§ 3.9.2 – L.P. 7 settembre 1973, n. 33.
Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:07/09/1973
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Personale comandato.
Art. 2.      L'art. 24 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
Art. 3.      All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      All'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 5.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è inserito il seguente:
Art. 6.      Al terzo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aggiunta la seguente dizione:
Art. 7.      Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. c), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al [...]
Art. 8.      Le norme transitorie previste dall'art. 69, primo e secondo comma, della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estese al personale di ruolo della carriera di concetto in servizio alla [...]
Art. 9. 
Art. 10.      La norma di cui al precedente art. 5 ha effetto dal 1° luglio 1973.
Art. 11.      E' istituito il corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 12. 
Art. 13.     
Art. 14.      Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari, munito di laurea in scienze forestali, addetto ai servizi forestali, compete la speciale indennità di cui alla legge [...]
Art. 15.      Per l'attuazione della presente legge la spesa annua massima prevista è valutata in Lire 300 milioni di cui Lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.9.2 – L.P. 7 settembre 1973, n. 33.

Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale.

(B.U. 2 ottobre 1973, n. 42).

 

Capo I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

     Art. 1. Personale comandato.

     L'art. 23 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, ovvero di altri enti o istituti locali, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

     Il comando cessa nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.

     La spesa per il personale comandato è a carico dell'Amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

     Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall'esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     In via del tutto eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell'amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia e semprechè sia in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche. L'inquadramento avviene, occorrendo, anche in soprannumero, fatte salve, in ogni caso, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite e con titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale provinciale".

 

          Art. 2.

     L'art. 24 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

 

          Art. 3.

     All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "Nel caso in cui l'incarico venga affidato a persona estranea alla pubblica amministrazione, ed il suo espletamento, oltre a comportare la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attività lavorativa, la misura della retribuzione verrà determinata annualmente e corrisposta in tredici mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità di quanto previsto per i dipendenti di ruolo e temporanei dell'Amministrazione provinciale".

 

          Art. 4.

     All'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assumere personale provvisorio in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle madri lavoratrici oppure collocati in aspettativa per qualsiasi motivo. L'assunzione è disposta per un periodo non superiore a quello di assenza del dipendente sostituito e non incide sul contingente numerico di cui al primo comma del presente articolo.

     Al personale di cui al precedente comma spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dal presente articolo per il personale temporaneo e per esso si può prescindere dal limite di età. Qualora detto personale venga assunto con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo, il trattamento economico è ridotto in proporzione".

 

          Art. 5.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è inserito il seguente:

     "Le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, si applicano ai dipendenti provinciali annualmente con decorrenza dall'1 luglio immediatamente successivo al periodo di valutazione dell'indice del costo della vita considerato nell'apposito decreto del Ministero del Tesoro".

 

          Art. 6.

     Al terzo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aggiunta la seguente dizione:

     "In tal caso il personale trattenuto in servizio, di qualifica inferiore ad ispettore generale, è collocato fuori ruolo. Per i dipendenti collocati in tale posizione è lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza".

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 7.

     Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. c), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al personale temporaneo ed incaricato in servizio da almeno un mese alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo, ove occorra, dal disposto di cui al primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.

     Le domande di cui all'ultimo comma del citato art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli esami di idoneità si svolgeranno secondo i criteri già fissati dalla Giunta provinciale in sede di prima applicazione delle suddette norme transitorie, salvo la fissazione di quelli non già determinati.

 

          Art. 8.

     Le norme transitorie previste dall'art. 69, primo e secondo comma, della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estese al personale di ruolo della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'applicazione delle succitate norme gli interessati dovranno presentare domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. [1]

 

          Art. 10.

     La norma di cui al precedente art. 5 ha effetto dal 1° luglio 1973.

 

Capo II

ISTITUZIONE DEL CORPO FORESTALE PROVINCIALE

 

          Art. 11.

     E' istituito il corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano.

     Il corpo è costituito da sottufficiali e guardie forestali.

     Il suo organico è strutturato sulla base del relativo ruolo speciale di cui alla tabella allegata alla presente legge, con l'osservanza, in forma autonoma, del criterio proporzionale di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 12. [2]

 

          Art. 13.

     Fino a quando non sarà stato disposto il passaggio del personale forestale regionale alla Provincia, in base al disposto di cui all'art. 111 del testo unico delle norme statutarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'Amministrazione provinciale potrà bandire pubblici concorsi per la copertura di posti nel grado iniziale del ruolo speciale di cui al precedente art. 11. I concorsi predetti saranno però, contenuti entro i limiti numerici pari alla differenza tra la totalità dei posti di organico del corpo e quelli dei quali è prevista la copertura mediante immissione in ruolo del personale forestale regionale, messo a disposizione della Provincia ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

     Per i partecipanti al concorso, l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è eseguito, mediante esame scritto ed orale, dalla commissione di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma le competenze deliberative o decisionali del Presidente della Giunta regionale ovvero della Giunta regionale previste dalla legge regionale 28 novembre 1964, n. 41, e relativi regolamenti di esecuzione, si intendono attribuite, rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale ed alla Giunta provinciale.

     In ogni caso in cui tali norme prevedono la costituzione o il funzionamento di particolari organi collegiali in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale, il rapporto stesso va riferito al Consiglio provinciale.

 

          Art. 14.

     Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari, munito di laurea in scienze forestali, addetto ai servizi forestali, compete la speciale indennità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1228.

 

          Art. 15.

     Per l'attuazione della presente legge la spesa annua massima prevista è valutata in Lire 300 milioni di cui Lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     Alla copertura dell'onere di Lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario presente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.

     Alla maggiore spesa di Lire 180 milioni a carico degli esercizi successivi a partire dall'anno 1974 si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione del 10% delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.