§ 4.5.60 - L.P. 4 marzo 1996, n. 6.
Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:04/03/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Premesso che il complesso degli impianti a fune attivati sul territorio della provincia opera in regime di concessione sulla base dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, [...]
Art. 2.      1. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in conformità della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la [...]
Art. 3.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1996 i fondi stanziati e non impegnati sui capitoli di spesa riguardanti l'attuazione dell'abrogata legge provinciale 21 agosto [...]


§ 4.5.60 - L.P. 4 marzo 1996, n. 6.

Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune.

(B.U. 19 marzo 1996, n. 14).

 

     Art. 1.

     1. Premesso che il complesso degli impianti a fune attivati sul territorio della provincia opera in regime di concessione sulla base dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione della competenza primaria assegnatale dall'art. 8 dello Statuto di autonomia, e che le imprese concessionarie svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, diversificati per gli specifici interventi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di esecuzione:

     a) per la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o tappeti mobili o sciovie;

     b) per il miglioramento qualitativo, l'aggiornamento tecnologico, anche parziale, o per l'aumento di potenzialità oraria di linee esistenti;

     c) per tutti gli investimenti per sostituzioni rese necessarie sia dall'esito delle verifiche, ivi compresi i relativi costi, previste dalla normativa tecnica vigente, sia delle valutazioni del tecnico responsabile dell'impianto;

     d) per il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio.

     2. La misura massima del contributo, determinato come percentuale della spesa ammissibile, è stabilita come segue:

     a) nel novanta per cento per funivie bifune a va e vieni che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di rinnovamento e di ristrutturazione delle opere edili, con i relativi impianti tecnologici, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza funzionale;

     b) nel quarantacinque per cento per funicolari terrestri su rotaia, funivie bifune o monofune a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli nonché per tappeti mobili;

     c) nel quarantacinque per cento per apparecchiature destinate all'emissione ed alla lettura dei titoli di viaggio ed alla conseguente suddivisione delle spettanze economiche tra le varie imprese funiviarie;

     d) nel 50 per cento per le sciovie [1];

     [e) nel trenta per cento per le sciovie non contemplate nella lettera d).] [2]

     3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio [3].

     4. Per gli investimenti di cui al comma secondo, lettera b) e lettera d), la Giunta provinciale può aumentare l'aliquota di contributo fino ad ulteriori trenta punti percentuali qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale.

     5. I contributi di cui al comma primo possono essere concessi a condizione che il tracciato delle linee si svolga, almeno prevalentemente, nel territorio provinciale; essi non sono cumulabili con altre provvidenze, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di qualunque genere.

     6. All’atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici e i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l’acquisto di apparecchiature di emissione e lettura dei titoli di viaggio, devono dimostrare l’avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari al 50 per cento del contributo concesso [4].

 

          Art. 2.

     1. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in conformità della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente "Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia", seguono la disciplina prevista da quest'ultima ed i relativi contributi sono erogati e liquidati secondo le disposizioni della medesima.

 

          Art. 3.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, modificata dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, dall'art. 7 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 14 novembre 1984, n. 15, dall'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6, dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35, dall'art. 8 della legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2, ed infine dall'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7;

     b) l'art. 3 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37;

     c) l'art. 12 della legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9;

     d) l'art. 2 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35;

     e) il comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15.

 

          Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1996 i fondi stanziati e non impegnati sui capitoli di spesa riguardanti l'attuazione dell'abrogata legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46 e successive modifiche. Sono altresì utilizzati gli stanziamenti del bilancio 1995, non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario e mantenuti a residui ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2.

     2. La spesa relativa agli anni successivi sarà autorizzata dalla legge finanziaria annuale.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 64 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 64 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.