§ 4.1.34 - L.P. 10 novembre 1976, n. 44.
Creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela per prodotti di qualità dell'Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/11/1976
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'incremento dello smercio nonchè della valorizzazione dei prodotti dell'Alto Adige e che raggiungono un elevato livello di qualità controllata, la presente legge prevede la [...]
Art. 2.      Il relativo segno sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale; verrà tutelato in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali sia nell'ambito [...]
Art. 3.      E' istituita presso la Giunta provinciale una commissione provinciale per il marchio di tutela, successivamente detta semplicemente commissione provinciale, composta dai seguenti membri:
Art. 4.      La commissione provinciale ha i seguenti compiti:
Art. 5.      E' istituita una commissione tecnica per ciascun settore interessato - per settore, ai sensi della presente legge, si intende anche semplicemente il ramo di un settore - all'utilizzazione del [...]
Art. 6.      Ai fini della validità delle delibere di tutte le commissioni della presente legge sono richiesti la presenza di almeno due terzi dei loro membri ed il consenso della maggioranza assoluta dei [...]
Art. 7.      Le commissioni tecniche propongono il regolamento per il rispettivo settore alla commissione provinciale. Detta proposta dovrà soprattutto:
Art. 8.      Le imprese, gli istituti, enti e associazioni, nonchè le organizzazioni delle stesse interessate all'utilizzazione del marchio di tutela e disposte ad osservare le disposizioni vigenti e gli [...]
Art. 9.      Le domande vengono esaminate dalla competente commissione tecnica che tiene conto di tutte le informazioni e pareri prescritti.
Art. 10.      Il diritto all'utilizzazione del marchio di tutela viene concesso ai proponenti di cui all'art. 8 mediante provvedimento dell'Assessore al commercio.
Art. 11.      Sono definitivi i provvedimenti di concessione, di diniego e di revoca del diritto all'utilizzazione del marchio da parte dell'Assessore al commercio.
Art. 12.      Le funzioni di controllo relative all'utilizzazione del marchio saranno affidate dall'Assessore al commercio alle istituzioni, alle organizzazioni, alle persone proposte dalle rispettive [...]
Art. 13.      I controlli vengono eseguiti in osservanza della presente legge e dei regolamenti per i vari settori, nonchè del contratto di utilizzazione stipulato fra la Provincia autonoma di Bolzano e [...]
Art. 14.      Le controversie tra gli utilizzatori del marchio vengono risolte in prima istanza da parte delle commissioni tecniche competenti e in seconda ed ultima istanza dall'Assessore competente per la [...]
Art. 15.      La sospensione del diritto di utilizzazione del marchio può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
Art. 16.      I programmi pubblicitari annuali, nonchè i relativi preventivi di spesa concernenti la diffusione del marchio vengono predisposti dall'Assessorato per il commercio in collaborazione con le [...]
Art. 17.      I programmi pubblicitari per la diffusione del marchio vengono realizzati direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano oppure la loro esecuzione può essere affidata con delibera della [...]
Art. 18.      Qualora vengano affidati dei compiti previsti dalla presente legge ad enti, istituti o associazioni, può essere concesso ai medesimi, su proposta della commissione provinciale, un contributo [...]
Art. 19.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua non inferiore a lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stabilire annualmente con legge di bilancio.
Art. 20.      Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di [...]
Art. 21.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.1.34 - L.P. 10 novembre 1976, n. 44. [1]

Creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela per prodotti di qualità dell'Alto Adige.

(B.U. 30 novembre 1976, n. 51).

 

Titolo I

MARCHIO DI TUTELA

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'incremento dello smercio nonchè della valorizzazione dei prodotti dell'Alto Adige e che raggiungono un elevato livello di qualità controllata, la presente legge prevede la creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela.

     Il materiale turistico di propaganda di qualità controllata può essere contrassegnato con il marchio ai fini di una migliore introduzione e diffusione dello stesso.

 

          Art. 2.

     Il relativo segno sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale; verrà tutelato in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale.

 

          Art. 3.

     E' istituita presso la Giunta provinciale una commissione provinciale per il marchio di tutela, successivamente detta semplicemente commissione provinciale, composta dai seguenti membri:

     - dall'Assessore competente per la materia del commercio con funzione di presidente;

     - dagli Assessori competenti per le materie dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e dell'industria [2].

     Il presidente ed i membri della commissione provinciale nominano ciascuno un proprio delegato che li sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     Segretario della commissione provinciale sarà un funzionario dell'Assessorato per il commercio.

 

          Art. 4.

     La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

     a) delibera l'introduzione del marchio per i settori economici interessati;

     b) approva un regolamento per ogni settore, su proposta della commissione tecnica competente per settore, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei regolamenti adottati;

     c) delibera il contratto di utilizzazione del marchio da stipularsi tra la Provincia autonoma di Bolzano e le parti interessate all'uso del marchio;

     d) approva annualmente i programmi pubblicitari volti alla diffusione del marchio;

     e) propone il riparto degli stanziamenti annuali di bilancio per l'attuazione della presente legge;

     f) svolge tutte le altre funzioni ad essa assegnate.

 

          Art. 5.

     E' istituita una commissione tecnica per ciascun settore interessato - per settore, ai sensi della presente legge, si intende anche semplicemente il ramo di un settore - all'utilizzazione del marchio di tutela con delibera della Giunta provinciale, previa consultazione delle organizzazioni e dei gruppi di interesse del rispettivo settore.

     La composizione delle commissioni tecniche deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un membro supplente.

     Le commissioni tecniche hanno la loro sede presso la Giunta provinciale. Alle sedute delle commissioni tecniche partecipano un funzionario della Camera di commercio di Bolzano ed uno dell'Assessorato provinciale al commercio, quest'ultimo con funzioni di segretario.

     I funzionari sunnominati sono membri aggiunti delle commissioni tecniche, hanno diritto di voto consultivo e vengono designati rispettivamente dal presidente della Camera di commercio di Bolzano e dall'Assessore competente per la materia del commercio.

 

          Art. 6.

     Ai fini della validità delle delibere di tutte le commissioni della presente legge sono richiesti la presenza di almeno due terzi dei loro membri ed il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

     Ai membri delle commissioni spettano i benefici di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 7.

     Le commissioni tecniche propongono il regolamento per il rispettivo settore alla commissione provinciale. Detta proposta dovrà soprattutto:

     a) contenere l'elenco dei prodotti del rispettivo settore che potranno contrassegnarsi del marchio. Per il settore del turismo si tratta di individuare il materiale pubblicitario che potrà essere contraddistinto dal marchio;

     b) contenere, nell'osservanza delle disposizioni nazionali comunitarie, i requisiti di origine e di qualità necessari per il rispettivo settore;

     c) prevedere adeguati controlli;

     d) determinare le modalità di applicazione del marchio.

     Inoltre le commissioni tecniche provvedono a:

     a) inoltrare alla commissione provinciale proposte di modifica relativamente ai regolamenti in vigore;

     b) fornire all'Assessore competente un parere obbligatorio e motivato relativamente alla concessione, al diniego oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del marchio;

     c) determinare annualmente la quota a carico degli utilizzatori del marchio per la propaganda specifica di settore e ne determinano le modalità di pagamento;

     d) predisporre annualmente programmi pubblicitari specifici di settore e conferiscono l'incarico per la loro esecuzione;

     e) comporre in modo amichevole le controversie tra gli utilizzatori del marchio in prima istanza;

     f) esplicare ogni altro compito che verrà loro demandato.

 

          Art. 8.

     Le imprese, gli istituti, enti e associazioni, nonchè le organizzazioni delle stesse interessate all'utilizzazione del marchio di tutela e disposte ad osservare le disposizioni vigenti e gli accordi contrattuali presentano all'Assessorato del commercio domanda in carta legale ai fini della concessione del diritto dell'utilizzazione del marchio di tutela.

 

          Art. 9.

     Le domande vengono esaminate dalla competente commissione tecnica che tiene conto di tutte le informazioni e pareri prescritti.

 

          Art. 10.

     Il diritto all'utilizzazione del marchio di tutela viene concesso ai proponenti di cui all'art. 8 mediante provvedimento dell'Assessore al commercio.

     La concessione del diritto all'utilizzazione è subordinata in ogni caso alla sottoscrizione da parte dell'interessato del contratto di utilizzazione del marchio di cui all'art. 4.

     Nella concessione, nel diniego e nella revoca del diritto all'utilizzazione del marchio deve essere osservato il parere obbligatorio e motivato della competente commissione tecnica.

 

          Art. 11.

     Sono definitivi i provvedimenti di concessione, di diniego e di revoca del diritto all'utilizzazione del marchio da parte dell'Assessore al commercio.

 

          Art. 12.

     Le funzioni di controllo relative all'utilizzazione del marchio saranno affidate dall'Assessore al commercio alle istituzioni, alle organizzazioni, alle persone proposte dalle rispettive commissioni tecniche.

     Le spese per i controlli sono a carico della Provincia.

 

          Art. 13.

     I controlli vengono eseguiti in osservanza della presente legge e dei regolamenti per i vari settori, nonchè del contratto di utilizzazione stipulato fra la Provincia autonoma di Bolzano e l'utilizzatore del marchio.

 

          Art. 14.

     Le controversie tra gli utilizzatori del marchio vengono risolte in prima istanza da parte delle commissioni tecniche competenti e in seconda ed ultima istanza dall'Assessore competente per la materia del commercio.

     Le parti in causa vengono invitate per essere ascoltate.

     Qualora gli organi di controllo incaricati, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del marchio alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione alla competente commissione tecnica ed all'Assessore per il commercio.

     Quest'ultimo, con proprio provvedimento e previa osservazione del parere obbligatorio e motivato della commissione tecnica competente, mantiene, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio precedentemente concesso all'utilizzatore del marchio contestato.

     Prima di dare il proprio parere, la competente commissione tecnica ascolta l'utilizzatore del marchio contestato e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

     Ogni abuso del marchio di tutela da parte di terzi viene perseguito da parte della Provincia autonoma di Bolzano a termini di legge.

 

          Art. 15.

     La sospensione del diritto di utilizzazione del marchio può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

     Con la cessazione del diritto all'utilizzazione del marchio è vietato ogni ulteriore impiego del materiale contrassegnato dal marchio di tutela ancora disponibile. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto all'utilizzazione del marchio non può far valere alcun diritto di indennizzo quanto meno di risarcimento dei danni.

 

Titolo II

PROPAGANDA PER IL MARCHIO DI TUTELA

 

          Art. 16.

     I programmi pubblicitari annuali, nonchè i relativi preventivi di spesa concernenti la diffusione del marchio vengono predisposti dall'Assessorato per il commercio in collaborazione con le commissioni tecniche e proposti alla commissione provinciale per l'approvazione. Le relative spese sono interamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

     I programmi pubblicitari annuali, specifici di settore, aventi lo scopo di diffondere i prodotti contrassegnati dal marchio, nonchè i relativi preventivi di spesa e piani di finanziamento, vengono predisposti e coordinati tra loro dalle relative commissioni tecniche. La Provincia può erogare dei contributi alle organizzazioni incaricate dell'esecuzione dei programmi di cui trattasi, tenuto conto fra l'altro dell'apporto finanziario dei settori.

 

          Art. 17.

     I programmi pubblicitari per la diffusione del marchio vengono realizzati direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano oppure la loro esecuzione può essere affidata con delibera della commissione provinciale ad enti, istituti o associazioni.

 

          Art. 18.

     Qualora vengano affidati dei compiti previsti dalla presente legge ad enti, istituti o associazioni, può essere concesso ai medesimi, su proposta della commissione provinciale, un contributo annuale forfettario per spese generali di amministrazione il cui importo viene fissato tenendo conto dell'entità del compito affidato.

     Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere concesse anticipazioni fino al 70% dei mezzi finanziari pubblici per la propaganda. Dopo presentazione del rendiconto documentato, dal quale risulti la differenza tra le spese complessive sostenute e le entrate avute per programma pubblicitario, la medesima sarà liquidata nella misura dell'importo rimanente autorizzato.

 

          Art. 19.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua non inferiore a lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stabilire annualmente con legge di bilancio.

     Gli stanziamenti di bilancio eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui furono disposti, possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi e comunque entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 20.

     Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 15 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

 

          Art. 21.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 1410 - Spese per la creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela per prodotti di qualità dell'Alto Adige

L.

50.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

50.000.000

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.P. 22 dicembre 2005, n. 12.

[2] Lineetta così modificata dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.