§ 3.4.41 - L.P. 8 maggio 1990, n. 10.
Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:08/05/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Circolazione e parcheggio nei territori soggetti al vincolo idrogeologico.
Art. 3.  Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali.
Art. 4.  Persone autorizzate al transito.
Art. 5.  Autorizzazioni.
Art. 6.  Sanzioni amministrative.
Art. 7.  Personale incaricato.
Art. 8.  Ufficio competente.
Art. 9.  Variazione dell'organico di ruoli provinciali.
Art. 10.  Agenti venatori e guardiapesca.
Art. 11.  Norme abrogate.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 3.4.41 - L.P. 8 maggio 1990, n. 10.

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

(B.U. 22 maggio 1990, n. 25).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade.

 

          Art. 2. Circolazione e parcheggio nei territori soggetti al vincolo idrogeologico.

     1. E' vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore, compresi le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti delle neve, le roulottes, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti al vincolo di cui all'art. 1, compresi sentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione. E' fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di sufficiente innevamento, per i mezzi battipista (gatti della neve, motoslotte; ecc.) per il solo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia da discesa che da fondo, lungo i tracciati sciistici previsti nei singoli piani urbanistici comunali.

     2. E' consentito il parcheggio entro una fascia di 10 m lungo le strade con circolazione libera, purché detta fascia di 10 m sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione.

     3. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio autorizzati ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 3. Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali.

     1. L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione. [1]

     2. Il divieto di cui al comma primo non si applica alle strade destinate a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l'assenso dei proprietari e/o usufruttuari degli stessi, nonché degli eventuali affittuari ivi residenti.

     3. Il divieto di circolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposta in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane immutata. [2]

     4. E' in facoltà dell'amministrazione provinciale o del proprietario della strada l'apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la frequente violazione del divieto di circolazione.

     5. Il parcheggio all'imbocco delle strade a circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l'accesso e/o la normale transitabilità ad un autocarro. In caso di violazione l'autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l'automezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso.

     6. E' obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade quali pendenza, larghezza, mancanza di banchine transitabili, segnaletica, stato del fondo stradale, possibilità di sollevamento polvere, ecc., e ciò per evitare particolare anomala usura del manto stradale, danni alle opere di deviazione delle acque, un inutile fonte d'inquinamento da rumore e da polvere ed a tutela e rispetto sia del patrimonio faunistico che degli animali pascolanti come pure delle colture dei terreni limitrofi. In nessun caso comunque, i veicoli a motore ammessi alla circolazione su strade chiuse al traffico ai sensi della presente legge potranno superare la velocità di 30 Km/h.

     7. Il direttore dell'ispettorato ripartimentale per le Foreste può sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile. E' escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi di pronto intervento e di soccorso.

 

          Art. 4. Persone autorizzate al transito.

     1. La circolazione sulle strade chiuse ai sensi dell'art. 3 è consentita limitatamente all'esecuzione di lavori agricolo-forestali, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere detti immobili. Ai medesimi può essere inoltre concessa l'autorizzazione al transito sui terreni di cui all'art. 2 per raggiungere, per la via più breve, gli immobili di loro disponibilità, previo assenso scritto dei proprietari dei fondi da attraversare. Le affittanze e locazioni vanno comprovate con regolare contratto scritto e devono avere durata superiore ai mesi sei.

     2. I veicoli immatricolati agricoli e impiegati ed utilizzati per detti scopi, sono esonerati dalle limitazioni di transito e parcheggio previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto disposto al comma quinto dell'art. 3.

     3. Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonché sui terreni di cui all'art. 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, i titolari di uso civico per l'esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al solo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonché gli ospiti pernottanti in esercizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenza di esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico.

 

          Art. 5. Autorizzazioni.

     1. L'amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonché ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull'automezzo. Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come le interessenze, vicini e simili, il contrassegno di cui al presente comma è rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/o ad altre persone da lui designate, dopo averne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiore ad ettari uno, nonché per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l'autorizzazione al transito può essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore o amministratore della proprietà collettiva.

     2. Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad invalidi motulesi dietro presentazione di idoneo certificato da invalidità, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, accompagnatori alla caccia del camoscio, agli agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca.

     3. Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono rilasciate secondo parametri e direttive da emanarsi con apposito regolamento.

     4. Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 4 vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dall'autorità forestale e contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso.

     5. Per esclusive ragioni di servizio la circolazione ed il parcheggio nei territori di ci al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente art. 3, sono in ogni caso liberi ed ammessi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia e vigilanza forestale, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino, di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, di agenti venatori e di vigilanza sulla pesca con rapporto di lavoro duraturo a tempo pieno e retribuito, nonché per i veicoli a motore degli impiegati provinciali e comunali incaricati all'espletamento di servizi speciali su autorizzazione dell'assessore competente.

     6. L'assessore provinciale alle foreste può consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente art. 3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente art. 1. Nell'ambito di parchi naturali l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall'assessore alla tutela del paesaggio.

     7. Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma primo, che ogni altra forma di autorizzazione al transito, dovranno essere sottoposti in maniera bene visibile sull'automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.

     8. Le autorizzazioni di cui ai precedenti comuni, salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari della strada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il loto motivato dissenso.

     9. Qualora fosse applicata da parte dell'amministrazione provinciale una sbarra con serratura, unitamente all'autorizzazione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l'obbligo di chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.

 

          Art. 6. Sanzioni amministrative.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali eventualmente previste, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

     2. Si applica la sanzione amministrativa di Euro 75 per le seguenti violazioni:

     a) transito non autorizzato sulle strade chiuse alla circolazione ai sensi del precedente art. 3. La sanzione è ridotta a Euro 57 qualora il trasgressore avesse avuto il diritto ad ottenere l'autorizzazione al transito, ma abbia omesso di richiederla;

     b) cessione in uso dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa assieme al veicolo a motore autorizzato ad un'altra persona; alla stessa sanzione soggiace sia il proprietario che il conducente del veicolo interessato;

     c) parcheggio in violazione dell'art. 2 e in violazione dell'art. 3, comma quinto;

     d) transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli agricoli in violazione alle disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 4;

     e) mancata restituzione alla scadenza dell'autorizzazione della chiave avuta dall'amministrazione provinciale per sbarre dalla medesima apposte o cessione di una chiave ad altra persona non autorizzata al transito. In quest'ultimo caso, al pagamento della sanzione amministrativa soggiace anche colui che ne abbia fatto uso. [3]

     3. Si applica la sanzione amministrativa di Euro 57 per le seguenti violazioni:

     a) mancata esposizione od esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione, e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza ai sensi dell'art. 5, comma settimo;

     b) mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio. [4]

     4. Si applica la sanzione amministrativa di Euro 92 per transito non autorizzato con veicoli a motore in violazione all'art. 2. La sanzione è ridotta a Euro 57 qualora il trasgressore è in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione al transito. [5]

     5. Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le tabelle di divieto di transito di cui all'art. 3, soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato, alla sanzione amministrativa da Euro 138 a Euro 639, da determinarsi caso per caso dall'ufficio servizi affari generali forestali, in deroga alle norme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 giugno 1984, n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove, danneggia o deteriora sbarre di chiusura della strada e/o della relativa serratura. [6]

     6. Per l'inosservanza di quanto previsto all'art. 3, commi sesto e settimo, si applica la sanzione amministrativa di Euro 92. [7]

     7. Quando le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge vengono compiute nell'ambito di zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali tutelati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali, l'importo delle sanzioni previste dal presente articolo è aumentato del 50%.

     8. Le violazioni e sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono cumulabili.

 

          Art. 7. Personale incaricato.

     1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza e di polizia urbana, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali, il porto forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonché gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Limitatamente ai territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali l'incarico di osservanza della presente legge è esteso anche al personale dell'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.

     3. Dell'osservanza della presente legge possono inoltre essere incaricati, a tempo determinato ed a pagamento, rispettivamente dall'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territori di cui al comma secondo del presente articolo, e dall'autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggano i requisiti, previsti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed abbiano prestato giuramento davanti dall'autorità competente. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per il loro impiego, retribuzione, forma di coordinamento del loro servizio, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

 

          Art. 8. Ufficio competente.

     1. I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge vanno trasmessi all'ufficio servizi generali forestali della ripartizione VI.

 

          Art. 9. Variazione dell'organico di ruoli provinciali.

     1. I posti in organico della VII e della VIII qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi forestali vengono aumentati rispettivamente di 2 unità. Nel contempo viene ridotto di 4 posti l'organico del ruolo speciale dei servizi veterinari, e precisamente di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario coadiutore e di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario collaboratore.

 

          Art. 10. Agenti venatori e guardiapesca.

     1. Agli agenti tecnici dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano addetti all'ufficio caccia e pesca ed all'ufficio azienda provinciale foreste e demanio con mansioni di agente venatorio e/o guardiapesca, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 11. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate la legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, gli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33 nonché l'art. 20 della legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18.

 

          Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 3, comma terzo, e dall'art. 7 si provvede per l'anno 1990 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 71710 e al capitolo 12131 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci provinciali.


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.