§ 3.4.25 - L.P. 6 giugno 1977, n. 14.
Assunzione diretta dell'esercizio dell'impianto funiviario sulla linea San Genesio -Bolzano da parte dell'Amministrazione provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:06/06/1977
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Nelle ipotesi di cui agli artt. 8, settimo comma, 9 e 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare ed esercitare gli impianti [...]
Art. 2.      Per i fini di cui all'articolo precedente l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad assumere le spese necessarie per:
Art. 3.      Il corrispettivo dell'acquisto degli impianti viene liquidato a favore del precedente concessionario con deliberazione della Giunta provinciale sulla base del prezzo di stima e secondo le [...]
Art. 4.      La progettazione e la direzione lavori delle opere di cui al precedente art. 2, lett. b), sono eseguite dall'ufficio trasporti o affidate a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.
Art. 5.      Le opere indicate nell'articolo precedente sono eseguite in economia tramite il funzionario delegato di cui al seguente art. 6, primo comma, il quale potrà avvalersi della consulenza tecnica [...]
Art. 6.      Il servizio di trasporto pubblico di cui al precedente art. 1 viene gestito in economia tramite il funzionario delegato da nominarsi con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 7.      Al pagamento delle spese di cui ai precedenti artt. 5 e 6 si provvede mediante una o più aperture di credito senza limite di importo a favore del funzionario delegato.
Art. 8.      Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      La Giunta provinciale è autorizzata a rifondere ai membri della società a .r.l. "Zanns -Gampen", con sede in Funes, le spese, debitamente documentate, sostenute per la costituzione e [...]
Art. 10.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 11.      Nel bilancio di previsione della Provincia per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.4.25 - L.P. 6 giugno 1977, n. 14. [1]

Assunzione diretta dell'esercizio dell'impianto funiviario sulla linea San Genesio -Bolzano da parte dell'Amministrazione provinciale.

(B.U. 14 giugno 1977, n. 30).

 

     Art. 1.

     Nelle ipotesi di cui agli artt. 8, settimo comma, 9 e 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare ed esercitare gli impianti funiviari destinati al servizio di trasporto pubblico di persone e cose della linea San Genesio -Bolzano, secondo le disposizione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per i fini di cui all'articolo precedente l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad assumere le spese necessarie per:

     a) l'acquisto degli impianti;

     b) l'ammodernamento di parti o componenti importanti degli impianti, ai fini della sicurezza dell'esercizio;

     c) l'esercizio degli impianti.

 

          Art. 3.

     Il corrispettivo dell'acquisto degli impianti viene liquidato a favore del precedente concessionario con deliberazione della Giunta provinciale sulla base del prezzo di stima e secondo le modalità determinate ai sensi degli artt. 8 e 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

 

          Art. 4.

     La progettazione e la direzione lavori delle opere di cui al precedente art. 2, lett. b), sono eseguite dall'ufficio trasporti o affidate a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.

     La compilazione del progetto da parte dell'ufficio trasporti o l'affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione lavori a privati professionisti ha luogo dopo che la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessorato provinciale competente, ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche delle opere di ammodernamento da eseguirsi.

     Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori a privati professionisti sono conferiti dall'Assessore competente, che stipula le relative convenzioni ed impegna con proprio decreto la spesa.

     I progetti delle opere sono approvati ai sensi di legge da parte dell'ufficio provinciale trasporti.

 

          Art. 5.

     Le opere indicate nell'articolo precedente sono eseguite in economia tramite il funzionario delegato di cui al seguente art. 6, primo comma, il quale potrà avvalersi della consulenza tecnica dell'ufficio trasporti.

     Le opere possono essere eseguite sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi.

     L'Assessore competente con proprio decreto dispone l'esecuzione delle opere sulla base del progetto approvato e del preventivo di spesa vistato dall'ufficio provinciale trasporti, indica le modalità di esecuzione delle stesse ed impegna la relativa spesa.

 

          Art. 6.

     Il servizio di trasporto pubblico di cui al precedente art. 1 viene gestito in economia tramite il funzionario delegato da nominarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

     Il funzionario delegato provvede alle spese per il funzionamento del servizio entro i limiti dei fondi stanziati a tale scopo nel bilancio di previsione della Provincia e sulla base di previsioni di spesa approvate con decreto dell'Assessore competente.

     Il personale necessario viene assunto dalla Giunta provinciale:

     a) mediante conferimento di incarico per quanto concerne il tecnico responsabile dell'impianto;

     b) mediante la stipulazione di contratti di diritto privato, di categoria, per quanto riguarda gli addetti all'impianto.

     L'Amministrazione provinciale può sostituirsi, all'atto della presa in consegna dell'impianto, al precedente concessionario nei contratti stipulati con il personale che risulti regolarmente assunto, fermi restando i diritti acquisiti in ordine al trattamento giuridico ed economico. Restano a carico del precedente concessionario tutti gli oneri e le indennità accessorie compresa quella di buonuscita, maturati al momento della presa in consegna dell'impianto da parte dell'Amministrazione provinciale.

     Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sono dettate le norme per la gestione in economia del servizio.

 

          Art. 7.

     Al pagamento delle spese di cui ai precedenti artt. 5 e 6 si provvede mediante una o più aperture di credito senza limite di importo a favore del funzionario delegato.

     Ogni tre mesi e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, il funzionario delegato deve presentare i rendiconti delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

 

          Art. 8.

     Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunto il seguente comma:

     "Dall'indennità dovuta al concessionario, determinata ai sensi del successivo art. 11, possono venire detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo concessionario a causa delle inadempienze del precedente, per assicurare il regolare esercizio degli impianti".

     Alla fine del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunta la seguente disposizione:

     "La deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono determinati i beni oggetto della perizia e la relativa indennità , munita dell'attestazione del Presidente della Giunta provinciale che l'indennità è stata depositata a nome del precedente concessionario, è titolo legale per la consegna dei beni, nonché per l'intavolazione dei beni immobili a nome del nuovo concessionario".

     Alla fine del terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunta la seguente disposizione:

     "A richiesta del concessionario, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennizzo non contestata".

     Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è inserito il seguente comma:

     "Le controversie in ordine all'ammontare dell'indennizzo non sospendono l'attuazione del riscatto".

 

          Art. 9.

     La Giunta provinciale è autorizzata a rifondere ai membri della società a .r.l. "Zanns -Gampen", con sede in Funes, le spese, debitamente documentate, sostenute per la costituzione e liquidazione della società stessa, le progettazioni degli impianti di risalita e delle piste di discesa nella zona di Zanns e Gampen nel comune di Funes, la realizzazione delle quali, benché già regolarmente prevista dal piano urbanistico comunale, viene annullata per l'inclusione della zona nel vincolo paesaggistico del parco naturale "Puez -Odle".

 

          Art. 10.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977, per gli scopi indicati all'art. 2, lett. a) e b);

     fino a lire 100 milioni all'anno, da stabilire con legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1977, per lo scopo indicato all'art. 2, lett. c);

     lire 7 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977, per gli scopi indicati all'art. 9 della presente legge.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 507 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 28 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

 

          Art. 11.

     Nel bilancio di previsione della Provincia per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Stato di previsione dell'entrata

     Capitolo di nuova istituzione:

     Cap. 3150 - (Titolo III -Categoria V) - Introiti dall'esercizio degli impianti funiviari di trasporto pubblico sulla linea San Genesio -Bolzano per memoria

     Stato di previsione della spesa

     Capitoli di nuova istituzione:

     Cap. 2030 - (Titolo I -Sezione V -Rubrica IX -Categoria II) - Spesa per l'esercizio degli impianti funiviari della linea San Genesio -Bolzano (art. 2, lett. c), della legge) L. 100.000.000

     Cap. 2130 - (Titolo I -Sezione V -Rubrica XII -Categoria III) - Rifusione delle spese sostenute dai membri della soc. a.r.l. "Zanns -Gampen" con sede in Funes, per la mancata realizzazione di impianti di risalita e di piste di discesa (art. 9 della legge) L. 7.000.000

     Cap. 4480 - (Titolo II -Sezione V -Rubrica IX -Categoria VIII) -Spese per l'acquisto e per l'ammodernamento degli impianti funiviari della linea San Genesio -Bolzano (art. 2, lett. a) e b) della legge) L. 400.000.000

     Capitolo in diminuzione:

     Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 507.000.000

 

          Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.