§ 3.4.37 - L.P. 19 agosto 1988, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, riguardante: Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:19/08/1988
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2. 
Art. 3.      1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Art. 4.      1. Al funzionamento che svolge l'incarico di cui all'art. 6 della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle [...]
Art. 5.      1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 4 della presente legge, valutata in Lire 6 milioni all'anno, si provvede:


§ 3.4.37 - L.P. 19 agosto 1988, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, riguardante: Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia".

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

 

     Art. 1.

     1. Dopo il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     4. Sono ammessi al contributo di cui al primo comma, lettera a), anche gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle opere edili o di parti elettromeccaniche di impianti esistenti, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza, e nel rispetto dei limiti dei costi in essa contemplati."

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     4. All'atto di erogazione della prima rata di contributo il beneficiario, che non sia un ente pubblico, deve dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari all'80% del contributo concesso.

     5. Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili, l'utile d'esercizio e le pusvalenze da reinvestire accantonate ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Dalle voci di apporti menzionate sono da detrarre le eventuali perdite d'esercizio e le perdite riportate. Non costituiscono invece apporto di capitale proprio le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici. Gli ammortamenti stanziati in eccedenza alle aliquote fiscali ordinarie, cioè gli ammortamenti anticipati, costituiscono al netto dell'effetto fiscale, rettifica incrementativa del capitale proprio ai sensi della presente legge per un periodo non superiore agli ultimi tre esercizi.

     6. L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attuale del contributo stesso, fissato convenzionalmente nella misura dell'80%."

 

          Art. 4.

     1. Al funzionamento che svolge l'incarico di cui all'art. 6 della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 60% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alla suddetta indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 4 della presente legge, valutata in Lire 6 milioni all'anno, si provvede:

     a) per l'anno 1988, con una quota dello stanziamento previsto al capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa, che presenta la disponibilità occorrente;

     b) per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia, utilizzando i fondi previsti alla sezione 1, settore 1.2, lettera a1) del bilancio pluriennale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6.