§ 4.6.1 - L.P. 19 marzo 1991, n. 5.
Promozione dell' attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà .


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:19/03/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività.
Art. 3.  Interventi straordinari.
Art. 4.  Assistenza tecnica.
Art. 5.  Promozione del volontariato.
Art. 6.  Formazione professionale ed esperienze lavorative.
Art. 7.  Comitato tecnico.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Competenze.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Variazioni al bilancio 1991.


§ 4.6.1 - L.P. 19 marzo 1991, n. 5.

Promozione dell' attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà [1].

(B.U. 2 aprile 1991, n. 14).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritto dell'uomo.

     2. In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

     3. La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all' incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall' articolo 2 [2] .

 

          Art. 2. Attività.

     1. La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

     a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

     b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

     c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

     d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

     e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;

     f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

     2. Nei casi di calamità , siccità , carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti [3] .

     3. Inoltre, la Provincia:

     a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;

     b) sostiene l'attività di organismi volontari ci cooperazione allo sviluppo e promuovere azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

     c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;

     d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.

 

          Art. 3. Interventi straordinari.

     1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma secondo, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

     2. Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio corrente, con le modalità indicate dall'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. [4]

     3. Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma primo sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.

     4. Per i fini di cui al comma primo la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 4. Assistenza tecnica.

     1. La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.

     2. La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

 

          Art. 5. Promozione del volontariato.

     1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanto intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

     2. Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attività convenzionata.

     3. Per l'esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell'operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso [5] .

 

          Art. 6. Formazione professionale ed esperienze lavorative.

     1. La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.

     2. La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.

     3. La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

 

          Art. 7. Comitato tecnico.

     1. Per le attività di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:

     a) il Presidente della Giunta provinciale, che lo presiede;

     b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;

     c) due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;

     d) un rappresentante della diocesi;

     e) un rappresentante della Caritas;

     f) due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;

     g) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;

     h) un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma primo sono disimpegnate dall'Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.

     3. Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

     4. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma primo, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

     5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la mozione di intende respinta.

     6. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

     7. AI componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma sesto sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 1, 1° giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.

     8. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

 

          Art. 8. Personale.

     1. La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statali in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

 

          Art. 9. Competenze.

     1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificata ed integrata con le leggi provinciali 23 giugno 1981, n. 12; 14 giugno 1983, n. 16; 12 dicembre 1983, n. 50; 15 gennaio 1985, n. 5; 11 marzo 1986, n. 9; 29 giugno 1987, n. 12; 25 gennaio 1988, n. 5; 23 agosto 1988, n. 28; 28 novembre 1988, n. 52; 7 dicembre 1988, n. 54, e 14 dicembre 1988, n. 57; al n. 13), Ufficio affari del gabinetto, è aggiunto il seguente comma:

     “Attuazione dei compiti previsti dalla legge provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo".

 

          Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscrivere su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione, per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

     4. Gli stanziamenti annuali per le finalità indicate al comma primo sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Gli impegni di spesa per l'attuazione del programma sono assunti dal Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto.

     5. I fondi corrisposti alla Provincia dallo Stato in attuazione dell'art. 2, comma quarto e quinto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e da organizzazioni internazionali, sono introitati nel bilancio provinciale e utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 7, comma settimo, valutati in lire un milione all'anno, su provvede mediante utilizzo dello stanziamento sul capitolo 12125 del bilancio dell'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità e dei corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

 

          Art. 11. Variazioni al bilancio 1991.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Titolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

[4] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.