§ 5.3.34 - L.P. 23 agosto 1978, n. 42.
Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:23/08/1978
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Le lett. b), c) ed f) del sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Al sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono aggiunte le seguenti frasi:
Art. 6.      L'art. 9 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      All'art. 14 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      L'art. 34 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il secondo comma dell'art. 35 della legge medesima è sostituito dal seguente:
Art. 13.      Le tabelle A), B) e C) allegate alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.
Art. 14.      Nella tabella E) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il numero dei direttori di divisione è elevato a 6.
Art. 15.      La lett. b) del quadro 1 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:
Art. 16.      La denominazione del quadro 7 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:
Art. 17.      La lett. d) del quadro 7 allegato alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:
Art. 18.      La lett. h) del quadro 7 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:
Art. 19.      Dopo il quadro 7 e relative annotazioni in calce della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è collocato il seguente:
Art. 20.  Bidelli in soprannumero.
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Variazione di bilancio.
Art. 28.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.34 - L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

(B.U. 19 settembre 1978, n. 45).

 

     Art. 1.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima è sostituito dal seguente:

     "Qualora l'intendente, prima della nomina, abbia già svolto per incarico funzioni direttive presso scuole statali o funzioni analoghe a quelle proprie della qualifica di inquadramento, i relativi periodi gli saranno riconosciuti agli effetti della progressione economica nella qualifica stessa. Al medesimo è esteso, inoltre il beneficio di cui al secondo comma del successivo art. 35".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     La Giunta provinciale, sentiti il sovrintendente e l'intendente per la scuola in lingua tedesca, attribuisce le funzioni di coordinatore delle attività delle divisioni dei rispettivi uffici scolastici ad uno dei direttori di divisione ivi in servizio. Gli impiegati chiamati all'incarico sono preposti alla divisione affari generali, sovrintendono al personale del proprio ufficio scolastico, e sostituiscono, rispettivamente, il sovrintendente e l'intendente in caso di loro assenza o impedimento temporaneo.

     L'impiegato coordinatore dell'intendenza per la scuola in lingua tedesca assume le funzioni reggenti durante il periodo di vacanza del posto di intendente.

     Agli impiegati di cui al primo comma del presente articolo, qualora non rivestano la qualifica di direttore di divisione alla quinta classe di stipendio (par. 530), viene attribuito per tutto il periodo in cui esercitano le relative funzioni, un assegno non pensionabile pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la classe di stipendio immediatamente superiore.

     Presso l'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono esercitate dall'impiegato della carriera direttiva più elevato in grado.

     I funzionari coordinatori della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, qualora in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi agli scrutini per la nomina alla qualifica di ispettore generale del ruolo amministrativo".

 

          Art. 3.

     Le lett. b), c) ed f) del sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle seguenti:

     "b) n. 13 segretari per le scuole in lingua tedesca;

     c) n. 13 coadiutori per le scuole in lingua italiana;

     f) n. 20 commessi-bidelli per le scuole in lingua tedesca".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     “Il personale dei ruoli suddetti è collocato a riposo dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età, ovvero di servizio".

 

          Art. 5.

     Al sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono aggiunte le seguenti frasi:

     “Per gli aiutanti tecnici possono essere richiesti, in aggiunta al prescritto titolo di studio, titoli professionali, ovvero diplomi di qualifica di istituto o scuola professionale, in relazione alle specifiche mansioni previste per il posto da conferire. Il possesso del diploma di maturità nel campo specifico è assorbente dei titoli e diplomi di qualifica professionale".

 

          Art. 6.

     L'art. 9 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     “Trasferimenti I trasferimenti del personale di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche, sia nell'ambito della stessa sede che da una ad altra sede di servizio, sono disposti con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale, dopo gli adempimenti effettuati dalla commissione di cui al successivo art. 10 sulla base di criteri approvati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, previo parere obbligatorio espresso dal consiglio di amministrazione.

     I trasferimenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. L'ufficio del personale rende note, entro il 15 aprile di ogni anno, le vacanze di posti di tutte le carriere esistenti al precedente 15 marzo mediante lettera circolare da affiggersi, unitamente ai criteri di cui al precedente comma, agli albi dell'ufficio e delle scuole del rispettivo gruppo linguistico per almeno 15 giorni.

     Gli interessati ai trasferimenti dovranno produrre istanza in carta semplice all'ufficio del personale entro 20 giorni dalla data di affissione della lettera circolare agli albi dei rispettivi uffici e scuole, allegando alla medesima la documentazione richiesta dai suddetti criteri, affinché possa essere debitamente valutata in sede di formazione delle graduatorie da parte della competente commissione".

 

          Art. 7.

     L'art. 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     “Commissione per i trasferimenti - Ricorsi Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche è istituita un'apposita commissione composta dai tre impiegati degli uffici scolastici e dai tre rappresentanti del personale della scuola membri del consiglio di amministrazione. Essa è presieduta dal capo del personale, ovvero da funzionario dell'ufficio personale da lui delegato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione. Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto o esecutiva dell'ufficio personale.

     La commissione esamina e decide sulle domande presentate, formulando le relative graduatorie.

     I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune precedono quelli da un comune ad un altro.

     Dopo la scadenza dei termini di ricorso avverso la formulazione delle graduatorie la commissione propone al Presidente della Giunta provinciale, sentiti anche gli interessati aventi diritto al trasferimento e inclusi in più graduatorie, l'assegnazione delle sedi, comprese quelle che si siano eventualmente rese disponibili fra il 1° aprile e la data della formulazione delle graduatorie, anche per effetto dei trasferimenti stessi, purché per le medesime sia stata presentata regolare domanda.

     Avverso la formulazione delle graduatorie effettuate dalla commissione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta provinciale, che decide con proprio decreto in via definitiva.

     I criteri di cui al secondo comma del precedente art. 9 stabiliscono le modalità di pubblicazione delle graduatorie formulate dalla commissione per i trasferimenti, nonché i termini di ricorso avverso le graduatorie medesime".

 

          Art. 8.

     L'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Qualora a seguito dei trasferimenti dei dipendenti di ruolo debbano perdere il posto dipendenti non di ruolo, questi hanno il diritto di essere reimpiegati nei posti resisi disponibili. il reimpiego è disposto con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale sulla base delle scelte di sede effettuate dai dipendenti non di ruolo secondo l'ordine di anzianità di servizio e con precedenza di quelli coniugati e/o con figli a carico.

     Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di dipendenti interessati al trasferimento, ovvero per rinuncia al reimpiego da parte dei dipendenti non di ruolo, la Giunta provinciale potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     “Nell'ambito della divisione affari generali delle intendenze scolastiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine è istituito l'ufficio economato. Per la sovrintendenza scolastica l'ufficio economato è istituito nell'ambito della segreteria del sovrintendente".

 

          Art. 10.

     All'art. 14 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     “Le assunzioni provvisorie di cui al precedente comma sono effettuate anche in sostituzione di personale collocato in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni. Al personale provvisorio assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio viene corrisposta la normale retribuzione anche per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio stesso".

 

          Art. 11.

     L'art. 34 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

     “Gli impiegati inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, che alla data di entrata in vigore della medesima abbiano raggiunto, ovvero che raggiungano entro 10 anni, i limiti massimi di servizio per il collocamento a riposo, saranno mantenuti in servizio, a domanda, fino al giorno precedente quello di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento del 65 anno di età".

 

          Art. 12.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il secondo comma dell'art. 35 della legge medesima è sostituito dal seguente:

     “La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato, con iscrizione al detto ente previdenziale, ovvero riscattati presso l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini dell'indennità premio di servizio".

 

          Art. 13.

     Le tabelle A), B) e C) allegate alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.

 

          Art. 14.

     Nella tabella E) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il numero dei direttori di divisione è elevato a 6.

 

          Art. 15.

     La lett. b) del quadro 1 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     “b) Circondari delle scuole materne in lingua italiana e in lingua tedesca: un segretario e un coadiutore.

     Circondario e circoli didattici di scuole materne delle località ladine, nonché circoli didattici delle scuole materne in lingua italiana e in lingua tedesca: un coadiutore".

 

          Art. 16.

     La denominazione del quadro 7 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     “Quadro 7 - Organici dei bidelli delle scuole medie, dei licei classici e scientifici, degli istituti magistrali e scuole magistrali, dei licei artistici e istituti d'arte, e dei conservatori di musica".

 

          Art. 17.

     La lett. d) del quadro 7 allegato alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     "d) per i servizi di palestra il numero dei bidelli è aumentato di 1 o 2 unità a seconda che la scuola si articoli in almeno 9 classi o in più di 22.

     Nei comuni ove esistono scuole che si articolano in meno di 9 classi, i servizi di palestra di queste ultime saranno espletati dai bidelli di altre scuole dello stesso comune che ne abbiano in carico almeno 9, a cominciare dalla scuola con minor numero di classi. Qualora la somma complessiva delle classi superi il numero di 22, alla scuola è assegnato un ulteriore bidello.

     Ove nel comune non esistono scuole che si articolino in nove o più classi, il numero delle classi stesse si somma e i bidelli spettanti in base alla prima parte della presente lettera per i servizi di educazione fisica sono assegnati alla scuola che abbia maggior numero di classi, ovvero ad una delle scuole che abbiano parità di numero massimo delle classi".

 

          Art. 18.

     La lett. h) del quadro 7 della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     “h) Qualora giustificate e comprovate esigenze di servizio lo richiedano, potranno essere assunti secondo criteri prestabiliti dalla Giunta provinciale, presso singole scuole o istituti scolastici, ulteriori bidelli provvisori entro il limite massimo del 5% del numero complessivo dei posti stabiliti in ruolo”.

 

          Art. 19.

     Dopo il quadro 7 e relative annotazioni in calce della tabella G) allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è collocato il seguente:

     “Quadro 8 - Organici dei bidelli degli istituti tecnici e professionali:

Numero delle classi

Bidelli

 

fino a 7

2

 

da

8

a

11

 

3

 

da

12

a

15

 

4

 

da

16

a

19

 

5

 

da

20

a

23

 

6

 

da

24

a

27

 

7

 

da

28

a

31

 

8

     Negli istituti o scuole con numero di classi superiore a 31 il numero dei bidelli aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 4 classi, a partire dalla prima di ogni gruppo.

     Si osservano, per il resto, le disposizioni in calce al precedente quadro 7, esclusa quella di cui alla lett. b)".

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 20. Bidelli in soprannumero. [1]

 

          Art. 21. [2]

 

          Art. 22. [3]

 

          Art. 23. [4]

 

          Art. 24. [5]

 

          Art. 25. [6]

 

          Art. 26. Norma finanziaria. [7]

 

          Art. 27. Variazione di bilancio. [8]

 

          Art. 28.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.