§ 3.4.18 - L.P. 22 gennaio 1975, n. 4.
Contributo a favore della Camera di Commercio di Bolzano per l'istituzione di un servizio autobus in collegamento con l'aeroporto di Verona/Villafranca.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:22/01/1975
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Al fine di contribuire alle spese di istituzione e gestione di un servizio di trasporto per persone a mezzo di autobus, lungo il percorso Bolzano -Verona/Villafranca, in collegamento con la [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 3.4.18 - L.P. 22 gennaio 1975, n. 4. [1]

Contributo a favore della Camera di Commercio di Bolzano per l'istituzione di un servizio autobus in collegamento con l'aeroporto di Verona/Villafranca.

(B.U. 11 febbraio 1975, n. 9).

 

     Art. 1.

     Al fine di contribuire alle spese di istituzione e gestione di un servizio di trasporto per persone a mezzo di autobus, lungo il percorso Bolzano -Verona/Villafranca, in collegamento con la linea aerea in partenza ed in arrivo per e da Roma, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti, è autorizzata ad erogare in favore della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Bolzano una sovvenzione annua fino all'importo massimo di lire 7 milioni. La sovvenzione è disposta sulla base di un rendiconto dettagliato avuto riguardo al disavanzo della gestione di servizio.

     Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni, a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2470 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

 

          Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Capitolo di nuova istituzione:

     Titolo II - Sezione V - Rubrica IX - Categoria X

     Cap. 4462 -Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per il collegamento, mediante autobus, di Bolzano con l'aeroporto di Verona/Villafranca L. 7.000.000 Capitolo in diminuzione:

     Cap. 2470 -Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio L. 7.000.000

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


[1] Legge abrogata dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.