l'Assessore competente al lavoro.

     2. Il comitato provvede a:

     a) accertare periodicamente, almeno una volta all'anno la condizione dell'industria e dell'occupazione industriale in Provincia, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie della presente legge;

     b) indicare il fabbisogno di finanziamenti con relative scadenze e gli impegni anche pluriennali da assumere al fine di garantire l'operatività della legge provinciale organica per l'incremento delle attività industriali;

     c) formulare alla Giunta provinciale proposte per i criteri di cui all'art. 4, che compongono un programma di politica industriale concretizzante le direttive di cui all'art. 2 e il programma provinciale di sviluppo in una visione d'insieme dei settori industria e artigianato coordinati con gli altri settori economici della Provincia. Tale programmazione deve essere sottoposta preventivamente al CESP".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 7 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.In conformità alle direttive di cui all'art. 2 ed in base ai criteri di attuazione di cui all'art. 4, la Giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:

     a) mutui agevolati;

     b) agevolazioni sugli investimenti;

     c) agevolazioni all'autofinanziamento;

     d) agevolazioni su operazioni leasing e CONFIDI (Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.);

     e) contributi al CONFIDI per l'integrazione del fondo rischi;

     f) rifusione di spese per la riqualificazione del personale di cui all'art. 30 della presente legge;

     g) agevolazioni per l'allestimento o realizzazione diretta da parte della Provincia di tutte le infrastrutture necessarie nelle zone per insediamenti produttivi tra cui in particolare: apprestamento e consolidamento del terreno, allacciamenti stradali, ferroviari, energetici, idrici, telefonici e telex, fognature e impianti di depurazione, opere di sistemazione idraulica e predisposizione di servizi sociali".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, del fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi gli 8.500 milioni di lire riferito alla singola unità produttiva ad investimento realizzato. L'ammontare del capitale investito per la classificazione delle piccole e medie imprese è automaticamente aggiornato in base ai provvedimenti CIPI e decreti ministeriali che vengono emanati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     2. Il limite di cui al comma primo non opera nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale.

     3. Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.

     4. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.

     5. Ai benefici della presente legge possono essere ammesse tutte le spese effettuate dopo la presentazione della relativa domanda, o eccezionalmente nei 60 giorni precedenti alla stessa, sentita la commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.

     6. Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della Provincia Autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

     7. Nelle zone con un tasso di disoccupazione superiore del 30% del tasso medio provinciale i benefici della presente legge verranno concessi nei loro massimi livelli ove si verifichino ulteriori condizioni da stabilirsi con delibera della Giunta provinciale."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 9 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.Gli incentivi di cui all'art. 11 della presente legge non sono cumulabili con gli interventi di ristrutturazione e riconversione e con le agevolazioni in conto capitale per investimenti ordinari."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 11 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di favorire gli investimenti in tecnologie avanzate che realizzino l'obiettivo di una maggiore produttività per addetto, migliorandosi così la redditività delle imprese locali, la loro competitività sul mercato internazionale e/o eliminando lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, e/o ancora riducendo notevolmente i consumi energetici, la Provincia può concedere alle imprese che installino processi produttivi automatizzati, robot e computer per l'organizzazione produttiva e/o contabile dell'impresa, una agevolazione in conto capitale fino al 40% commisurata all'importo della spesa.

     2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere la redditività dell'iniziativa, i suoi effetti sul processo produttivo e su quello occupazionale."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1.Sono progetti di ristrutturazione quelli diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti, nel rispetto delle necessità ecologiche. Parimenti sono considerati progetti di ristrutturazione, il trasferimento dell'azienda, ove richiesto da vincoli urbanistici e/o necessità funzionali dell'azienda, nonché l'ampliamento dell'azienda il quale entro 2 anni dalla domanda comporti l'incremento del 20% dell'occupazione aziendale con un minimo di 15 addetti.

     2. I progetti di ristrutturazione delle piccole e medie imprese di cui al precedente art. 8 devono prevedere il rinnovo di almeno il 50% dei macchinari legati esclusivamente al processo produttivo. Il limite del 50% non si applica agli ampliamenti e ai trasferimenti ove richiesti da vincoli urbanistici di cui al comma precedente.

     3. La percentuale del 50% sarà calcolata sulla base del valore di ricostituzione del macchinario esistente".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 14 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti, nonché quelle che intendono fondersi in unica impresa, raggiungendo così i limiti occupazionali previsti dal presente articolo.

     2. Possono inoltre beneficiare delle provvidenze per la ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che realizzino nuovi insediamenti, creando entro un anno dall'avvio dell'attività produttiva almeno 30 nuovi posti di lavoro.

     3. L'intervento sarà proporzionale ai posti di lavoro della ditta richiedente e le agevolazioni verranno perciò commisurate al rapporto personale già impiegato e da impiegarsi in seguito all'investimento."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 17 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Sulla spesa non coperta del mutuo di riconversione e ristrutturazione può essere concessa l'agevolazione di cui all'art. 34 della presente legge, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di ristrutturazione".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 18 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, viene sostituito dal seguente:

     "Documenti

     1. Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'Assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:

     a) gli aspetti tecnici, energetici ed ecologici del progetto di ristrutturazione;

     b) le prospettive di mercato;

     c) gli effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

     d) la situazione patrimoniale dell'impresa;

     e) i preventivi finanziari ed economici;

     f) gli obiettivi da realizzare in termini di produttività e redditività;

     g) i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa;

     h) l'ammontare e le condizioni del finanziamento ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati;

     i) una dichiarazione finale del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ove esista, concernente l'esposizione debitoria dell'impresa distinta per categoria di creditori e aggiornata alla data della domanda;

     l) una certificazione di bilancio qualora l'entità dell'operazione ne suggerisca la richiesta;

     m) una dichiarazione della ditta dalla quale risulti l'avvenuta informazione, mediante presentazione di una relazione scritta, al consiglio di azienda regolarmente costituito o, in mancanza all'assemblea degli addetti, sul progetto e sui suoi effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

     n) le osservazioni del Consiglio d'azienda sul progetto stesso, che devono essere consegnate all'azienda entro 14 giorni dall'avvenuta informazione".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 25 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Sulla spesa non coperta da mutuo di riconversione può essere concessa l'agevolazione di cui all'art. 34, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di riconversione."

 

          Art. 12.

     1. L'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Alle imprese che attuino programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengano i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la provincia può rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonché il 50% del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di 6 mesi a condizione che i programmi dei corsi vengano preventivamente sottoposti all'approvazione da parte dell'assessore provinciale competente."

 

          Art. 13.

     1. L'art. 34 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. La Provincia può concedere alle imprese industriali che esercitano o siano in possesso dei requisiti per esercitare la loro attività nell'ambito della provincia, una agevolazione in conto capitale; fino al 20% degli investimenti, erogabile in una o più soluzioni.

     2. nel caso in cui l'impresa attui progetti di riconversione o di ristrutturazione l'agevolazione non deve superare complessivamente il 40% dell'investimento agevolabile fermo restando il limite dell'art. 25".

 

          Art. 14.

     1. L'art. 35. della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è sostituito dal seguente:

     "1. Le spese ammissibili all'agevolazione in conto capitale ai sensi della presente legge comprendono gli investimenti ammortizzabili stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, individuali fra quelli previsti dalla normativa fiscale."

 

          Art. 15.

     1. Gli articoli 40 e 41 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sono sostituiti dal seguente:

     "1. Alle imprese industriali che emettono obbligazioni o che accendono previsti garantiti dalla CONFIDI la Provincia può concedere:

     a) un contributo tale da non ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese al di sotto del 60% del tasso di riferimento stabilito dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche, e può venire concesso solo sul 50% dell'investimento totale;

     b) l'agevolazione, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni;

     c) l'agevolazione è concessa per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 5 anni;

     d) nel caso in cui la CONFIDI sottoponga alla Provincia particolari programmi produttivi aziendali di rilevanza sociale e di accertata economicità, il contributo di cui sopra al presente articolo può essere concesso sulla somma totale dell'operazione CONFIDI, per la durata massima di quattro anni".

 

          Art. 16.

     1. Nell'art. 43 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, il primo comma viene modificato come segue:

     "1. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno".

 

          Art. 17.

     1. Alla lett. a) del primo comma dell'art. 44 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, vengono aggiunte le parole "e a devolvere in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei fondi rischi ad iniziative a favore dell'industria da stabilirsi dalla Giunta provinciale".

 

          Art. 18.

     1. L'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, viene sostituito dal seguente:

     "1. Le imprese manufatturiere assegnatarie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) rapporto superficie/addetto non superiore a 200 mq/addetto;

     b) livello occupazionale di almeno 20 addetti da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree; il limite di 20 addetti è ridotto a 10 per le imprese artigiane nelle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale.

     2. Con regolamento di esecuzione del presente articolo e di quanto disposto al primo comma dell'art. 35-bis della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono determinati i tipi di aziende industriali e artigianali non ammissibili alle zone per insediamenti produttivi. Nello stesso regolamento sono determinati, per l'ammissione, i diversi tipi di aziende industriali e artigianali per i quali si applicano differenziati rapporti superficie/addetto".

 

          Art. 19.

     1. L'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. Per l'acquisizione delle zone produttive di interesse comunale e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, la Provincia può concedere ai comuni, consorzi di comuni ed alle imprese assegnatarie di terreno un'agevolazione in conto capitale fino al 50% della spesa, e può essere concessa un'anticipazione, entro il limite del 50% dell'agevolazione.

     2. La spesa ammissibile a contributo per l'acquisizione del terreno è quella corrispondente al costo effettivamente sostenuto.

     3. La spesa ammissibile a contributo per le infrastrutture è quella approvata dall'organo tecnico provinciale competente.

     4.Sono ammissibili al contributo del presente articolo tutte le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo."

 

          Art. 20.

     1. L'art. 53 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "1. I comuni prima di procedere alle assegnazioni devono inviare all'Amministrazione provinciale copie di tutte le domande presentate e la delibera contenente le priorità adottate per le assegnazioni adeguatamente motivate".

 

          Art. 21.

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 50 della legge citata, non è richiesto il parere della commissione tecnico-consultiva.

 

          Art. 22.

     Norma transitoria

     1 per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12 della legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4, nonché quelle della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, in quanto risultino più favorevoli per gli interessati, anche se abrogati con la presente legge.

 

          Art. 23. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Provincia, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.

     2. in relazione alle nuove forme di intervento finanziario stabilite con la presente legge, gli stanziamenti per agevolazioni ai sensi degli articoli 11, 17, 25, 34, 40 e 41 della legge provinciale sopraccitata potranno trovare, con successivo provvedimento legislativo di variazione al bilancio, una diversa collocazione sui capitoli di spesa.

 

          Art. 24.

     1. Sono abrogati gli articoli 3, 54-bis e 59 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.

 

          Art. 25. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti gli interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.

 

          Art. 26. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.