§ 5.3.69 - L.P. 1 giugno 1995, n. 13.
Introduzione dell'insegnamento curriculare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:01/06/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. In ogni classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine della provincia di Bolzano è introdotto, ove ciò non sia già attuato, l'insegnamento [...]


§ 5.3.69 - L.P. 1 giugno 1995, n. 13. [1]

Introduzione dell'insegnamento curriculare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine.

(B.U. 13 giugno 1995, n. 28).

 

     Art. 1.

     1. In ogni classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine della provincia di Bolzano è introdotto, ove ciò non sia già attuato, l'insegnamento della lingua e cultura ladina per un'ora settimanale, secondo il programma di cui all'Allegato A. I rispettivi consigli di istituto possono prevedere per tale insegnamento fino a due ore settimanali. [2]

     2. Gli alunni che si iscrivono agli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine e sono in possesso di diploma di licenza media delle scuole in lingua italiana o tedesca possono essere esonerati a richiesta dall'insegnamento della lingua e cultura ladina secondo l'allegato A, e sono tenuti a frequentare insegnamenti sostitutivi inerenti alla stessa materia, secondo criteri deliberati dai competenti organi collegiali.

 

Allegato A

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art 24 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.