§ 2.1.14 – L.P. 12 novembre 1964, n. 16.
Modifiche alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sull'ordinamento degli Uffici e del personale della Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/11/1964
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:“La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:
Art. 5.      La carriera del personale cantoniere comprende le seguenti qualifiche:
Art. 6.      Il primo e secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'art. 28 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 12.  Svolgimento della carriera direttiva.
Art. 13.  Svolgimento della carriera di concetto.
Art. 14.  Svolgimento della carriera esecutiva.
Art. 15.  Svolgimento della carriera ausiliaria.
Art. 16.  Progressione in carriera del personale cantoniere.
Art. 17. 
Art. 18.  Trattamento economico in casi di progressione in carriera.
Art. 19.      Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      L'art. 88 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e l'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 sono abrogati.
Art. 24.      L'art. 91 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 25.      Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 26. 
Art. 27.      Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 28.      L'art. 103 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è sostituito dal seguente:
Art. 29.      L'art. 104 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 30.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 31.      I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 32.      All'art. 117 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
Art. 33.      Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dai seguenti:
Art. 34.      Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 35.      All'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
Art. 36.      All'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 37. -  49.


§ 2.1.14 – L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

Modifiche alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sull'ordinamento degli Uffici e del personale della Provincia di Bolzano.

(B.U. 24 novembre 1964, n. 52).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “La carriera direttiva del personale dell'Amministrazione provinciale comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

     a) segretario della Giunta provinciale (grado I/A);

     b) vice-segretario dalla Giunta provinciale - capo ripartizione ispettore enti locali (grado II/A);

     c) direttore di sezione - ingegnere od architetto caposezione - ispettore caposezione - psicologo caposezione (grado III/A);

     d) consigliere di I classe - ingegnere od architetto di I classe - ispettore di I classe - psicologo di I classe (grado IV/A);

     e) consigliere - ingegnere od architetto - ispettore - psicologo (grado V/A)".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

     a) segretario o ragioniere caposezione - geometra caposezione - perito agrario capo - assistente sociale capo (grado III/B);

     b) segretario o ragioniere principale - geometra o perito edile principale - perito agrario principale - assistente sociale principale - segretario - economo principale - assistente principale (grado IV/B);

     c) segretario o ragioniere di I classe - geometra o perito edile di I classe - perito agrario di I classe - assistente sociale di I classe - segretario economo di I classe - assistente di I classe (grado V/B);

     d) segretario o ragioniere - geometra o perito edile - perito agrario - assistente sociale - segretario economo - assistente (grado VI/B);

     e) segretario o ragioniere aggiunto - geometra o perito edile aggiunto - perito agrario aggiunto - assistente sociale aggiunto - segretario - economo aggiunto - assistente aggiunto (grado VII/B)".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

     a) archivista superiore - assistente tecnico capo o disegnatore capo (grado V/C);

     b) primo archivista - assistente tecnico o disegnatore (grado VI/C);

     c) archivista - assistente tecnico principale o disegnatore principale (grado VII/C);

     d) applicato o stenodattilografo di I classe - assistente tecnico o disegnatore di I classe (grado VIII/C);

     e) applicato o stenodattilografo - assistente tecnico o disegnatore (grado IX/C);

     f) applicato o stenodattilografo aggiunto - assistente tecnico o disegnatore aggiunto (grado X/C)".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:“La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

     a) capo officina - capo agente tecnico - commesso capo (grado I/D);

     b) agente tecnico di I classe - telefonista di I classe - commesso di I classe - custode di I classe - bidello di I classe (grado II/D);

     c) agente tecnico di II classe - telefonista di II classe - commesso di II classe - custode di II classe - bidello di II classe (grado III/D);

     d) agente tecnico - telefonista - commesso - custode - bidello (grado IV/D);

     e) agente tecnico aggiunto - telefonista aggiunto - commesso aggiunto custode aggiunto - bidello aggiunto (grado V/D)".

 

          Art. 5.

     La carriera del personale cantoniere comprende le seguenti qualifiche:

     a) capo cantoniere;

     b) cantoniere scelto;

     c) cantoniere;

     d) cantoniere aggiunto.

 

          Art. 6.

     Il primo e secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

     “I ruoli dell'Amministrazione provinciale sono il ruolo generale amministrativo e i ruoli tecnici o speciali. Il ruolo generale amministrativo è quello previsto dall'allegato A). Il personale dei servizi tecnici, dei servizi agrari e forestali, dei servizi sociali, del servizio di orientamento professionale e dei servizi scolastici è inquadrato nei ruoli tecnici o speciali previsti dagli allegati B), C), D), E) ed F).

     La ripartizione del contingente numerico e qualitativo dei posti previsti negli allegati organici alle singole ripartizioni e la assegnazione del personale alle stesse sono deliberati dalla Giunta provinciale".

 

          Art. 7.

     All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:

     “Agli stessi inoltre possono essere rimborsate le spese, debitamente documentate, incontrate nello svolgimento dell'incarico".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     a)cittadinanza italiana;

     b)età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;

     c) buona condotta;

     d)idoneità fisica all'impiego.

     Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti".

 

          Art. 9.

     L'art. 28 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     Oltre ai requisiti generali richiesti dal precedente articolo per l'accesso alle singole carriere ed ai singoli posti è richiesto il possesso dei titoli specifici di cui alla tabella allegata alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.

     Quando sono ammessi più titoli di studio alternativamente i singoli bandi possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso [1] .

     Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive [2] .

     Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge" [3] .

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     In tutte le assunzioni di personale presso gli uffici della Provincia si seguirà il criterio di adeguare la consistenza numerica a quella dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Tale proporzione sarà riferita alle carriera di cui al primo comma dell'art. 16".

 

          Art. 11.

     Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “L'orario di servizio è di 40 ore settimanali per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 45 ore settimanali per il personale ausiliario e cantoniere".

 

          Art. 12. Svolgimento della carriera direttiva. [4]

 

          Art. 13. Svolgimento della carriera di concetto. [5]

 

          Art. 14. Svolgimento della carriera esecutiva. [6]

 

          Art. 15. Svolgimento della carriera ausiliaria. [7]

 

          Art. 16. Progressione in carriera del personale cantoniere. [8]

 

          Art. 17. [9]

     Agli agenti tecnici e ai cantonieri in possesso di una specializzazione e che siano effettivamente adibiti anche a lavori richiedenti tale specializzazione è concessa, previo accertamento del possesso dei requisiti per la durata dell'espletamento delle relative mansioni, un'indennità non pensionabile di specializzazione pari a lire 20.000 (ventimila) mensili. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui al precedente articolo [10] .

     L'indennità di cui al precedente comma continua ad essere corrisposta al personale che ne fruisce alla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere da quanto richiesto nel precedente comma.

 

          Art. 18. Trattamento economico in casi di progressione in carriera. [11]

 

          Art. 19.

     Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica conseguita nell'anno precedente.

 

          Art. 20. [12]

 

          Art. 21. [13]

 

          Art. 22. [14]

 

          Art. 23.

     L'art. 88 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e l'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 sono abrogati.

 

          Art. 24.

     L'art. 91 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “Il trattamento economico lordo annuo spettante al personale della Amministrazione provinciale è quello previsto dall'allegata tabella G). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi, nonché l'indennità integrativa speciale mensile nella misura corrisposta ai dipendenti statali".

 

          Art. 25.

     Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “Tale aumento è costituito da 14 scatti periodici biennali pari al 3,50% del quindicesimo scatto pari all'1% della retribuzione iniziale".

 

          Art. 26. [15]

 

          Art. 27.

     Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. L'autorizzazione è data dal Presidente della Giunta provinciale, su domanda motivata, inoltrata tramite l'Ufficio personale".

 

          Art. 28.

     L'art. 103 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è sostituito dal seguente:

     “Agli agenti tecnici e ai cantonieri addetti alla guida di autoveicoli o macchine operatrici è corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio nella misura di lire 20.000 (ventimila) mensili [16]

     Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi.

     Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economo provinciale.

     I criteri per la costituzione di questo fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture provinciali, nonché fra gli agenti tecnici addetti alla autorimessa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

     Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata".

 

          Art. 29.

     L'art. 104 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “All'impiegato della carriera di concetto preposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima del 15% dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

     Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio".

 

          Art. 30. Trattamento economico di trasferimento.

     Al personale che per ragioni di servizio viene trasferito da una località all'altra spetta il seguente trattamento:

     a) l'indennità di trasferta commisurata ad ore 8 nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento. Analogo trattamento compete su presentazione degli scontrini di viaggio anche per ciascun familiare per il quale egli già sia in godimento dell'aggiunta di famiglia;

     b) le spese di trasloco dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, ivi compreso l'imballaggio - carico e scarico - sono rimborsate con una indennità chilometrica da stabilirsi con decreto del Presidente della Giunta previa delibera della Giunta stessa;

     c) indennità di prima sistemazione da stabilirsi con decreto del Presidente della Giunta previa delibera della Giunta stessa;

     d) è in facoltà dell'Amministrazione di concedere al dipendente fruente di alloggio di servizio, collocato a riposo od in caso di decesso in attività di servizio alla sua famiglia le predette indennità alla riconsegna dell'alloggio.

 

          Art. 31.

     I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

     “Il dipendente assente dal servizio per ragioni di salute è considerato in aspettativa per infermità, quando sia accertata la esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare dell'infermità e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari".

 

          Art. 32.

     All'art. 117 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

     “Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, sempreché non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade".

 

          Art. 33.

     Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dai seguenti:

     “Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

     a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

     b) abbia compiuto 65 anni di età;

     c) i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età.

     Il personale dell'Amministrazione provinciale può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

     Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55° anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di usciere".

 

          Art. 34.

     Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

     “Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia e compartecipa ai diritti di segreteria nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia".

 

          Art. 35.

     All'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

     “Quando le prestazioni del personale provinciale non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune funzioni parziali, l'indennità viene corrispondentemente ridotta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B) allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143".

 

          Art. 36.

     All'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:

     “In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile".

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 37. - 49. [17]

 

 

Allegati [18]

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[4] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 3 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 2 marzo 1973, n. 9.

[11] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[14] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 3 e abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[16] Comma sostituito dall'art. 32 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 2 marzo 1973, n. 9.

[17] Articoli abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Allegati modificati dall'art. 76 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.