§ 5.4.22 - L.P. 11 agosto 1975, n. 40.
Incarichi a tempo indeterminato presso la formazione professionale di lingua italiana al personale dell'E.N.A.I.P.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:11/08/1975
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'incarico annuale di insegnamento ad orario completo presso la formazione professionale di lingua italiana, conferito dalla Provincia, con decorrenza 1° ottobre 1974, al personale insegnante [...]
Art. 2.      Al personale direttivo dell'E.N.A.I.P. di Bolzano, il quale con decorrenza 1° ottobre 1974 ed ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, abbia ottenuto dalla Provincia un [...]
Art. 3.      Per le cattedre da conferire al personale contemplato dalla presente legge non vengono compilate graduatorie concorsuali d'incarico.
Art. 4.      Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, che non comporta nuova o maggiore spesa, si provvede con le disponibilità finanziarie iscritte ai cap. 431 e 436 dello stato di [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.22 - L.P. 11 agosto 1975, n. 40.

Incarichi a tempo indeterminato presso la formazione professionale di lingua italiana al personale dell'E.N.A.I.P.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).

 

     Art. 1.

     L'incarico annuale di insegnamento ad orario completo presso la formazione professionale di lingua italiana, conferito dalla Provincia, con decorrenza 1° ottobre 1974, al personale insegnante dell'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI per l'Istruzione Professionale) di Bolzano, è trasformato, dalla stessa data, in incarico a tempo indeterminato, purché alla data medesima detto personale abbia prestato servizio per almeno un biennio presso l'ente di provenienza.

     Per il personale insegnante che, alla data del 1° ottobre 1974, non abbia compiuto almeno un biennio di servizio presso l'E.N.A.I.P., l'incarico annuale conferito dalla Provincia è trasformato in incarico a tempo indeterminato con effetto dal 1° ottobre 1975, semprechè a quest'ultima data il servizio complessivamente prestato presso i due enti non sia inferiore a due anni.

     La trasformazione degli incarichi a tempo indeterminato, di cui ai precedenti commi, è subordinata, per gli insegnanti diplomati, al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e per gli insegnanti tecnici e gli assistenti, al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado congiuntamente ai titoli professionali richiesti dal vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale. A tal fine, i periodi di attività professionale richiesti, tra i quali è compreso anche quello di insegnamento, sono ridotti di due anni.

     Al suddetto personale, in sede di trasformazione degli incarichi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, il servizio effettivamente prestato ad orario completo e con mansioni analoghe presso l'E.N.A.I.P. e la Provincia, è interamente riconosciuto ai fini della progressione economica e parametrica prevista per il personale provinciale con incarico di insegnamento a tempo indeterminato presso la formazione professionale.

     Al personale insegnante dell'E.N.A.I.P. che alla data del 1° ottobre 1974 si trovava in servizio militare per adempiere gli obblighi di leva, la Provincia conferisce, al termine del servizio militare stesso, un incarico presso la formazione professionale. L'incarico sarà a tempo indeterminato per coloro i quali abbiano prestato in precedenza servizio presso l'E.N.A.I.P. per almeno un biennio, mentre sarà temporaneo per coloro i quali abbiano un'anzianità minore; nei confronti di questi ultimi l'incarico temporaneo sarà trasformato in incarico a tempo indeterminato al compimento del secondo anno di servizio complessivamente prestato presso l'E.N.A.I.P. e la Provincia. Per il resto si applicano le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

 

          Art. 2.

     Al personale direttivo dell'E.N.A.I.P. di Bolzano, il quale con decorrenza 1° ottobre 1974 ed ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, abbia ottenuto dalla Provincia un incarico annuale di consulenza nel campo dei caratteriali, handicappati e disadattati sociali, è conferito l'incarico a tempo indeterminato di insegnante laureato della formazione professionale con effetto dal 1° ottobre 1975, purché a quest'ultima data risulti in possesso dei titoli di studio richiesti dalle vigenti norme provinciali per il conferimento dell'incarico ed abbia prestato servizio con funzioni direttive presso l'ente di provenienza per almeno un biennio. Per tutta la durata dell'incarico il personale medesimo è distaccato presso l'ispettorato per la formazione professionale di lingua italiana per essere addetto al settore dei caratteriali, handicappati e disadattari sociali.

     Al personale di cui al precedente comma il servizio ad orario completo in precedenza prestato presso l'E.N.A.I.P. e quello di incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono interamente riconosciuti ai fini della progressione economica e parametrica prevista per il personale provinciale con incarico di insegnamento a tempo indeterminato presso la formazione professionale.

     Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello goduto presso l'E.N.A.I.P. alla data del 30 settembre 1974, sarà corrisposto al personale suddetto un assegno personale non pensionabile e riassorbibile in sede di progressione economica e parametrica, ovvero di futuri aumenti di retribuzione stabiliti con carattere di generalità per tutti i dipendenti provinciali. L'assegno personale è determinato in misura pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

 

          Art. 3.

     Per le cattedre da conferire al personale contemplato dalla presente legge non vengono compilate graduatorie concorsuali d'incarico.

 

          Art. 4.

     Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, che non comporta nuova o maggiore spesa, si provvede con le disponibilità finanziarie iscritte ai cap. 431 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 in forza delle vigenti disposizioni di cui alle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, 19 maggio 1968, n. 6, 7 ottobre 1955, n. 3, e 5 settembre 1964, n. 15, nell'ambito dell'addestramento professionale dei lavoratori e della istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.